P. Q. M.
   Visto  l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza
e la non manifesta infondatezza;
   solleva  questione  di legittimita' costituzionale, per violazione
degli  articoli  3,  13,  25,  secondo comma e 27 primo e terzo comma
della Costituzione, dell'art. 61 n. 11-bis c.p. introdotto con l'art.
1 lett. f) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
cancelleria  al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente  del  Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati.
     Latina, addi' 1 luglio 2008
                        Il giudice: Di Nicola