P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, applicabile anche nei casi in cui i reati di' competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso in virtu' del richiamo di cui al successivo art. 63, in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non consente la applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, in ordine alla condanna alla pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. cit., neppure nella ipotesi in cui il beneficio sia stato invocato dalla difesa; sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Grosseto, 12 dicembre 2011. Il giudice: Compagnucci