Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento della A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni); dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Frigo Il cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011. Il Direttore della Cancelleria: Melatti