P. Q. M.
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l.r.
n. 9/2007, in relazione agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost.
n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dispone la sospensione del
giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina altresi' che, a cura della segreteria, la presente
ordinanza sia notificata, alle parti in causa ed al Presidente della
giunta regionale della Basilicata, nonche' comunicata al Presidente
del consiglio regionale della Basilicata.
Cosi' deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 3
aprile 2008.
Il Presidente: Camozzi
L'estensore: Mastrantuono