Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2 della legge
della  Regione  Calabria  20  giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge
regionale   11  maggio  2007,  n. 9,  ed  ulteriori  disposizioni  di
carattere ordinamentale e finanziario);
   Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere relativamente alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 4, della
legge  della  Regione  Calabria  11  maggio 2007, n. 9 (Provvedimento
generale   recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e  finanziario  -
collegato  alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3,
comma  4,  della legge regionale n. 8/2002), sollevate dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  in  relazione  all'art.  117, primo e
secondo  comma,  lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 33
del 2007;
   Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere relativamente alle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della legge
della  Regione  Calabria  20  giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge
regionale   11  maggio  2007,  n. 9,  ed  ulteriori  disposizioni  di
carattere  ordinamentale e finanziario), sollevate dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  in relazione all'art. 117, primo e secondo
comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 35 del 2007.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008
              Il direttore della cancelleria: Di Paola