P. Q. M.
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della l.r.
n. 9/2007,  in  relazione  agli  artt.  3, 41, primo comma, 97, primo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
   Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  della legge cost.
n. 1/1948  e  23  della  legge n. 87/1953, dispone la sospensione del
giudizio  ed  ordina  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
   Ordina   altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
ordinanza  sia notificata, alle parti in causa ed al Presidente della
giunta  regionale  della Basilicata, nonche' comunicata al Presidente
del consiglio regionale della Basilicata.
   Cosi'  deciso  in  Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 3
aprile 2008.
                       Il Presidente: Camozzi
                                            L'estensore: Mastrantuono