Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara    inammissibile    l'intervento    della     A.N.P.A.M.
(Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni); 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace
di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
        Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
        Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti