Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  204-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies,  del  decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed  integrazioni  al  codice  della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003,
n.  214,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   24   della
Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 16 dicembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti