Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che
i  fatti  per  i quali e' in corso davanti al Giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale di Milano il procedimento penale a carico
del  senatore  Raffaele  lannuzzi,  di  cui  al  ricorso in epigrafe,
costituiscono   opinioni   espresse   da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
   Annulla,  per  l'effetto,  la  deliberazione  di  insindacabilita'
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007
(Doc. IV-ter, n. 2-A).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola