P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60,   decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, applicabile anche nei casi in cui
i reati di' competenza del giudice di  pace  siano  giudicati  da  un
giudice diverso in virtu' del richiamo di cui al successivo art.  63,
in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte  in
cui non consente la applicabilita' delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla  sospensione
condizionale della pena, in ordine alla condanna alla pena pecuniaria
per i reati di competenza del giudice di pace ai sensi  dell'art.  4,
commi 1 e 2, d.lgs. cit., neppure nella ipotesi in cui  il  beneficio
sia stato invocato dalla difesa; 
        sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone  la   immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina che la presente ordinanza, a cura  della  Cancelleria,
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata
ai Presidenti delle due Camere. 
 
        Grosseto, 12 dicembre 2011. 
 
                       Il giudice: Compagnucci