P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., art. 27, comma 3, Cost., art. 117, comma 1,  Cost.,
la questione di costituzionalita' dell'art. 705  cod.  proc.  pen.  e
dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella  parte  in  cui
non prevedono, in relazione ad una domanda di estradizione presentata
da uno Stato membro dell'Unione europea, il rifiuto di  consegna  del
condannato,  cittadino  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,
residente o  dimorante  nel  nostro  territorio  ed  ivi  stabilmente
inserito, quando  ritenga  che  la  pena  per  la  quale  e'  chiesta
l'estradizione  sia  eseguita  in  Italia  conformemente  al  diritto
interno. 
    Sospende il giudizio e dispone che, a cura della cancelleria, gli
atti siano trasmessi alla Corte  costituzionale,  sia  notificata  la
presente ordinanza alle parti in causa ed al Pubblico  ministero,  al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso il 18 febbraio 2011. 
 
                        Il presidente: Agro' 
 
 
                                  Il consigliere estensore: Calvanese