P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilita' fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 20 del testo unico n. 915/78 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ascoli Piceno, addi' 28 gennaio 2010 Il Giudice: Pocci