P. Q. M. Visto l'art. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.Lgs. n. 286/1998, limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale e degli articoli 62-bis, d.Lgs. n. 274/2000 e 16, comma 1, d.Lgs. n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 27, comma 3 e 97, comma 1 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Bologna, addi' 21 ottobre 2009 Il Giudice di pace: Cocco