Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge
regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di
carattere ordinamentale e finanziario);
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 4, della
legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario -
collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3,
comma 4, della legge regionale n. 8/2002), sollevate dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo e
secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 33
del 2007;
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge
regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di
carattere ordinamentale e finanziario), sollevate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo e secondo
comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 35 del 2007.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Tesauro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008
Il direttore della cancelleria: Di Paola