Ricorso della Provincia autonoma  di  Balzano,  in  persona  del
Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, Dr. Luis Durnwalder,
rappresentata e difesa, tanto unitamente  quanto  disgiuntamente,  in
virtu' di procura speciale alle liti  rep.  n.  22923  dd.  20.9.2010
(all. 1), rogata dal Segretario generale  della  Giunta  provinciale,
Dr. Hermann Berger, e giusta deliberazione della  Giunta  provinciale
della Provincia autonoma di Bolzano n. 1524  dd.  20  settembre  2010
(all. 2), dagli avv.ti proff. ri Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Roland
Riz, ed elettivamente domiciliata presso il primo in  00186  -  Roma,
Via di Ripetta n. 142; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   per   la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  5,
comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  13,  14,  19,  20  primo
periodo e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4,  se  ed  in
quanto riferito alla Provincia autonoma di  Bolzano,  28  e  29;  14,
comma 24-bis; 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter,  se  ed  in  quanto
riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della  legge  30  luglio
2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con  modificazioni,  del
decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  recante  misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L  alla  G.U.
n. 176 del 30 luglio 2010. 
    Nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 2010 e' stata pubblicata la legge 30  luglio  2010,  n.
122,  recante  «Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  recante  misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica». 
    Nella predetta legge di conversione, oltre a riferimenti  diretti
alle Province autonome di Trento e Bolzano, vi sono richiami espressi
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica), a cui le singole disposizioni sono destinate ed  intendono
applicarsi, e che corrispondono a quelle elencate annualmente,  entro
il 31 luglio, dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT. 
    Per quanto riguarda l'anno 2010  l'ISTAT  ha  provveduto  con  il
comunicato del 24 luglio 2010, recante: «Elenco delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196
(legge di contabilita' e di finanza pubblica)», pubblicato nella G.U.
del  24  luglio  2010,  n.  171,  compilato  sulla  base   di   norme
classificatorie  e  definitorie  proprie   del   sistema   statistico
nazionale e comunitario e comprensivo delle unita' istituzionali  per
le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti  dal
Regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio europeo del  25  giugno  1996
relativo al Sistema europeo dei conti  nazionali  e  regionali  nella
Comunita'. 
    Detto    elenco    comprende    espressamente    nella    sezione
«Amministrazioni locali», tra  l'altro,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le  comunita'  montane  e  le
unioni di comuni, Azienda provinciale  foreste  e  demanio,  Azienda,
servizi  sociali  Bolzano,  Azienda  speciale  protezione  civile   e
servizio antincendio, Biblioteca provinciale Dr. Friedrich  Tessmann,
Centro sperimentazione agrario  e  forestale  Laimburg,  Istituto  di
cultura ladino Micura' De Rü, Istituto musicale in lingua  tedesca  e
ladina, Istituto per la promozione dei lavoratori IPL,  Istituto  per
l'educazione musicale in lingua italiana A.  Vivaldi  Bolzano,  Musei
provinciali altoatesini, Radiotelevisione azienda speciale  provincia
di Bolzano (RAS), nonche' nella sezione «Amministrazioni centrali» in
generale gli enti ed istituzioni di ricerca. 
    Le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 2010, n.  122,  sono,
quindi, in parte destinate direttamente  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, nonche' agli enti  ed  organismi  facenti  capo  al
sistema provinciale, ed in parte indirettamente, mediante  il  rinvio
alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica). 
    Prima di esporre nel dettaglio i motivi di censura relativi  alle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo  e  21  secondo  periodo;  9,
commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed  in  quanto  riferito  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, 28 e 29; 14, comma 24-bis; 49, commi 3,  lettera
b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  appare  opportuno
illustrare, almeno negli aspetti piu' rilevanti, il  contenuto  delle
singole norme impugnate. 
I. Articolo 5: 
    Nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica
per gli organi costituzionali, di governo e negli apparati  politici,
il comma 5 dell'art. 5 della legge 30 luglio 2010,  n.  122,  dispone
nei confronti dei titolari di cariche elettive che lo svolgimento  di
qualsiasi incarico conferito dalle Pubbliche Amministrazioni  di  cui
al comma 3 dell'articolo 1 della legge  n.  196  del  2009  (tra  cui
rientrano, come gia' ricordato, anche le Province autonome di  Trento
e Bolzano ed i Comuni, nonche'  le  altre  Amministrazioni  Pubbliche
elencate dall'ISTAT), inclusa la partecipazione ad organi  collegiali
di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle
spese sostenute e che gli eventuali gettoni di presenza  non  possano
superare, comunque, l'importo di 30 euro a seduta. 
II. Articolo 6: 
    Il comma 20, primo periodo, dell'art. 6  della  legge  30  luglio
2010, n. 122 qualifica le disposizioni relative  alla  riduzione  dei
costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo  6  medesimo,
ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come  «disposizioni
di principio», disponendo che le  stesse  non  si  applicano  in  via
diretta alle Regioni, alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nonche' agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le  «disposizioni
di principio»  in  parola  trovano,  tuttavia,  applicazione  in  via
mediata, in quanto costringono le Regioni e le Province  autonome  di
Trento e  Bolzano,  ad  adeguare  la  loro  legislazione  vigente  ai
«principi» stessi. 
    Le  disposizioni  statali  in  parola  presentano  un   carattere
estremamente puntuale  e  dettagliato  che  preclude,  di  fatto,  la
possibilita' di un autonomo adeguamento, determinando una sostanziale
applicabilita'  anche  nell'ordinamento  provinciale.  Rientrano  tra
queste disposizioni: 
        a) il comma 3 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122,
che riduce, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del  10%  rispetto  alla
data di riferimento del 30 aprile 2010 e mantiene fermi  fino  al  31
dicembre  2013  gli  importi   che   le   Pubbliche   amministrazioni
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, corrispondono ai componenti  di  organi  di
indirizzo, direzione  e  controllo,  consigli  di  amministrazione  e
organi collegiali, comunque denominati, e titolari  di  incarichi  di
qualsiasi  tipo,  a  titolo   di   indennita',   compensi,   gettoni,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate; 
        b) il comma 7 prevede che la spesa annua per  le  consulenze,
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza  conferiti
a pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle  pubbliche  amministrazioni
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
n. 196/2009, non sia superiore al 20% di quella  sostenuta  nell'anno
2009; 
        c) il comma 8  prevede  che  la  spesa  annua  per  relazioni
pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicita'   e   di   rappresentanza
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni individuate  dall'ISTAT  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3  della  legge  n.  196/2009,  non  sia
superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009; 
        d) il  comma  9  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
n. 196/2009, non possano effettuare spese per sponsorizzazioni; 
        e) il comma  12  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
n.  196/2009,  non  possano  effettuare  spese  per  missioni,  anche
all'estero, per un ammontare superiore al  50%  di  quella  sostenuta
nell'anno 2009; 
        f) il comma  13  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
n.  196/2009,  non  possano  effettuare  spese   esclusivamente   per
attivita' di formazione per un ammontare superiore al 50%  di  quella
sostenuta nell'anno 2009; 
        g) il comma  14  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
n.  196/2009.  non  possano  effettuare  spese  per  l'acquisto,   la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per
l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all'80% di quella
sostenuta nell'anno 2009; 
        h)  il  comma  19  vieta   alle   pubbliche   amministrazioni
individuate dall'ISTAT ai sensi.  dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge n. 196/2009, di effettuare aumenti di  capitale,  trasferimenti
straordinari, aperture di credito, di rilasciare  garanzie  a  favore
delle societa' partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per
tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio,  ovvero  che  abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di  perdite  anche
infrannuali  (eccettuate  le  operazioni  necessarie  ad  evitare  le
riduzione del capitale  al  di  sotto  del  limite  legale  ai  sensi
dell'articolo  2447  c.c.);  sono   in   ogni   caso   consentiti   i
trasferimenti  alle  predette  societa'  a  fronte  di   convenzioni,
contratti di servizio o di programma  relativi  allo  svolgimento  di
servizi  di  pubblico  interesse,  ovvero   alla   realizzazione   di
investimenti. 
    Non solo, ma il predetto comma 20  dell'art.  6  della  legge  30
luglio 2010, n. 122, non menziona  gli  enti  locali,  gli  organismi
strumentali e le societa' pubbliche che  fanno  capo  all'ordinamento
provinciale nel vigente assetto statutario, i  quali  di  conseguenza
appaiono destinatari diretti delle norme statali sopraelencate (commi
3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19) e di altre disposizioni specifiche che di
seguito si evidenziano: 
        a) il comma 5 prevede che  tutti  gli  enti  pubblici,  anche
economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica
di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo  rinnovo  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  gli  organi  di
amministrazione e quelli di controllo, ove  non  gia'  costituiti  in
forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti
da un numero  non  superiore,  rispettivamente,  a  cinque  e  a  tre
componenti; 
        b) il comma 6 prevede la riduzione del 10% del  compenso  dei
componenti degli organi di amministrazione e di quelli  di  controllo
delle  societa'  individuate  dall'ISTAT  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 1 della  legge  n.  196/2009,  nonche'  delle  societa'
possedute direttamente o indirettamente in misura  totalitaria  dalle
amministrazioni pubbliche. La norma in parola  non  si  applica  alle
societa' quotate ed alle loro controllate; 
        c) il comma 11 impone alle societa' individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di conformarsi al principio  di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per  relazioni  pubbliche,
convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'   per   sponsorizzazioni,
desumibile dai commi 7, 8 e 9. 
    Il comma 21, secondo periodo, dell'art. 6 della legge  30  luglio
2010, n.  122,  prevede,  infine,  che  le  somme  provenienti  dalle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, con esclusione di quelle di
cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti
e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.   Per   espressa
previsione, la disposizione  in  parola  non  si  applica  agli  enti
territoriali ed agli enti di competenza regionale  o  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e del Servizio sanitario nazionale. 
    La norma in esame non esclude, invece, gli organismi strumentali,
anche del servizio sanitario provinciale e le societa' pubbliche  che
fanno capo all'ordinamento  provinciale,  dall'obbligo  di  riservare
allo Stato le somme provenienti dalle  riduzioni  di  spesa  previste
dallo stesso articolo. 
III. Articolo 9: 
    Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale contiene norme per il contenimento delle spese  in  materia  di
pubblico  impiego,  dispone  che il  trattamento   economico,   anche
accessorio, dei dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009 per  il  prossimo
triennio (2011, 2012 e  2013),  non  possa  superare  il  trattamento
ordinariamente spettante per l'anno  2010,  al  netto  degli  effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva  e  fatta
salva l'indennita' di vacanza contrattuale. 
    Il successivo  comma  2,  in  ragione  dell'eccezionalita'  della
situazione economica internazionale, e tenuto  conto  delle  esigenze
prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
concordati in sede europea,  dispone  che  il  trattamento  economico
complessivo dei dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009 per  il  prossimo
triennio (2011, 2012 e 2013), qualora superiore a 90.000  euro  lordi
annui, sia ridotto del 5% per la parte eccedente il predetto  importo
fino a 150.000 euro, nonche' del 10% per la parte  eccedente  150.000
euro. A seguito della predetta  riduzione  il  trattamento  economico
complessivo non puo' essere comunque inferiore a  90.000  euro  lordi
annui. La riduzione  non  opera,  invece,  ai  fini  previdenziali  e
permane  in  caso  di  rinnovo  o  sostituzione  del  titolare.  Tale
riduzione retributiva si aggiunge alla misura definita nel comma 1. 
    Il comma  2-bis  stabilisce  che  l'ammontare  complessivo  delle
risorse destinate al trattamento accessorio del personale,  anche  di
livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, non puo' superare il corrispondente importo  dell'anno  2010  ed
e', comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale  alla
riduzione del personale in servizio. 
    Il comma 3, con specifico riferimento agli incarichi  di  livello
dirigenziale   generale   delle   amministrazioni   pubbliche,   come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
n. 196/2009, prevede che non si applicano le disposizioni normative e
contrattuali  che  autorizzano  la  corresponsione   di   una   quota
dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. 
    Il comma 4 prevede per il personale  dipendente  dalle  pubbliche
amministrazioni, nonche' per il  rimanente  personale  in  regime  di
diritto pubblico (esclusi il comparto sicurezza-difesa e i Vigili del
fuoco), che i  rinnovi  contrattuali  per  il  biennio  2008-2009  e,
rispettivamente, i miglioramenti economici per il  medesimo  biennio,
non possano, in ogni caso, determinare aumenti retributivi  superiori
al 3,2%. La disposizione produce effetti anche in ordine ai contratti
ed accordi gia' stipulati e  comporta  l'inefficacia  delle  clausole
difformi, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. 
    Il comma  28  stabilisce  che  a  decorrere  dall'anno  2011,  le
amministrazioni dello Stato ed altri enti ad ordinamento statale  non
possono spendere piu' del 50% della spesa sostenuta nel 2009  per  il
ricorso a personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e  continuativa.  La  medesima
norma qualifica «principi generali ai fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica»  le  disposizioni  di  cui  all'intero  comma,  con
l'obbligo di adeguamento per le  regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
mancato rispetto dei limiti di cui al comma in esame  e'  qualificato
come illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. 
    Il comma 29 stabilisce che le societa' non quotate, inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma  3  dell'articolo  1  della
legge n. 196/2009 e controllate direttamente o  indirettamente  dalle
amministrazioni  pubbliche,  devono  adeguare   le   loro   politiche
assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo in esame. 
IV Articolo 14: 
    Il comma 24-bis dell'articolo 14, recante  «patto  di  stabilita'
interno ed  altre  disposizioni  sugli  enti  territoriali»,  prevede
espressamente per le Regioni ad autonomia speciale  e  per  gli  enti
territoriali facenti  parte  delle  predette  Regioni  un'ipotesi  di
superamento del limite imposto dall'articolo 9, comma 28 (contratti a
tempo  determinato),  condizionatamente  al  reperimento  di  risorse
aggiuntive acquisite attraverso apposite misure  di  riduzione  e  di
razionalizzazione della spesa certificata dagli organi  di  controllo
interno. La norma prevede, altresi', un  criterio  di  priorita'  nei
meccanismi di assunzione dei lavoratori a tempo  determinato  che  si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 28, citato. 
V Articolo 49: 
    L'articolo 49 della legge  30  luglio  2010,  n.  122,  introduce
modificazioni testuali alla legge 7 agosto.1990, n. 241, art. 14-ter,
in materia di conferenza dei servizi. 
    Il comma 3, lettera b) introduce una disciplina degli effetti del
dissenso  espresso  nella  conferenza   dei   servizi.   Il   mancato
raggiungimento dell'intesa tra le Amministrazioni  interessate  o  il
semplice decorso del termine di trenta giorni e'  superabile  con  la
deliberazione del Consiglio dei Ministri  che  puo'  intervenire,  in
ipotesi, non solo nelle materie di competenza statale,  ma  anche  in
quelle di competenza delle Regioni e delle Province  autonome,  anche
con riferimento agli enti locali dei rispettivi territori. 
    Nel caso di motivato dissenso espresso da una Provincia  autonoma
(cosi' come da una Regione), la mera  partecipazione  del  rispettivo
Presidente alla seduta del Consiglio dei Ministri, specie nel caso in
cui si tratti di materie di competenza statutaria,  non  costituisce,
comunque, un adeguato e proporzionato strumento di raccordo e  quindi
viola il principio di leale collaborazione di cui  all'art.  3  della
Costituzione. 
    Pertanto, il comma 3, lettera b), nella parte in cui consente  il
superamento dell'intesa nelle materie statutarie di competenza  delle
Province   autonome   ed   attribuisce   allo   Stato    il    potere
provvedimentale, anche in via sostitutiva ai sensi dell'articolo  120
della Costituzione,  si  pone  in  netto  contrasto  con  lo  Statuto
speciale, in particolare con  gli  articoli  8,  9  e  16,  anche  in
combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 10
del 2001, con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e con  il
principio di leale collaborazione. 
    Il  comma  4  dell'articolo  in  esame  integra  il  comma  2-ter
dell'articolo 29  della  legge  n.  241/1990,  introducendo,  tra  le
disposizioni  individuate  e   qualificate   da   quest'ultimo   come
attinenti, i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione,  anche  quelle
concernenti la conferenza di servizi. 
    Il citato articolo 29 della legge n. 241/1990 contiene, peraltro,
una norma di chiusura  al  comma  2-quinquies,  che  dispone  che  le
Regioni a Statuto speciale e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  alle  disposizioni  del
medesimo articolo. Pertanto, e' evidente  l'intento  del  legislatore
statale di  attrarre  alla  propria  competenza  esclusiva  tutta  la
disciplina relativa alla conferenza di servizi. 
    Il comma 4-bis sostituisce l'articolo 19 della legge n.  241  del
1990,  relativo  alla  dichiarazione  di  inizio   attivita'   (Dia),
prevedendo il nuovo istituto denominato segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (Scia). 
    Il comma 4-ter qualifica la disciplina in materia  di  Scia  come
attinente alla tutela della concorrenza ai sensi  dell'articolo  117,
secondo  comma,  lettera  e)  della  Costituzione  e   ribadisce   la
qualificazione della disciplina  predetta  come  livello  essenziale-
delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera  m)
della Costituzione. 
    Il comma 4-ter statuisce altresi' che la  disciplina  sulla  Scia
sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del   decreto-legge   n.   78/2010,   quella   della
dichiarazione di inizio attivita'  (Dia)  recata  da  ogni  normativa
statale e regionale, ponendosi in contrasto con la vigente disciplina
provinciale, anche nelle specifiche materie di competenza  statutaria
(articoli 8 e 9 Statuto), e con il  sistema  di  adeguamento  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. 
    Secondo la Provincia autonoma di Bolzano  le  disposizioni  sopra
enunciate ledono gli artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9; 9, nn. 3,  7,  8,
9; 16, 104 dello Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige  e  le
correlative norme di attuazione, il Titolo VI dello Statuto speciale,
tra cui in particolare gli artt. 79, 80 e 81 e le relative  norme  di
attuazione di cui al d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266,  e  del  d.lgs.  16
marzo 1992, n. 268, nonche' gli artt. 3, 117, 118, 119  e  120  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3/2001, per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma  5  della
legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante
misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica». 
    L'articolo  5,  comma  4,  stabilisce  quanto  segue:  «Ferme  le
incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti  dei
titolari di cariche elettive, lo svolgimento  di  qualsiasi  incarico
conferito  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009  n.  196,  inclusa  la
partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali  gettoni,
di presenza non possono superare l'importo di 30 giuro a seduta». 
    La disposizione in oggetto si riferisce, come si  ha  gia'  avuto
modo di precisare, anche alla. Provincia autonoma di Bolzano, nonche'
a vari enti facenti capo all'ordinamento provinciale, per effetto del
loro inserimento nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
    1.1 - La disciplina in esame  lede  sia  l'autonomia  finanziaria
provinciale, cosi' come delineata dal  Titolo  VI  dello  Statuto  di
autonomia (nella sua  nuova  formulazione  a  seguito  della  recente
approvazione della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  commi  da  106  a
126) e dalle relative norme di attuazione d.lgs. 16  marzo  1992,  n.
266 e d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, sia l'autonomia  di  spesa  della
ricorrente, garantita dall'art. 119, primo comma della Costituzione. 
    Per quanto concerne piu' specificamente  la  garanzia  statutaria
dell'autonomia patrimoniale e finanziaria, di  entrata  e  di  spesa,
della Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina impugnata si pone,
innanzitutto, in contrasto con l'art. 104, primo comma, dello Statuto
speciale, che esclude la possibilita' di  modifiche  unilaterali  del
quadro statutario concernente l'autonomia finanziaria provinciale  ad
opera del legislatore statale («Fermo quanto  disposto  dall'articolo
103 le norme del titolo VI  e  quelle  dell'art.  13  possono  essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta  del
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle
due province»). 
    Sul punto giova ricordare che le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, seguendo la procedura rinforzata di cui all'art.  104  dello
Statuto, hanno trovato, con i commi da  106  a  126  della  legge  23
dicembre 2009,  n.  191,  un'intesa  con  lo  Stato  in  merito  alla
modificazione del Titolo VI dello Statuto speciale (cd.  «Accordo  di
Milano»), definendo un nuovo sistema  di  relazioni  finanziarie  tra
Stato e Province autonome. 
    In particolare, per quello che interessa nella presente sede,  il
nuovo art. 79, comma 3, dello Statuto speciale dispone quanto  segue:
«Al  fine  di  assicurare  il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non
statali di cui all'articolo 17, comma  120,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o
provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da sarte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente
sezione della Corte dei conti». 
    Secondo la norma in oggetto le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano  sono,  quindi,  obbligate  a  concordare  con  il  Ministero
dell'Economia e  delle  Finanze  soltanto  i  saldi  di  bilancio  da
conseguire in ciascun periodo e gli obiettivi complessivi di  finanza
pubblica. Nel  rispetto  di  tali  obiettivi,  spetta,  invece,  alle
Province  autonome  stabilire  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e provvedere alle funzioni  di  coordinamento  con
riferimento agli enti locali, nonche'  ai  propri  enti  e  organismi
strumentali. 
    Si noti, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle  finanze
ha dato il proprio assenso alla proposta di patto di stabilita' della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2010 che definisce la misura
del concorso agli obiettivi di  finanza  pubblica  con  il  patto  di
stabilita'   interno,   conformemente   agli    obblighi    derivanti
dall'ordinamento comunitario che  prescrive  l'obiettivo  minimo  del
pareggio finanziario cosi' come  prescritto  dall'articolo  79  dello
Statuto di autonomia nel nuovo testo vigente. 
    Da quanto precede risulta palese che la  previsione  di  obblighi
per determinate voci di spesa a carico della  Provincia  autonoma  di
Bolzano,  nonche'  degli   enti   locali   situati   nel   territorio
provinciale,  e'  costituzionalmente   illegittimo   per   violazione
dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla  stessa  dal  Titolo  VI
dello Statuto speciale. 
    1.2 - Alle stesse conclusioni si giunge,  peraltro,  anche  dalla
lettura delle previsioni costituzionali in materia. 
    Secondo l'art. 119 Cost. le regioni e le  Province  autonome  idi
Trento e di Bolzano godono di «autonomia finanziaria di entrata e  di
spesa» con la conseguenza che le regioni e le Province autonome  sono
pienamente libere «nello scegliere quali spese limitare  a  vantaggio
di altre» (sentenza n. 159 del  2008),  purche'  nel  rispetto  degli
obiettivi complessivi di finanza pubblica. 
    Non solo. Secondo l'art. 117,  comma  terzo  della  Costituzione,
alla legislazione dello Stato e'  attribuita  la  determinazione  dei
soli principi fondamentali in materia di «armonizzazione dei  bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica», mentre spetta  alla
legislazione delle regioni e Province autonome determinare le singole
posizioni e voci di spesa. 
    Sui punto si  ricorda  che  secondo  giurisprudenza  concorde  ed
unanime di codesta ecc.ma  Corte  costituzionale,  la  previsione  da
parte della legge statale di limiti all'entita' di una  singola  voce
di spesa non puo' essere considerata  un  principio  fondamentale  in
materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica», perche' pone  un  precetto  specifico  e  puntuale
sull'entita' della spesa  e  si  risolve  percio'  «in  una  indebita
invasione, da parte della legge statale,  dell'area  [...]  riservata
alle autonomie regionali e degli enti locali,  alle  quali  la  legge
statale puo' prescrivere criteri  [...]  ed  obiettivi  (ad  esempio,
contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel  dettaglio  gli
strumenti concreti da utilizzare per  raggiungere  quegli  obiettivi»
(sentenza n. 390 del 2004). 
    «Va qui  ribadito  il  principio  costantemente  affermato  dalla
giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano  vincoli
puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e
degli  enti  locali  non  costituiscono  principi   fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., e ledono  pertanto  l'autonomia  finanziaria  di  spesa
garantita dall'art. 119 Cost.» (sentenza n. 417/2005; vedi ex  multis
anche sentenze nn. 297 del 2009, 120 del 2008, 169 del 2007). 
    In merito ai vincoli alle politiche di  bilancio,  che  lo  Stato
puo' porre esclusivamente con riguardo alla spesa corrente, e non  in
conto capitale, mediante «disciplina di principio» e «per ragioni  di
coordinamento   finanziario   connesse   ad   obiettivi    nazionali,
condizionati anche dagli obblighi comunitari»  (sentenza  n.  36  del
2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390  del  2004),
la medesima sentenza n. 417/2005 chiarisce:  «Perche'  detti  vincoli
possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e  degli
enti locali debbono avere ad oggetto o  l'entita'  del  disavanzo  di
parte corrente oppure - ma solo "in via transitoria ed in vista degli
specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti
dal legislatore statale" - la crescita  della  spesa  corrente  degli
enti autonomi; in altri termini, la legge statale puo' stabilire solo
un "limite complessivo", che lascia agli enti stessi  ampia  liberta'
di allocazione delle risorse fra i  diversi  ambiti  e  obiettivi  di
spesa». 
    1.3 - Nel caso del comma 5 dell'art.  5  della  legge  30  luglio
2010, n. 122, lo Stato ha imposto alle pubbliche  amministrazioni  di
cui al comma 3 dell'articolo 1  della  legge  n.  196/2009  (tra  cui
rientrano, come gia' ricordato, anche le Province autonome di  Trento
e Bolzano ed i Comuni, nonche'  le  altre  amministrazioni  pubbliche
elencate  dall'ISTAT)  che  lo  svolgimento  di  qualsiasi   incarico
conferito  ai  titolari  di  cariche  elettive,   puo'   dar   'luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che gli  eventuali
gettoni di presenza non possano superare, comunque, l'importo  di  30
euro a seduta. 
    Il comma 5 in oggetto non si limita, quindi, soltanto  a  fissare
obiettivi generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma  stabilisce
vincoli precisi e dettagliati in merito ad una singola voce di spesa. 
    La disposizione in parola non puo'  essere,  quindi,  considerata
principio fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica,  ma
comporta un'inammissibile ingerenza nell'autonomia  della  ricorrente
quanto alla gestione della sua spesa, autonomia garantita dagli artt.
79 dello Statuto speciale e dagli artt. 119 e 117, terzo comma, della
Costituzione. 
    2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo della
legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante
misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica». 
    Secondo l'impugnato art. 6, comma 20, primo periodo, della  legge
30 luglio 2010, n. 122: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle Province autonome e  agli
enti del Servizio sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono
disposizioni di principio ai fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica». 
    La norma in parola definisce, quindi, i singoli commi dell'art. 6
della legge 30 luglio 2010, n. 122, quali «disposizioni di  principio
ai fini del coordinamento della finanza pubblica»,  con  l'intenzione
di imporre alle regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano
l'adeguamento  della  loro   legislazione   ai   specifici   precetti
dell'articolo in questione. 
    2.1 - Sul punto giova premettere,  innanzitutto,  che  non  basta
autoqualificare una norma come «di principio» per poter imporre  alle
Regioni e Province autonome  l'adeguamento  della  loro  legislazione
nella   relativa   materia   di   riferimento.    Infatti,    secondo
giurisprudenza  costante,  «ai  fini  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad  attribuire
alle norme una natura  diversa  da  quella  ad  esse  propria,  quale
risultante dalla loro oggettiva sostanza» (cfr. sentenze nn. 207  del
2010, 447 del 2006 e 482 del 1995). 
    2.2 -  Nelle  fattispecie  al  nostro  esame,  al  di  la'  della
terminologia impiegata dal legislatore statale,  le  disposizioni  di
cui all'art. 6  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  presentano
caratteri estremamente dettagliati  e  puntuali  che  precludono,  di
fatto, qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da parte  della
ricorrente: 
        a) Ai sensi del comma 3 dell'art. 6  della  legge  30  luglio
2010, n. 122: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma  58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011
le indennita', i compensi, i gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre
Utilita'   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,   ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui  al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma.  Le
disposizioni  del  presente  comma   si   applicano   ai   commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 nonche' agli  altri  commissari  straordinari,  comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio». 
        b)  Il  comma  7  stabilisce  quanto  segue:  «Al   fine   di
valorizzare  le  professionalita'  interne  alle  amministrazioni,  a
decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi  ed  incarichi  di
consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed   incarichi   di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, escluse  le
universita', gli enti e le fondazioni  di  ricerca  e  gli  organismi
equiparati nonche' gli incarichi di studio e consulenza  connessi  ai
processi di  privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
finanziario, non puo' essere superiore al  20  per  cento  di  quella
sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in  assenza  dei
presupposti  di  cui   al   presente   comma   costituisce   illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di
cui al presente comma  non  si  applicano  alle  attivita'  sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco». 
        c) Secondo  il  comma  8,  «A  decorrere  dall'anno  2011  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, non possono effettuare spese per  relazioni  pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per  un  ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al  fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficientare  i  servizi   delle   pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010  l'organizzazione  di
convegni, di giornate e feste celebrative, nonche'  di  cerimonie  di
inaugurazione  e  di  altri   eventi   similari,   da   parte   delle
Amministrazioni dello. Stato e delle Agenzie, nonche' da parte  degli
enti  e  delle  strutture  da  esse  vigilati  e'  subordinata   alla
preventiva autorizzazione del Ministro  competente.  L'autorizzazione
e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile  limitarsi  alla
pubblicazione,  sul  sito  internet  istituzionale,  di  messaggi   e
discorsi  ovvero  non  sia  possibile  l'utilizzo,  per  le  medesime
finalita', di video/audio conferenze da remoto, anche  attraverso  il
sito internet istituzionale,. in ogni caso  gli  eventi  autorizzati,
che non devono comportare aumento delle spese destinate  in  bilancio
alle predette finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario
di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a  percepire
compensi per  lavoro  straordinario  ovvero  indennita'  a  qualsiasi
titolo. Per le magistrature e le  autorita'  indipendenti,  fermo  il
rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature,  dai  rispettivi  organi  di  autogoverno  e,  per   le
autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le  disposizioni  del
presente  comma  non  si  applicano  ai  convegni  organizzati  dalle
universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle mostre  realizzate,
nell'ambito dell'attivita' istituzionale,  dagli  enti  vigilati  dal
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  ed  agli  incontri
istituzionali connessi all'attivita' di  organismi  internazionali  o
comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge  e
a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia»; 
        d) Prevede  il  comma  9:  «A  decorrere  dall'anno  2011  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni»; 
        e) Il comma 12 stabilisce che: «A decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti,  non  possono  effettuare  spese  per  missioni,  anche
all'estero, con esclusione delle missioni internazionali  di  pace  e
delle Forze armate, delle missioni  delle  forze  di  polizia  e  dei
vigili del fuoco, del personale di magistratura,  nonche'  di  quelle
strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti  e  organismi
internazionali o comunitari, nonche'  con  investitori  istituzionali
necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno  2009.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita'  erariale.  Il  limite  di
spesa stabilito dal presente  comma  puo'  essere  superato  in  casi
eccezionali, previa adozione di un  motivato  provvedimento  adottato
dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione,   da    comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di  revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
lo svolgimento di  compiti  ispettivi.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  le  diarie  per  le  missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito con legge 4  agosto  2006,  n.  248,  non  sono  piu'
dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle  missioni
internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze  di
polizia, dalle Forze armate e dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure
e i limiti concernenti il rimborso delle spese di  vitto  e  alloggio
per il personale  inviato  all'estero.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della  legge  26  luglio  1978,  n.  417  e
relative disposizioni di attuazione, non si  applicano  al  personale
contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
collettivi»; 
        f) Il comma 13 dispone: «A decorrere dall'anno 2011 la  spesa
annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, per  attivita'  esclusivamente  di
formazione deve essere non superiore al  50  per  cento  della  spesa
sostenuta  nell'anno  2009.  Le  predette  amministrazioni   svolgono
prioritariamente  l'attivita'  di  formazione   tramite   la   Scuola
superiore della pubblica  amministrazione  ovvero  tramite  i  propri
organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
violazione  della  disposizione  contenuta  nel  primo  periodo   del
presente comma  costituiscono  illecito  disciplinare  e  determinano
responsabilita' erariale. La disposizione di cui  al  presente  comma
non si applica all'attivita' di  formazione  effettuata  dalle  Forze
armate, dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  Forze  di  Polizia
tramite i propri organismi di formazione»; 
        g) Il comma 14 sancisce:  «A  decorrere  dall'anno  2011,  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, non possono effettuare  spese  di  ammontare  superiore
all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio  di  autovetture,  nonche'
per  l'acquisto  di  buoni  taxi;  il  predetto  limite  puo'  essere
derogato, per il  solo  anno  2011,  esclusivamente  per  effetto  di
contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica». 
        h) Per ultimo, il comma  19  stabilisce  che:  «Al  fine  del
perseguimento di una maggiore efficienza  delle  societa'  pubbliche,
tenuto conto dei  principi  nazionali  e  comunitari  in  termini  di
economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,  salvo
quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare  aumenti  di
capitale,  trasferimenti  straordinari,  aperture  di  credito,   ne'
rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate  non  quotate
che abbiano registrato, per  tre  esercizi  consecutivi,  perdite  di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve  disponibili  per  il
ripianamento  di  perdite  anche  infrannuali.  Sono  in  ogni   caso
consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al  primo  periodo  a
fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma  relativi
allo  svolgimento  di  servizi  di  pubblico  interesse  ovvero  alla
realizzazione  di  investimenti.  Al   fine   di   salvaguardare   la
continuita' nella prestazione di servizi  di  pubblico  interesse,  a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta  della  amministrazione  interessata,  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della  Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al  primo
periodo del presente comma». 
    Il comma 20, primo periodo, dell'art. 6  della  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia di
cui al Titolo  VI  dello  Statuto  speciale  ed  all'art.  119  della
Costituzione nella parte in cui qualifica disposizioni  di  principio
ai fini del coordinamento della finanza pubblica prescrizioni che per
il loro livello di estremo dettaglio non rivestono il carattere di un
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica  quale
limite complessivo della spesa corrente, ma sono idonee a incidere su
singole voci e posizioni di  spesa,  in  quanto  introducono  vincoli
puntuali e specifiche modalita' di contenimento della spesa medesima,
come disciplinati nei commi 3 (riduzione nella misura fissa  del  10%
rispetto alla data di riferimento del 30 aprile 2010 degli importi da
corrispondere ai componenti  di  organi  di  indirizzo,  direzione  e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e titolari
di incarichi di qualsiasi tipo, a  titolo  di  indennita',  compensi,
gettoni,  retribuzioni  o  altre  utilita'  comunque  denominate);  7
(divieto di aumento della spesa annua per consulenze oltre la  misura
fissa del 20% rispetto all'anno 2009); 8 (divieto  di  aumento  della
spesa  annua  per  relazioni  pubbliche,  mostre,  pubblicita'  e  di
rappresentanza oltre la misura fissa del 20% rispetto all'anno 2009);
9 (divieto assoluto di  sponsorizzazione);  12  (divieto  di  aumento
delle spese per missioni anche all'estero oltre la misura  fissa  del
50% rispetto all'anno 2009); 13 (divieto di aumento delle  spese  per
attivita' di formazione  oltre  la  misura  fissa  del  50%  rispetto
all'anno 2009), 14 (divieto di aumento delle spese per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per
l'acquisto di buoni taxi oltre la misura fissa del  80%  rispetto  al
2009) e 19 (divieto di rilasciare garanzie a  favore  delle  societa'
partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi
consecutivi, perdite di  esercizio,  ovvero  che  abbiano  utilizzato
riserve  disponibili   per   il   ripianamento   di   perdite   anche
infrannuali). 
    2.3 - Non solo, ma il comma 20, primo periodo, dell'art. 6  della
legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e'  altresi'  lesivo  dell'autonomia
finanziaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella  parte
in cui non esclude  dal  proprio  ambito  di  applicazione  gli  enti
locali, gli organismi strumentali (ed in particolare modo il Servizio
sanitario provinciale)  e  le  societa'  pubbliche,  che  fanno  capo
all'ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario,  i
quali sono, pertanto, destinatari diretti delle norme di contenimento
della spesa pubblica, contenute nei commi 3, 7, 8, 9, 12,  13,  14  e
19, oltre che delle seguenti ulteriori disposizioni: 
        a) Secondo il comma 5 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010,
n. 122: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  7,  tutti  gli
enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici,  anche  con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia'  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche'  il  collegio  dei
revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,
rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento  della  relativa
disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con
riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento
statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli  atti
adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici
interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si  applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6»; 
        b) Il  comma  6  stabilisce  quanto  segue:  «Nelle  societa'
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   nelle   societa'   possedute
direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla  data  di
entrata in vigore del presente  provvedimento  dalle  amministrazioni
pubbliche, il compenso di cui all'articolo  2389,  primo  comma,  del
codice civile, dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di
quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La  disposizione  di
cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza  del
consiglio o del collegio successiva alla data di  entrata  in  vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente  comma
non si applica alle societa' quotate e alle loro controllate»; 
        c) A norma del comma 11: «Le  societa',  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  si
conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze,
per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche'  per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede
di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi  corrispettivi  sono
ridotti in applicazione della disposizione di cui  al  primo  periodo
del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono  che,  all'atto  dell'approvazione  del  bilancio,   sia
comunque distribuito, ove possibile, un dividendo  corrispondente  al
relativo risparmio di spesa. In  ogni  caso  l'inerenza  della  spesa
effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre  e  pubblicita',
nonche' per sponsorizzazioni, e'  attestata  con  apposita  relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale». 
    Le disposizioni in oggetto si pongono in netto contrasto  con  le
norme  del  Titolo  VI  dello  Statuto  speciale,  come  recentemente
modificato dalla gia' citata legge n. 191 del 2009, secondo le quali:
«fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta
alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di  stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di coordinamento  con  riferimento
agli enti locali,  ai  propri  enti  e  organismi  strumentali,  alle
aziende sanitarie, alle universita' non statali di  cui  all'articolo
17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti  od
organismi a ordinamento  regionale  o  provinciale  finanziati  dalle
stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate  per  le
regioni e per gli altri enti nel restante territorio  nazionale.  ...
Le province vigilano sul raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma  ed  esercitano
sugli stessi il controllo successivo  sulla  gestione  dando  notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». 
    Nello stesso senso anche il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante
«norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  il  Trentino  Alto
Adige  in  materia  di  finanza  regionale  e  provinciale»,  dispone
all'art. 16 che «Spetta alla regione e alle province emanare norme in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti della regione e delle province medesime e  degli  enti
da esse dipendenti». 
    Con particolare riferimento alla spesa per il settore  sanitario,
si  ricorda,  per  ultimo,  anche  quanto  riconosciuto  dalla  Corte
costituzionale con la sentenza  n.  341  del  2009,  che  esclude  la
potesta' dello Stato di dettare norme  di  coordinamento  finanziario
che definiscano le modalita' di contenimento di una spesa  sanitaria,
che e' interamente sostenuta dalle Province autonome. 
    2.4 - Infine, la Provincia  autonoma  di  Bolzano  lamenta  anche
l'illegittimita'  costituzionale  del  comma  21,  secondo   periodo,
dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010,  n.  122,  il  quale  dispone
quanto segue: «Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa  di  cui
al presente articolo, con  esclusione  di  quelle  di  cui  al  primo
periodo del comma 6, sono versate  annualmente  dagli  enti  e  dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo non si applica ali enti territoriali e  agli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». 
    La disposizione enunciata e'  lesiva  dell'autonomia  finanziaria
delle Province autonome di Trento e di Bolzano nella parte in cui non
esclude dall'obbligo di riservare allo  Stato  le  somme  provenienti
dalle riduzioni di spesa conseguite ai sensi  dell'articolo  6  anche
gli enti ed organismi strumentali e le societa' pubbliche  che  fanno
capo all'ordinamento provinciale e che, come si ha gia' avuto modo di
vedere, sono soggette alle  funzioni  di  coordinamento  e  controllo
della ricorrente. 
    2.5 - In conclusione si ricorda che, anche  qualora  per  ipotesi
dalla  disposizione  statale  di   cui   all'art.   6   della   legge
30-luglio-2010, n.  122,  sia  desumibile  una  norma  di  principio,
vincolante  anche  per  la  legislazione  provinciale,   questa   non
potrebbe,  comunque,   comprimere   l'autonomia   finanziaria   della
ricorrente attraverso  un'interpretazione  adeguatrice,  ma  soltanto
attraverso il sistema  di  adeguamento  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. 
    Infatti, a norma dell'art. 2,  commi  1  e  2,  «la  legislazione
regionale e provinciale deve essere  adeguata  ai  principi  e  norme
costituenti limiti indicati  dagli  articoli  4  e  5  dello  statuto
speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro  i  sei  mesi
successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta
Ufficiale o nel piu' ampio termine da  esso  stabilito.  Restano  nel
frattempo  applicabili  le  disposizioni  legislative   regionali   e
provinciali preesistenti. Decorso il termine di cui al  comma  1,  le
disposizioni legislative regionali  e  provinciali  non  adeguate  in
ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti  alla
Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per
violazione di esso; si applicano altresi' la legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87». 
    3. - Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  commi  1,  2,
2-bis, 3, 4, se ed in quanto  riferito  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, 28 e  29  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica». 
    L'art. 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122, contiene  norme  per
il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. 
    3.1 - Il comma 1 stabilisce quanto segue:  «Per  gli  anni  2011,
2012  e  2013  il  trattamento  economico  complessivo  dei   singoli
dipendenti,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il
trattamento accessorio, previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  non  puo'  superare,  in  ogni
caso, il trattamento ordinariamente spettante  per  l'anno  2010,  al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della  dinamica
retributiva,  ivi  incluse  le  variazioni  dipendenti  da  eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso  d'anno,  fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo  e  quarto  periodo,
per le progressioni  di  carriera  comunque  denominate,  maternita',
malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  17,  secondo  periodo,  e
dall'articolo 8, comma 14». 
    Il comma 2 aggiunge che: «In considerazione della  eccezionalita'
della  situazione  economica  internazionale  e  tenuto  conto  delle
esigenze prioritarie di raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio  2011
e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti  economici  complessivi  dei
singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'art. 1, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento  per
la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000  euro,  nonche'
del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il  trattamento  economico  complessivo  non  puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi  annui;  le  indennita'
corrisposte ai responsabili degli uffici  di  diretta  collaborazione
dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  n.
165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione  si  applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed  avvocati
dello Stato rientrano  nella  definizione  di  trattamento  economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche  gli  onorari  di  cui
all'articolo 21 del r.d. 30  ottobre  1933,  n.  1611.  La  riduzione
prevista dal primo periodo del  presente  comma  non  opera  ai  fini
previdenziali. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e  sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive   modifiche   e
integrazioni,  i  trattamenti  economici  complessivi  spettanti   ai
titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non
possono essere stabiliti in misura superiore a  quella  indicata  nel
contratto stipulato  dal  precedente  titolare  ovvero,  in  caso  di
rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione  prevista
nel presente comma». 
    Il successivo comma 2-bis prevede, inoltre, che: «A decorrere dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre  2013  l'ammontare  complessivo
delle risorse destinate annualmente  al  trattamento  accessorio  del
personale,  anche  di  livello  dirigenziale,   di   ciascuna   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   non   puo'   superare   il
corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio». 
    Stabilisce il comma 3: «A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento,  nei  confronti  dei  titolari  di
incarichi di  livello  dirigenziale  generale  delle  amministrazioni
pubbliche, come individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  non  si  applicano  le  disposizioni   normative   e
contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una
quota   dell'importo   derivante   dall'espletamento   di   incarichi
aggiuntivi». 
    I commi 1, 2, 2-bis e 3 si riferiscono direttamente alle Province
autonome  di  Trento  e   Bolzano   attraverso   il   richiamo   alle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009,  e  quindi  sono
destinati ad applicarsi anche all'ordinamento provinciale. 
    Sul punto la ricorrente si duole  del  fatto  che  le  specifiche
misure  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale   non   si
caratterizzano per  l'individuazione  di  un  limite  complessivo  da
seguire, ma agiscono direttamente su singole voci di spesa,  come  in
particolare nei casi dei commi 2, 2-bis  e  3,  introducendo  vincoli
dettagliati e modalita' specifiche di realizzazione dell'obiettivo di
contenimento della spesa per il personale pubblico provinciale.  Tali
disposizioni  sono,  pertanto,  lesive   dell'autonomia   finanziaria
riconosciuta alla ricorrente dalle norme del Titolo VI dello  Statuto
speciale e dall'art. 119 della Costituzione, nei termini  gia'  varie
volte richiamati,  e  della  competenza  legislativa  primaria  della
ricorrente in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e  del
personale ad essi adetti» (art. 8, n. 1 Statuto speciale). 
    3.2 - Il comma  4  sancisce  che:  «I  rinnovi  contrattuali  del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per  il  biennio
2008-2009 ed i miglioramenti economici  del  rimanente  personale  in
regime di diritto pubblico per il medesimo biennio  non  possono,  in
ogni caso, determinare  aumenti  retributivi  superiori  al  3,2  per
cento. La disposizione di cui al presente comma si applica  anche  ai
contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in  vigore
del presente decreto; le clausole  difformi  contenute  nei  predetti
contratti ed accordi sono inefficaci; a  decorrere  dalla  mensilita'
successiva alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  i
trattamenti  retributivi  saranno   conseguentemente   adeguati.   La
disposizione di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  si
applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco». 
    Il  comma   4   si   riferisce   genericamente   alle   Pubbliche
Amministrazioni quali destinatarie di tale  norma,  senza,  peraltro,
escludere con certezza le Province autonome di Trento e Bolzano e gli
enti riconducibili all'ordinamento provinciale. 
    La ricorrente  chiede,  pertanto,  che  sia  chiarito  che  nella
locuzione Amministrazioni Pubbliche non siano  comprese  le  Province
autonome, e piu' in generale i comparti di contrattazione  collettiva
provinciale,  nonche'   gli   enti   facenti   capo   all'ordinamento
provinciale, non  comportando,  cosi'  interpretata,  lesione  alcuna
delle prerogative provinciali. 
    3.3 - L'articolo 9, comma 28, della legge  30-  luglio  2010,  n.
122, stabilisce, infine, quanto segue: «A decorrere  dall'anno  2011,
le amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e  gli
enti  pubblici  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6,  e  36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno  2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa  per  personale  relativa  a
contratti di formazione-lavoro, ad  altri  rapporti  formativi,  alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'articolo 70, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per  le
rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  principi   generali   ai   fini   del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome, e gli enti del Servizio;» sanitario  nazionale.
Per il comparto  scuola  e  per  quello  delle  istituzioni  di  alta
formazione  e   specializzazione   artistica   e   musicale   trovano
applicazione le  specifiche  disposizioni  di  settore.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge  23  dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,  altresi',  quanto
previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima  legge  n.  266
del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a  27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti  dall'esclusione
degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione  delle  disposizioni  del
presente comma, si provvede mediante-utilizzo di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
Il presente comma non si applica alla struttura di  missione  di  cui
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale.  Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non  hanno
sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del  presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009». 
    Il successivo comma 29, anch'esso  impugnato,  dispone,  inoltre,
che:  «Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'ISTAT ai sensi del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche,   adeguano   le   loro   politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo». 
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano   lamenta   l'illegittimita'
costituzionale del comma 28 della legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in
quanto definisce le disposizioni in  materia  di  contenimento  della
spesa per il personale  a  tempo  determinato,  ivi  contenute,  come
«principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica».
Tale statuizione e' lesiva  dell'autonomia  finanziaria  riconosciuta
alla ricorrente, nella parte in cui introduce  specifiche  misure  di
dettaglio sostanzialmente autoapplicative e corredate di sanzione che
escludono l'esercizio della potesta' legislativa di adeguamento. 
    Il limite stabilito dalla disposizione e' talmente  puntuale  che
non puo' costituire norma di principio, non lasciando  spazio  ad  un
autonomo recepimento da parte delle autonomie territoriali  (sentenze
nn. 390 del 2004, 417 del 2005, 169 del 2007, 159 del 2008 e 297  del
2009). 
    Per il comma 29 si formulano analoghe conclusioni in relazione ai
vincoli imposti alle politiche assunzionali delle societa' pubbliche. 
    4. - Illegittimita' costituzionale  dell'art.  14,  comma  24-bis
della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  «Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  recante
misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica». 
    L'articolo 14, comma 24-bis della legge 30 luglio 2010,  n.  122,
recante «patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali», stabilisce quanto segue: «I limiti previsti  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati  limitatamente  in
ragione della proroga dei rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,  nonche'  dagli  enti
territoriali facenti parte delle predette  regioni,  a  valere  sulle
risorse  finanziarie  aggiuntive  appositamente  reperite  da  queste
ultime attraverso apposite misure di  riduzione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di  controllo  interno.  Restano
fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi  del
presente  articolo.  Le  predette  amministrazioni   pubbliche,   per
l'attuazione dei processi  assunzionali  consentiti  ai  sensi  della
normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al
presente comma, salva motivata indicazione concernente gli  specifici
profili professionali richiesti». 
    Il comma in esame prevede espressamente per le Regioni a  Statuto
speciale, e per gli enti territoriali facenti  parte  delle  predette
Regioni,  una  possibilita'  di  superamento   del   limite   imposto
dall'articolo 9, comma 28 (in caso di proroga dei rapporti di  lavoro
a tempo determinato), condizionatamente  al  reperimento  di  risorse
aggiuntive acquisite attraverso apposite misure  di  riduzione  e  di
razionalizzazione della spesa certificata dagli organi  di  controllo
interno. 
    La  norma  prevede,  altresi',  un  criterio  di  priorita'   nei
meccanismi di assunzione dei lavoratori a tempo  determinato  che  si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 28, citato. 
    Con tali  determinazioni  lo  Stato  da'  luogo  ad  un'ingerenza
significativa nella competenza legislativa primaria della  ricorrente
in materia di organizzazione degli uffici e del personale (art. 8, n.
1 dello Statuto speciale), nonche' di finanza locale (Titolo VI dello
Statuto speciale), dettando condizioni e limitazioni  restrittive  in
merito   all'assunzione   del   personale   provinciale    ed    alla
predisposizione delle relative risorse. 
    5. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 49, commi 3, lettera
b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica». 
    L'articolo 49 della legge  30  luglio  2010,  n.  122,  introduce
modificazioni testuali alla legge 7  agosto  1990,  n.  241  (recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di  accesso  ai  documenti  amministrativi»),  con  riferimento  alla
conferenza dei servizi. 
    5.1 - In base al comma 3, lettera b) dell'art. 49 della legge  30
luglio 2010, n. 122: «All'articolo 14-quater  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, sono apportate le  seguenti  modificazioni:  ...  b)  i
commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: 3.  Al
di fuori dei casi  di  cui  all'articolo  117,  ottavo  comma,  della
Costituzione,  e  delle  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,
previa intesa con la regione o le  regioni  e  le  Province  autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa  intesa
con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale  o  tra  piu'
enti locali. Se l'intesa  non  e'  raggiunta  nei  successivi  trenta
giorni, la deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione
o  da  una  provincia  autonoma  in  una  delle  materie  di  propria
competenza, il Consiglio  dei  Ministri  delibera  in  esercizio  del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate». 
    Il comma 3, lettera b) dell'art. 49 della legge 30  luglio  2010,
n. 122, introduce: una nuova disciplina  relativa  agli  effetti  del
dissenso emerso  tra  Stato  e  Regioni  o  Province  autonome  nella
conferenza dei servizi. 
    Il mancato  raggiungimento  dell'intesa  tra  le  Amministrazioni
interessate, o il semplice decorso del termine di trenta  giorni,  e'
superabile con la deliberazione del Consiglio dei Ministri  che  puo'
intervenire, non solo nelle materie di competenza statale,  ma  anche
in quelle di competenza delle Regioni e delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, con riferimento agli  enti  locali  dei  rispettivi
territori. 
    La disposizione in esame viola gravemente  i  principi  di  leale
collaborazione e della cosiddetta  «intesa  forte»,  nel  significato
enunciato da codesta ecc.ma Corte costituzionale con le  sentenze  n.
303 del 2003 e n. 6 del 2004. 
    In proposito la mera partecipazione del Presidente di una Regione
o Provincia autonoma alla seduta del Consiglio dei  Ministri,  specie
nel caso in cui si tratti di materie di  competenza  statutaria,  non
puo' essere considerato un valido ed adeguato strumento di raccordo. 
    Pertanto, il comma 3 dell'articolo 14-quater, nella parte in  cui
consente il  superamento  dell'intesa  nelle  materie  statutarie  di
competenza delle Province  autonome  ed  attribuisce  allo  Stato  il
potere  provvedimentale,  anche   in   via   sostitutiva   ai   sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, si pone in  evidente  contrasto
con le competenze legislative ed amministrative della  ricorrente  di
cui agli articoli  8,  9  e  16  dello  Statuto  speciale,  anche  in
combinato disposto con la norma di salvaguardia delle stesse  di  cui
all'articolo 10  della  legge  costituzionale  n.  10  del  2001;  il
principio  di  leale  collaborazione  di   cui   all'art.   3   della
Costituzione, nonche' con l'obbligo di prevedere «forme di  intesa  e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali»  di  cui
all'art. 118 Cost. 
    5.2 - Secondo il  successivo  comma 4:  «All'articolo  29,  comma
2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo  la  parola  "assenso"
sono aggiunte le seguenti "e la conferenza di servizi"». 
    Il comma 4 dell'articolo 49 integra il comma 2-ter  dell'articolo
29  della  legge  n.  241/1990,  introducendo  tra  le   disposizioni
individuate e qualificate da quest'ultimo, come attinenti ai  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti, i diritti civili e  sociali
di  cui  all'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   m)   della
Costituzione, anche quelle concernenti la conferenza di servizi. 
    Il citato articolo 29 contiene, peraltro, una norma  di  chiusura
al comma 2-quinquies, secondo la quale le Regioni a Statuto  speciale
e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni del medesimo articolo.  Pare  evidente
l'intento del legislatore statale di attirare,  con  l'intervento  al
nostro esame, alla propria competenza esclusiva tutta  la  disciplina
relativa alla conferenza di servizi. 
    Sul punto si segnala che  il  combinato  disposto  dei  commi  3,
lettera b) e 4 dell'articolo  49,  nella  parte  in  cui  incide  sui
procedimenti che si attuano nelle materie riservate  alla  competenza
provinciale ai sensi degli articoli 8 (in particolare le materie  sub
n. 3 «tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico», n.  5
«urbanistica» e n. 6 «tutela del paesaggio») e 9 (in  particolare  le
materie sub n. 10 «igiene  e  sanita'»)  dello  Statuto  speciale  ed
intende demandare alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  il
superamento  di  un  eventuale  motivato  dissenso   espresso   dalle
Amministrazioni provinciali preposte alle predette materie,  comprime
l'esercizio delle relative competenze statutarie in quanto  qualifica
come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della
lettera  m)  dell'art.  117  secondo   comma,   della   Costituzione,
disposizioni che in effetti non sono tali nella sostanza e  viola  le
relative competenze statutarie.  
    Si noti, inoltre, che non basta qualificare una disposizione come
attinente ai «livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali», quando nella  sostanza  non  lo  e'  (cfr.
sentenze nn. 207 del 2010, 447 del 2006 e 482 del 1995). Infatti, non
puo' considerarsi «livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti civili  e  sociali»  la  circostanza  che  la  soluzione  del
dissenso motivato di una regione o  provincia  autonoma  sia  rimessa
alla deliberazione unilaterale del Consiglio dei Ministri. 
    5.3 - Il  comma  4-ter,  anch'esso  impugnato,  prevede,  infine,
quanto segue: «Il comma 4-bis attiene alla tutela  della  concorrenza
ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  e),   della
Costituzione; e  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)  del
medesimo comma. Le espressioni "segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'"e  "Scia"   sostituiscono,   rispettivamente,   quelle   di
"dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di  cui  al
comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  quella  della
dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale  e
regionale». 
    Il comma 4-bis dell'art. 49 della legge 30 luglio 2010,  n.  122,
sostituisce l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, relativo  alla
dichiarazione d'inizio attivita' (Dia), prevedendo il nuovo  istituto
denominato-segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia). 
    Il  comma  4-ter  qualifica  la  disciplina  sulla   segnalazione
certificata di inizio attivita' (Scia)  come  attinente  alla  tutela
della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,  lettera
e) della Costituzione e ribadisce la qualificazione della  disciplina
predetta  come  livello   essenziale   delle   prestazioni   di   cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m)  della  Costituzione.  Il
comma 4-ter statuisce a1tresi', che la disciplina sulla  segnalazione
certificata d'inizio attivita' (Scia) sostituisce direttamente, dalla
data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  decreto
legge n. 78/2010, quella  della  dichiarazione  di  inizio  attivita'
(Dia), recata da ogni normativa statale e regionale. 
    Ne consegue  che,  se  riferito  all'ordinamento  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano, tale disciplina si  pone  in  contrasto
con la vigente disciplina provinciale, anche nelle specifiche materie
di competenza statutaria di cui agli articoli 8 (in  particolare  con
le materie di cui al n. 5 «urbanistica e piani regolatori») e 9 dello
Statuto speciale. 
    Sul punto la giurisprudenza costituzionale  e'  esplicita.  Nella
sentenza n. 145/2005 si legge: «La tesi del Governo, secondo la quale
la  diretta  applicabilita'  della  citata   legge   alla   Provincia
deriverebbe dalla competenza esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, di cui al  nuovo  art.  117,  terzo  comma,
lettera m), della Costituzione, e', poi, priva di  fondamento.  Senza
entrare nella valutazione di tale tesi e' sufficiente rilevare che le
disposizioni della legge costituzionale n. 3 del  2001,  modificativa
del Titolo V della Costituzione, si applicano alle Province autonome,
ai sensi dell'art. 10 della stessa legge costituzionale, solo "per le
parti in cui prevedono forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite". Sicche', deve necessariamente escludersi che
le  disposizioni  della   suddetta   legge   costituzionale   possano
comportare limitazioni alla  sfera  di  competenza  legislativa  gia'
attribuita alla Provincia ricorrente per  effetto  dello  statuto  di
autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti,  l'obbligo  di
adeguamento, imposto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
266 del 1992, ai principi e alle norme  costituenti  limiti  indicati
dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto». 
    In  ogni  caso  un  eventuale  adeguamento  dovrebbe,   comunque,
avvenire nelle forme e con le modalita' di  cui  al  gia'  menzionato
articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.