P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 27, comma 3, Cost., art. 117, comma 1, Cost., la questione di costituzionalita' dell'art. 705 cod. proc. pen. e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevedono, in relazione ad una domanda di estradizione presentata da uno Stato membro dell'Unione europea, il rifiuto di consegna del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente inserito, quando ritenga che la pena per la quale e' chiesta l'estradizione sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno. Sospende il giudizio e dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, sia notificata la presente ordinanza alle parti in causa ed al Pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 18 febbraio 2011. Il presidente: Agro' Il consigliere estensore: Calvanese