Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che
i fatti per i quali e' in corso davanti al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano il procedimento penale a carico
del senatore Raffaele lannuzzi, di cui al ricorso in epigrafe,
costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilita'
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007
(Doc. IV-ter, n. 2-A).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Saulle
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola