P. Q. M.
Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza
e la non manifesta infondatezza;
solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione
degli articoli 3, 13, 25, secondo comma e 27 primo e terzo comma
della Costituzione, dell'art. 61 n. 11-bis c.p. introdotto con l'art.
1 lett. f) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il giudizio in corso;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati.
Latina, addi' 1 luglio 2008
Il giudice: Di Nicola