P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30  giugno  1965
n. 1124 e del decreto ministeriale  27  gennaio  1987,  n.  137,  per
contrasto con gli articoli 3 e 38  Cost.,  nella  parte  in  cui  non
prevede  che  agli  invalidi  sul  lavoro   che   abbiano   usufruito
dell'assegno   di   incollocabilita'   fino   al    compimento    del
sessantacinquesimo  anno  d'eta',  venga  corrisposto  d'ufficio   un
assegno di importo pari a quello previsto dal comma  1  dell'art.  20
del testo unico n. 915/78 per  gli  invalidi  di  guerra  e  per  gli
invalidi per servizio; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti ed al presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica. 
         Ascoli Piceno, addi' 28 gennaio 2010 
 
                          Il Giudice: Pocci