Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma  18,
della legge della Regione  Liguria  1°  luglio  1994,  n.  29  (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio), nella parte in cui consente la  caccia  nelle  cosiddette
aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola