Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici); b) Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettere b), c), e dell'art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, proposte in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), «in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l)», nonche' in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; c) Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, proposta in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963 «in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l)», con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola