Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma,
primo e ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di
Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola