Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  (80188230587)
in carica, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato  (C.F.  80224030587  -  per  il  ricevimento  degli  atti:  FAX
06/96514000 e PEC «agsrm@mailcert.avvocaturastato.it»), presso i  cui
Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Abruzzo, in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale, per la  carica  domiciliato  in  L'Aquila,Via
Leonardo da Vinci, 6; 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2
e 46 della legge della Regione Abruzzo del 10  gennaio  2012,  n.  1,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del giorno  18
gennaio 2012, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione  del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della  Regione  Abruzzo
(Legge Finanziaria Regionale 2012)», giusta  delibera  del  Consiglio
dei Ministri del giorno 9 marzo 2012. 
    Con la legge 10 gennaio 2012, n. 1, la regione Abruzzo ha dettato
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2012
e pluriennale 2012-2014  della  Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
Regionale 2012)». 
    In particolare, l'articolo 16 ha introdotto modifiche alla  legge
regionale n. 25 del 3 agosto 2011 recante «Disposizioni in materia di
acque con istituzione del fondo speciale destinato alla  perequazione
in favore dei territorio montano per le azioni di tutela delle  falde
e in materia di proventi relativi alle utenza pubbliche», prevedendo,
al comma 2, che «al comma  1,  dell'articolo  12  (Aggiornamenti  del
costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni  di  concessione
di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011  le  parole  "di
potenza  nominale  concessa  o  riconosciuta,  in  euro  27,50"  sono
sostituite con  le  parole  "di  potenza  efficiente,  riportata  nei
rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in 35,00"». 
    L'art. 1, comma 1, ha disposto  il  rifinanziamento  della  legge
regionale n. 72/2000,  attributiva  di  un  contributo  ai  cittadini
abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano  il  metodo
DOMAN.  L'art.  6,  comma  1,  ha  disposto  che  «le   economie   di
stanziamento relative  agli  importi  iscritti  in  bilancio  per  il
rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui  all'art.  2,  comma
98, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), sono  destinate
al finanziamento  delle  spese  relative  al  servizio  di  trasporto
pubblico locale regionale». 
    L'art. 6, comma 2, ha abrogato il comma 2 dell'articolo 83  della
legge regionale n. 15/2004 (legge finanziaria  regionale  2004),  che
prevedeva che l'introito derivante dalla  maggiorazione  della  tassa
automobilistica  regionale,  pari  ad   euro   10.000.000,00,   fosse
destinato alla copertura dei disavanzi sanitari maturati a  decorrere
dall'esercizio 2001. 
    Lo stesso art. 6, comma 2, ha stabilito, inoltre,  che  l'importo
delle  maggiorazioni  della  tassa  automobilistica  regionale,   non
utilizzato per il finanziamento del programma operativo del  Servizio
Sanitario Regionale, venga riprogrammato  e  destinato  al  pagamento
delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al  comparto
sanitario. 
    L'art. 42, comma 2, ha aggiunto l'art. 12-bis all'art.  12  della
l.r. n. 6 del 2011, demandando alla Giunta regionale  la  definizione
delle linee di  indirizzo  per  le  aziende  del  servizio  sanitario
regionale volte all'implementazione del sistema di misurazione  e  di
valutazione della performance del personale sanitario regionale. 
    L'art. 44 ha stabilito, poi, che la quota di compartecipazione  a
carico   degli   assistiti   per   le   prestazioni   di   assistenza
specialistica, comprensiva del ticket di 10 euro, non possa  superare
il costo della prestazione. 
    L'art. 45, comma 2, ha modificato l'art. 3,  comma  5,  lett.  b)
della  legge  regionale  n.  32/2007,  prevedendo   che   gli   studi
professionali singoli e associati, mono e polispecialistici,  di  cui
al comma 2 dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/92, possano ottenere  da
parte   del   comune   territorialmente   competente   il    rilascio
dell'autorizzazione,  e  il  contestuale  permesso  di   costruzione,
realizzazione,  ampliamento,  trasformazione  o  trasferimento  della
struttura  sanitaria   o   socio-sanitaria,   senza   la   preventiva
acquisizione del nulla osta  di  compatibilita',  da  esprimersi  con
parere obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione Sanita'. 
    L'art. 46 ha previsto, infine, che -  fermo  restando  il  budget
assegnato - la struttura privata accreditata erogante prestazioni  di
riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 possa trasferire, nell'ambito
della stessa A.S.L., parte  di  tali  prestazioni  in  sedi  presenti
all'interno della stessa A.S.L. gia' autorizzate ma non accreditate. 
    Le richiamate norme della legge regionale Abruzzo  n.  1  del  10
gennaio 2012 si pongono  in  contrasto  con  la  Costituzione  per  i
seguenti 


				 
                               Motivi 

 
1) Illegittimita' dell'art. 16 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n.
1 per violazione degli art. 117, comma 2, lettere e) ed  a)  ed  art.
117, comma terzo, della Costituzione. 
    a) La norma contenuta nell'articolo  16  introduce,  come  detto,
modifiche alla legge regionale  n.  25  del  3  agosto  2011  recante
«Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo  speciale
destinato alla perequazione in favore del territorio montano  per  le
azioni di tutela delle falde e in materia di proventi  relativi  alle
utenza  pubbliche»,  prevedendo,  al  comma  2,  che  «al  comma   1,
dell'articolo 12 (Aggiornamenti dei costi unitari e dei canoni minimi
relativi ai canoni di concessione di  acque  pubbliche)  della  legge
regionale n. 25/2011  le  parole  "di  potenza  nominale  concessa  o
riconosciuta, in euro  27,50"  sono  sostituite  con  le  parole  "di
potenza  efficiente,  riportata  nei   rapporti   annuali   dell'anno
precedente, dal GSE, in 35,00"». 
    Occorre preliminarmente osservare che, in materia di  concessioni
di derivazioni di acqua pubblica, l'art. 35 del T.U. n. 1775 del 1933
prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento
di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media  della
forza motrice nominale disponibile nell'anno. 
    L'art. 6 del medesimo T.U. prevede,  altresi',  una  bipartizione
delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice  in
piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale  media
annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore  a
tale valore. 
    La norma regionale in esame,  stabilendo  un  nuovo  importo  del
costo unitario del canone, associato non piu' alla potenza  nominale,
bensi' alla potenza efficiente di ciascun impianto idroelettrico,  si
pone in contrasto con la normativa statale sopra richiamata. 
    La riserva statale di  determinazione  dei  criteri  relativi  ai
canoni di derivazione di acqua  e'  atto  riconducibile  alla  tutela
dell'ambiente, considerato che il Regio decreto  n.  1775  del  1933,
rubricato «Testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e
impianti elettrici», detta disposizioni in tema di  acque  pubbliche,
materia, quest'ultima, riconducibile  a  detta  competenza  esclusiva
statale. L'art. 35 del R.D. sopra citato e' norma che ha la  funzione
di  garantire  uniformita'  di  disciplina  su  tutto  il  territorio
nazionale e, pertanto, il criterio da essa previsto non  puo'  essere
modificato da una norma regionale che risulta in tal modo violare  la
competenza esclusiva dello Stato in materia di  tutela  dell'ambiente
di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    b) Inoltre,  la  previsione  regionale  in  esame  determina  uno
svantaggio concorrenziale  a  danno  degli  operatori  insediati  nel
territorio della Regione Abruzzo. 
    E', infatti, palese che una disciplina dei canoni  disordinata  e
disomogenea sul territorio da parte delle Regioni e' suscettibile  di
alterare  l'equilibrio  concorrenziale  fra  i   vari   impianti   di
generazione, posto che gli operatori verrebbero a sostenere  oneri  e
costi diversi a seconda del territorio sul  quale  svolgono  la  loro
attivita'  e  che  l'assenza,   riduzione   o   aumento   del   costo
rappresentato dai canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali
alla produzione di energia elettrica incide sul confronto competitivo
per le imprese. 
    La norma, dunque, viola la competenza esclusiva riconosciuta allo
Stato in materia di tutela della concorrenza dall'articolo 117, comma
2, lettera e) Cost. 
    c)  Infine,  la  fissazione  di  un  criterio  diverso   per   la
determinazione del  canone  si  pone  in  contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di
energia, fissati dalla legge n. 239/2004, in particolare  per  quanto
concerne  gli  aspetti  di   funzionamento   unitario   dei   mercati
dell'energia,  di  non  discriminazione   nell'accesso   alle   fonti
energetiche e alle relative modalita' di fruizione,  di  economicita'
dell'energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli
operatori  nel   territorio   nazionale,   in   violazione,   quindi,
dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione. 
2) Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, della l.r. Abruzzo 10 gennaio
2012, n. 1 per violazione degli articoli 120, secondo comma,  e  117,
terzo comma, della Costituzione. 
    Ulteriori disposizioni della  l.r.  Abruzzo  n.  1  del  2012  in
materia sanitaria violano il dettato costituzionale. 
    E' opportuno, in proposito, premettere che  la  Regione  Abruzzo,
per la  quale  e'  stata  accertata  una  situazione  di  consistenti
disavanzi nel settore  sanitario  tale  da  generare  uno  squilibrio
economico-finanziario  che  compromette  l'erogazione   dei   livelli
essenziali di assistenza, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con
i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze,  comprensivo
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede  una  serie
di  interventi,  da  attivare  nell'arco  del   triennio   2007-2009,
finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario  della
Regione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai  sensi
dell'art.  1,  comma  180,  della  legge  n.  311  del  2004   (legge
finanziaria 2005). 
    Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal  Piano  di
rientro, nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1,  comma  160,
della legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005  e  dai  successivi  interventi  legislativi  in   materia,   ha
determinato il  commissariamento  della  Regione  Abruzzo,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in  attuazione
dell'art. 120 della Costituzione, nei  modi  e  nei  termini  di  cui
all'art. 6, comma 1, della legge n. 131/2003. 
    Nella seduta dell'11 settembre 2008, infatti,  il  Consiglio  dei
Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario della Regione Abruzzo e, nella seduta del 12 dicembre 2009,
ha individuato il Commissario  nella  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore. 
    Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  il  Commissario  ad  acta,  con  delibera  n.
44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il Programma  operativo  2010
(successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre
2010), con  il  quale  ha  dato  prosecuzione  al  Piano  di  Rientro
2007-2009. 
    Fatta tale premessa, la  l.r.  Abruzzo  10  gennaio  2012,  n.  1
presenta i seguenti profili d'illegittimita' costituzionale: 
    L'art. 1, comma l, della l.r. n. 1  del  2012,  nel  disporre  il
rifinanziamento di alcune leggi regionali, autorizza - tra l'altro  -
il rifinanziamento della legge regionale n. 72/2000, la quale prevede
la concessione di un contributo ai cittadini abruzzesi  portatori  di
handicap psicofisici che applicano il metodo DOMAN. 
    La disposizione, che garantisce al propri  residenti  livelli  di
assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale,
comportando  l'assunzione  di   oneri   per   prestazioni   sanitarie
aggiuntive, e' incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti
dal  suddetto  Piano  di  Rientro.  Essa  pertanto  interferisce  con
l'attuazione del Piano di rientro, affidata al  Commissario  ad  acta
con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009. Tale  disposizione
e', pertanto, incostituzionale sotto un duplice profilo: 
    2a)  essa  interferisce  con  le   funzioni   commissariali,   in
violazione dell'art. 120, secondo comma, Costituzione 
    Al riguardo la Corte Costituzionale, nella  sentenza  n.  78  del
2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza  n.  2  del
2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile  un  diretto
contrasto con i poteri  del  commissario,  ma  ricorra  comunque  una
situazione  di  interferenza  sulle  funzioni   commissariali,   tale
situazione e'  idonea  ad  integrare  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, della Costituzione. 
    La Consulta ha,  in  particolare,  rilevato  che  «l'operato  del
commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo sanitario previamente concordato  tra  lo  Stato  e  la
Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una   persistente
inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -
malgrado il carattere vincolante (art.  1,  comma  796,  lettera  b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione
- ad un'attivita' che pure e' imposta dalle  esigenze  della  finanza
pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione
che l'esercizio del potere  sostitutivo  e',  nella  specie,  imposto
dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali». 
    2b) Inoltre, la medesima disposizione, oltre ad effettuare  senza
alcuna  legittimazione  il  menzionato  intervento  in   materia   di
organizzazione  sanitaria,  in  luogo  del   Commissario   ad   acta,
interviene in materia senza rispettare i vincoli posti dal  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario. 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, viola  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Sull'argomento, 1'Ecc.ma Corte Costituzionale, con le sentenze n.
100 e n. 141 del 2010, ha ritenuto che le norme statali (quale l'art.
1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006) che hanno  «reso
vincolanti,  per  le  Regioni  che  li  abbiano   sottoscritti,   gli
interventi individuati negli atti di programmazione necessari per  il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono
essere qualificate come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    In particolare, con la sentenza n. 141 del 2010  la  Consulta  ha
giudicato incostituzionale la l.r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva
nell'ambito  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  un  nuovo  tipo  di
distretti  socio-sanitari,   definiti   «montani»   (con   rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  di  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica)   in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
3) Illegittimita' dell'art. 6, comma 1, della l.r. Abruzzo 10 gennaio
2012, n. 1 per violazione degli articoli 117,  terzo  comma,  e  120,
secondo comma, della Costituzione. 
    3a) L'art. 6, comma 1, l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 dispone
che «le economie di stanziamento relative agli  importi  iscritti  in
bilancio per il rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita'  di  cui
all'art. 2, comma 98, della  legge  n.  191/2009  (legge  finanziaria
2010), sono  destinate  al  finanziamento  delle  spese  relative  al
servizio di trasporto pubblico locale regionale». 
    La disposizione regionale in esame,  nel  destinare  a  finalita'
diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidita'  che  sono
state autorizzate dallo Stato per la copertura  dei  debiti  sanitari
pregressi, contrasta con il principio  di  contenimento  della  spesa
pubblica espresso dal menzionato art. 2, comma  98,  della  legge  n.
191/2009 (legge finanziaria 2010),  secondo  il  quale  lo  Stato  e'
autorizzato ad anticipare  alle  regioni  interessate  dai  piani  di
rientro la liquidita' necessaria allo specifico fine di estinguere  i
debiti sanitari cumulativamente registrati. 
    La norma, pertanto, contrastando con i sopra menzionati  principi
di coordinamento della finanza  pubblica,  viola  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Tale contrasto appare ancora piu' evidente alla luce dei  verbali
dei Tavoli tecnici per la verifica del Piano di rientro  dai  deficit
sanitari (del 14 dicembre 2011, 20 luglio 2011 e 7 aprile 2011),  dai
quali risulta che proprio la destinazione di  tale  anticipazione  di
liquidita' alla copertura  di  debiti  sanitari  ha  consentito  alla
regione di essere valutata positivamente e di avere pertanto  accesso
ad una quota di spettanze residue. 
    3b)  La  disposizione  in  argomento,  inoltre,  intervenendo  in
materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano  di  rientro
dal disavanzo sanitario, interferisce  con  l'attuazione  del  Piano,
affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale  del  12
dicembre 2009. 
    In particolare la norma, disponendo sulla  copertura  del  debito
pregresso, menoma le attribuzioni conferite al Commissario dal  punto
9 del mandato commissariale,  che  demanda  all'Organo  straordinario
l'adozione  dei  provvedimenti  per  l'individuazione  sul   bilancio
regionale  delle  somme  per  il  ripristino  del  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale. Essa,  pertanto,  interferendo  con  le
funzioni  commissariali,  viola  l'art.  120,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    3c)  La  medesima  disposizione  inoltre,  destinando   eventuali
economie a favore di servizi extrasanitari, compromette  la  funzione
di valutazione e di monitoraggio  che  e'  attribuita  ai  menzionati
Tavoli tecnici per la verifica  del  Piano  di  rientro  dai  deficit
sanitari dall'art. 1, comma 796, lett. b) della l. n.  296  del  2006
(l. finanziaria 2007) e che e' ribadita nell'Accordo e relativo Piano
di rientro del 2007. 
    Essa, pertanto, non rispettando i vincoli posti sia  dalla  norma
statale da ultimo citata, sia dall'Accordo e dal  relativo  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario, lede i principi fondamentali diretti
al  contenimento  della  spesa  pubblica  sanitaria   contenuti   nel
menzionato art. 1, comma 796, lett. b) della l. n. 296 del 2006,  che
affida ai Tavoli tecnici l'attivita' di affiancamento  delle  regioni
soggette a Piano di rientro  (sia  ai  fini  del  monitoraggio  dello
stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a  preventiva
approvazione da parte del Ministero  della  salute  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze), e contenuti nell'art. 2, commi  80  e
95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano
di rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti
che siano di ostacolo alla piena attuazione  del  piano,  essendo  le
previsioni dell'Accordo  e  del  relativo  Piano  vincolanti  per  la
regione stessa. 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, viola  sotto  altro
profilo l'art. 117, terzo comma, Costituzione,  in  quanto  contrasta
con i principi fondamentali della legislazione statale in materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
4) Illegittimita' dell'art. 6, comma 2, della l.r. Abruzzo 10 gennaio
2012,  n.  1  per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione. 
    L'art. 6, comma 2, della l.r. n. l del 2012  abroga  il  comma  2
dell'articolo 83 della legge regionale n. 15/2004 (legge  finanziaria
regionale  2004),  che  prevedeva  che  l'introito  derivante   dalla
maggiorazione della tassa automobilistica  regionale,  pari  ad  euro
10.000.000,00, fosse destinato alla copertura dei disavanzi  sanitari
maturati a decorrere dall'esercizio 2001. 
    Il medesimo art. 6, comma 2,  stabilisce  inoltre  che  l'importo
delle  maggiorazioni  della  tassa  automobilistica  regionale,   non
utilizzato per il finanziamento del programma operativo del  Servizio
Sanitario Regionale, sia riprogrammato e destinato al pagamento delle
rate di rimborso dei  mutui  e  dei  prestiti  relativi  al  comparto
sanitario. 
    La  disposizione,  incidendo  sulla   copertura   del   disavanzo
sanitario attraverso le entrate fiscali, contrasta sia con  la  stima
delle  coperture  regionali  da  entrate  fiscali,   risultante   dal
Programma operativo 2011- 2012 (pag.  11),  sia  con  le  valutazioni
effettuate dai Tavoli tecnici per la verifica del  Piano  di  rientro
dai  deficit  sanitari  circa  il  risultato  di  gestione   2011   e
l'effettiva esigenza di copertura del  debito  al  31  dicembre  2009
(risultanti dal verbale del 14 dicembre 2011). 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria sotto un duplice aspetto: 
        - innanzitutto la disposizione regionale  in  esame  viola  i
principi di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della  legge  n.  191  del
2009, secondo i quali in costanza di Piano  di  rientro  e'  preclusa
alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di  ostacolo
alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e
del relativo Piano vincolanti per la regione stessa; 
        - inoltre, la stessa disposizione, incidendo sull'operato dei
menzionati Tavoli tecnici, compromette la funzione di  valutazione  e
di monitoraggio ad essi attribuita dall'art. 1, comma 796,  lett.  b)
della  l.  n.  296  del  2006  (l.  finanziaria  2007)   e   ribadita
nell'Accordo e relativo Piano di rientro del 2007. 
    La  norma,  pertanto,  viola  l'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione, in quanto contrasta con i principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  di  cui  le  norme  statali  sopra  indicate  costituiscono
espressione. 
5) Illegittimita' dell'art.  42,  comma  2,  della  l.r.  Abruzzo  10
gennaio 2012, n. 1 per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  e
dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 
    5a) L'art. 42, comma 2, della l.r. n. l del 2012 aggiunge  l'art.
12-bis all'art. 12 della l.r. n. 6 del 2011, demandando  alla  Giunta
regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende  del
servizio sanitario regionale volte all'implementazione del sistema di
misurazione  e  di  valutazione  della  performance   del   personale
sanitario regionale. 
    La disposizione, che riguarda la valutazione del personale  delle
aziende del Servizio sanitario e comporta, secondo quanto specificato
nella disposizione stessa, un contemperamento del  nuovo  sistema  di
valutazione delle prestazioni con la metodologia  della  negoziazione
per budget gia' implementata presso le AA.SS.LL. regionali,  si  pone
in contrasto con il primo punto  del  mandato  commissariale  del  12
dicembre 2009 che affida al Commissario ad acta la  razionalizzazione
e il contenimento del personale sanitario. 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. 
    La disposizione regionale,  pertanto,  viola  l'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  in  quanto  contrasta  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    5b) La medesima disposizione, inoltre, intervenendo in materia di
organizzazione  sanitaria  in  costanza  di  Piano  di  rientro   dal
disavanzo  sanitario,  interferisce  con  l'attuazione   del   Piano,
affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale  del  12
dicembre 2009, menomandone le attribuzioni, in  violazione  dell'art.
120, secondo comma, della Costituzione. 
6) Illegittimita' dell'art. 44 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n.
1 per violazione degli articoli 117, terzo comma,  81,  120,  secondo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    6a) L'art. 44 della l.r. n. 1 del 2012 stabilisce che la quota di
compartecipazione a carico degli  assistiti  per  le  prestazioni  di
assistenza specialistica, comprensiva del  ticket  di  10  euro,  non
possa superare il costo della prestazione. 
    La disposizione regionale in argomento, che  introduce  un  tetto
massimo alla  quota  di  compartecipazione  dovuta  dagli  assistiti,
contrasta con i principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica contenuti nell'art. 1, comma 796, lettera p) e
p-bis) della legge n. 296/2006 (Finanziaria  2007)  e  nell'art.  17,
comma 6 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n.  111  del  2011,
che  non  prevedono  la  fissazione  di  alcuna  soglia  massima   di
compartecipazione e  dispongono  che  le  regioni  possono  applicare
ticket differenti rispetto a quelli stabiliti  dalla  norma  statale,
purche'  dichiarati  finanziariamente  equivalenti   a   seguito   di
certificazione di equivalenza del competente Tavolo  tecnico  per  la
verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12   dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
    Pertanto la disposizione in esame, nel  prevedere  una  quota  di
compartecipazione  dovuta  dagli  assistiti  differente   da   quella
stabilita dalla norma statale senza  il  previo  conseguimento  della
certificazione di equivalenza finanziaria, disattende le regole poste
dalla menzionata disciplina statale e viola l'art. 117, terzo  comma,
della Costituzione, per contrasto con i principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    6b) La norma, inoltre, si pone  in  violazione  dell'articolo  81
della Costituzione in quanto determina un minore livello  di  entrate
rispetto a quelle  ritenute  congrue  per  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza, senza prevedere la corrispondente copertura
delle spese necessarie per compensare le minori entrate. 
    6c) Inoltre la disposizione in esame, che fissa un limite massimo
alla quota di partecipazione dovuta dall'assistito per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, stabilendo che tale limite
non possa  eccedere  la  tariffa  della  prestazione,  garantisce  ai
cittadini abruzzesi un  livello  di  assistenza  «ulteriore»  ed  e',
pertanto, incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti  dal
suddetto Piano di Rientro. 
    In tal modo la norma in esame interferisce con  l'attuazione  del
Piano di rientro, affidata al Commissario  ad  acta  con  il  mandato
commissariale del 12 dicembre  2009,  in  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, della Costituzione. 
    Al riguardo, come gia' esposto al  precedente  punto  2  sub  a),
soccorrono i principi espressi dall'Ecc.ma Corte nelle sentenze n.  2
del 2010 e n. 78 del 2011. 
    6d) In ultimo, la disposizione in argomento, interferisce,  senza
rispettarne i vincoli, con l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta  con  il  mandato
commissariale del 12 dicembre 2009. 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, viola  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Sull'argomento, si richiamano  i  principi  espressi  dall'Ecc.ma
Corte Costituzionale, con le sentenze n.  100  e  n.  141  del  2010,
ampiamente riportati al precedente punto 2 sub b). 
7) Illegittimita' dell'art.  45,  comma  2,  della  l.r.  Abruzzo  10
gennaio 2012, n. 1 per violazione degli articoli  117,  terzo  comma,
120, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    7a) L'art. 45, comma 2, della l.r. n. 1 del 2012 modifica  l'art.
3, comma 5, lett. b) della legge regionale  32/2007,  prevedendo  che
gli   studi   professionali   singoli    e    associati,    mono    e
polispecialistici, di cui al comma 2 dell'articolo 8-ter  del  d.lgs.
502/92,  possano  ottenere  da  parte  del  Comune   territorialmente
competente il rilascio dell'autorizzazione, e il contestuale permesso
di  costruzione,   realizzazione,   ampliamento,   trasformazione   o
trasferimento della struttura sanitaria o  socio-sanitaria,  senza  a
preventiva  acquisizione  del  nulla-osta   di   compatibilita',   da
esprimersi con parere  obbligatorio  e  vincolante,  da  parte  della
Direzione Sanita'. 
    La disposizione, che esenta gli  studi  medici  sopra  menzionati
dall'acquisizione del prescritto nulla-osta regionale, contrasta  con
i principi fondamentali in materia di  tutela  della  salute  di  cui
all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/92,  a  norma  del  quale:
«Per la realizzazione di  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  il
comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 493 e  successive  modificazioni,  la  verifica  di
compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica  e'
effettuata   in   rapporto   al   fabbisogno   complessivo   e   alla
localizzazione  territoriale  delle  strutture  presenti  in   ambito
regionale, anche al fine  di  meglio  garantire  l'accessibilita'  ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
strutture». 
    La disposizione statale, che deve applicarsi a tutte le strutture
che necessitano di autorizzazione alla realizzazione,  tra  le  quali
figurano anche gli studi che la norma regionale  in  oggetto  intende
escludere, consente sia di garantire livelli essenziali di  sicurezza
delle strutture, sia di poter disporre di uno  strumento  di  governo
della domanda e  dell'offerta  di  prestazioni  sanitarie  a  livello
locale. 
    Pertanto, la disposizione della legge regionale in esame, ledendo
tali principi, viola l'art. 117, comma  3,  della  Costituzione,  per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
materia di tutela della salute. 
    Si richiamano al riguardo i  precedenti  giurisprudenziali  della
Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 245/2010 resa proprio  su  una
legge regionale dell'Abruzzo; la sentenza n. 19/2009; la sentenza  n.
150/2010, resa sulla l.r. Puglia n. 45/2008). 
    7b)  La  disposizione  in  esame,   inoltre,   interferisce   con
l'attuazione del Piano di rientro e con il mandato commissariale  del
12  dicembre  2009  che  contengono  specifiche   indicazioni   circa
l'adeguamento della normativa regionale alle norme nazionali in  tema
di  accreditamento  e  autorizzazione,  ponendosi  in  tal  modo   in
contrasto  con  l'art.  120,  secondo  comma,   della   Costituzione.
Soccorrono, al riguardo, i principi espressi dall'Ecc.ma Corte  nelle
sentenze n. 2 del 2010 e n. 78 del  2011,  ampiamente  richiamati  al
precedente punto 2 sub a). 
    7c) Da ultimo, la disposizione in argomento, interferisce,  senza
rispettarne i vincoli, con l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta  con  il  mandato
commissariale del 12 dicembre 2009. 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, viola  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Sull'argomento, si richiamano  i  principi  espressi  dall'Ecc.ma
Corte Costituzionale, con le sentenze n.  100  e  n.  141  del  2010,
ampiamente riportati al precedente punto 2 sub b). 
8) Illegittimita' dell'art. 46 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n.
1 per violazione degli articoli 217, terzo comma, art.  120,  secondo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    8a) L'art. 46 della  l.r.  n.  1  del  2012  prevede  che,  fermo
restando  il  budget  assegnato,  la  struttura  privata  accreditata
erogante prestazioni di riabilitazione  ex  art.  26  legge  833/1978
possa trasferire, nell'ambito della  stessa  A.S.L.,  parte  di  tali
prestazioni in sedi presenti all'interno della  stessa  A.S.L.,  gia'
autorizzate ma non accreditate. 
    La disposizione  regionale,  che  consente  il  trasferimento  di
alcune attivita' sanitarie in strutture non accreditate, eccede dalle
competenze regionali e viola i principi fondamentali  in  materia  di
tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione. 
    Essa contrasta, in particolare, con l'art.8-bis, comma 1 e  comma
3, del  d.lgs.  502/1992,  secondo  il  quale  «La  realizzazione  di
strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio
di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario  nazionale  e
l'esercizio di attivita' sanitarie a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale  sono  subordinate,  rispettivamente,  al  rilascio   delle
autorizzazioni  di  cui   all'articolo   8-ter,   dell'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione
degli  accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  8-quinquies.  La
presente disposizione vale anche per  le  strutture  e  le  attivita'
sociosanitarie». 
    Al  riguardo  e'  opportuno  sottolineare   che   consentire   lo
svolgimento di attivita' sanitarie presso strutture  autorizzate,  ma
non accreditate, non garantisce che  la  struttura  sia  in  possesso
anche dei requisiti ulteriori previsti per  l'accreditamento  e  che,
quindi, sia in grado di  poter  erogare  prestazioni  per  conto  del
S.S.N. 
    La disposizione in esame si pone, dunque,  in  contrasto  con  la
ratio  dell'accreditamento,  desumibile  dagli  artt.  8-bis,  8-ter,
8-quater, d.lgs. n. 502/92, che e' posta a  tutela  del  cittadino  e
della Regione, che eroga prestazioni con oneri imputabili  al  S.S.N.
solo su strutture particolarmente qualificate che hanno  ottenuto  il
riconoscimento di qualita' con l'atto di accreditamento. 
    8b) La disposizione regionale in esame, inoltre,  riguardando  la
materia delle autorizzazioni e degli accreditamenti  delle  strutture
sanitarie, interferisce con l'attuazione del Piano di rientro  e  con
il  mandato  commissariale  del  12  dicembre  2009,  che   prevedono
l'adozione  di  un  piano  della  rete  territoriale  e  della   rete
residenziale e semi residenziale dopo aver provveduto  a  determinare
il  fabbisogno  della  regione,  ponendosi  sotto  tale  profilo,  in
contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 
    Soccorrono, al riguardo, i principi  espressi  dall'Ecc.ma  Corte
nelle sentenze n. 2 del 2010 e n. 78 del 2011, ampiamente  richiamati
al precedente punto 2 sub a). 
    8c) Da ultimo, la disposizione in argomento, interferisce,  senza
rispettarne i vincoli, con l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta  con  il  mandato
commissariale del 12 dicembre 2009. 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, viola  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Sull'argomento, si richiamano  i  principi  espressi  dall'Ecc.ma
Corte Costituzionale, con le sentenze n.  100  e  n.  141  del  2010,
ampiamente riportati al precedente punto 2 sub b).