IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1285  del  2011,  proposto  da  Lisi  Pierantonio,
rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Gennaro  Notarnicola  e  Giulio
Stano, con domicilio eletto  presso  l'avv.  Gennaro  Notarnicola  in
Bari, via Piccinni, 150; 
    Contro: 
        Universita' degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Domenico Carbonara e Cecilia Antuofermo, con domicilio  eletto
presso la propria Avvocatura,  sita  nel  Palazzo  Ateneo,  in  Bari,
piazza Umberto I, 1; 
        Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato  di
Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 
    Per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari: 
        della nota a firma del Rettore prot. n.  26729-VII/2  del  28
aprile 2011, pervenuta in data 2  maggio  2011,  recante  diniego  di
assunzione  su  un  posto  di  ricercatore  presso  la  Facolta'   di
Giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto
privato; 
        di ogni altro presupposto, connesso e conseguente; 
        nonche'  per  l'accertamento   del   diritto   del   medesimo
ricorrente all'assunzione con decorrenza dal 25 gennaio 2010 o quanto
meno dal 1° novembre 2010; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' degli
studi di Bari e del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti  gli  artt.  79,  comma  1  cod.  proc.   amm.,   1   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore  il  dott.  Francesco  Cocomile  e  uditi   nell'udienza
pubblica del giorno 11 gennaio 2012 per le parti i  difensori  avv.ti
Gennaro Notarnicola, Cecilia Antuofermo e Grazia Matteo; 
 
                                Fatto 
 
    Il ricorrente Lisi Pierantonio con decreto rettorale n. 12350 del
22 dicembre 2009  veniva  dichiarato  vincitore  della  procedura  di
valutazione comparativa di cui al concorso per  la  copertura  di  un
posto di ricercatore bandito dall'Universita' degli Studi di Bari con
decreto rettorale n. 10053 del 10 ottobre 2005. 
    Lo stesso, tuttavia, non veniva assunto. 
    La gravata nota rettorale prot. n. 26729-VII/2 del 28 aprile 2011
dichiara  l'impossibilita'  dell'assunzione  del  Lisi,   stante   il
superamento al termine sia dell'anno 2009 che del 2010 del valore del
90% nel rapporto tra spese fisse per il  personale  di  ruolo  ed  il
Fondo di Funzionamento Ordinario. 
    L'odierno deducente impugna la citata  nota  rettorale  prot.  n.
26729-VII/2 del 28 aprile 2011. 
    Si affida ai motivi cosi' rubricati: 
        1.   Violazione   ed   erronea   applicazione   dell'art.   1
decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito  nella  legge  9
gennaio 2009, n. 1 anche in relazione all'art. 1, comma 646 legge  27
dicembre 2006, n. 296 e agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per
erronea presupposizione, erronea  motivazione,  carente  istruttoria,
illogicita', ingiustizia manifesta; 
        2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,   comma   1
decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180  convertito  nella  legge  9
gennaio 2009, n. 1 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. 
    Parte ricorrente chiede, altresi', accertarsi il proprio  diritto
all'assunzione. 
    Si costituiva l'Universita' degli Studi di  Bari,  resistendo  al
gravame. 
    Alla pubblica udienza del giorno 11  gennaio  2012  la  causa  e'
passata in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    Il  Collegio   Ritiene   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  1,  secondo  periodo  del  decreto
legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con  modificazioni,  nella
legge 9 gennaio 2009, n. 1 assuma  rilevanza  pregiudiziale  ai  fini
della  decisione  della  presente  causa  e  sia  non  manifestamente
infondata, per le ragioni che si diranno. 
    Il provvedimento contestato dal  Lisi  si  fonda  sulla  seguente
motivazione: 
        «In riscontro  alla  sua  richiesta  datata  18  marzo  2011,
inerente  l'argomento  in  oggetto,   si   rappresenta   che   questa
Amministrazione si trova nella condizione di non potervi  aderire  in
quanto, ai sensi della normativa vigente, non le e' riconosciuta,  ad
oggi,  la  facolta'  di  procedere  ad   assunzioni   di   personale,
all'infuori   di   quelle   espressamente    previste    (ricercatori
cofinanziati dal Ministero), avendo superato al termine sia dell'anno
2009 che del 2010 il valore del 90% nel rapporto tra spese fisse  per
il personale di ruolo ed il Fondo di Funzionamento Ordinario. 
    La  succitata   prescrizione   non   ha   consentito   a   questa
Amministrazione, pertanto, di poter emanare  nei  suoi  confronti  il
provvedimento di nomina a ricercatore universitario con  la  prevista
decorrenza all'inizio dell'anno accademico (1° novembre 2010) oppure,
in corso d'anno, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n.
370. 
    Sara' nostra cura informarla  di  qualsiasi  nuovo  elemento  che
possa consentire di adottare diversa determinazione...». 
    Detto provvedimento e' chiaramente applicativo della  preclusione
assunzionale di cui all'art. 1, comma 1 decreto-legge n. 180/2008. 
    Da   qui   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  della  citata  previsione  normativa  ai  fini  della
decisione della presente controversia, tenuto  conto  dei  motivi  di
ricorso (sub 1 e 2) che pongono al centro la  valutazione  in  ordine
alla  compatibilita'  costituzionale  della   disposizione   de   qua
(manifestamente ostativa alla assunzione del deducente). 
    Invero, unicamente la declaratoria di  incostituzionalita'  della
prescrizione  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   secondo   periodo
decreto-legge n. 180/2008 nei termini che verranno in seguito esposti
puo'   consentire   all'odierno   ricorrente   di   essere    assunto
dall'Universita' degli Studi di Bari. 
    Non incide, ai  fini  della  valutazione  della  rilevanza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
secondo periodo decreto-legge n. 180/2008, la  clausola  di  salvezza
contenuta nell'art. 1, comma 646 legge 27 dicembre 2006, n.  296  (la
cui applicazione e' invocata da parte ricorrente,  avendo  lo  stesso
partecipato ad una procedura di concorso gia' avviata alla  data  del
30 settembre 2006). 
    Tale  ultima  disposizione  prevede,  infatti,   che   «Ai   fini
dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni
conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati  ovvero  a  procedure
gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti  di  lavoro
costituiti  all'esito   dei   medesimi   sono   computati   ai   fini
dell'applicazione dei predetti commi.». 
    Tuttavia, detta previsione normativa deve ritenersi superata  dal
decreto-legge n. 180/2008 convertito nella legge n. 1/2009. 
    In  tal  senso  depone  la  constatazione  per  cui   quando   il
legislatore d'urgenza del 2008/2009 ha inteso far  salve  determinate
assunzioni  contemplate  dalla  legge  n.  296/2006,  lo   ha   fatto
espressamente (si pensi al  comma  3  dell'art.  1  decreto-legge  n.
180/2008 che fa salve le assunzioni di  cui  all'art.  1,  comma  648
legge n. 296/2006). 
    Per il resto deve, evidentemente,  ritenersi  che  il  regime  di
blocco assunzionale dettato dall'art. 1,  comma  1  decreto-legge  n.
180/2008  rappresenti  un  implicito  superamento   di   ogni   altra
previsione normativa previgente (ivi compreso  l'art.  1,  comma  646
legge n. 296/2006) e trovi  applicazione  ratione  temporis  ad  ogni
procedura di concorso svoltasi nell'arco temporale cui  la  norma  fa
espresso  riferimento  (e  quindi   anche   quella   riguardante   il
ricorrente). 
    Il Lisi e', infatti, vincitore di  un  concorso  per  ricercatore
universitario bandito nel 2005 e conclusosi con il decreto  rettorale
di approvazione degli atti del 22 dicembre 2009. 
    Con riferimento alla sua posizione, pertanto, trova  applicazione
la regola generale del  blocco  delle  assunzioni  di  cui  al  primo
periodo  dell'art.  1,  comma  1  decreto-legge  n.   180/2008:   «Le
universita' statali che, alla data del 31 dicembre di  ciascun  anno,
hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge
27  dicembre  1997,  n.   449,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale.». 
    Ne' puo' ravvisarsi nel caso di specie un'ipotesi di progressione
di carriera da un livello professionale di  grado  inferiore  ad  uno
superiore (per esempio  da  ricercatore  universitario  confermato  a
professore associato ovvero  da  professore  associato  a  professore
ordinario), come tale non rientrante nell'ambito di operativita'  del
blocco assunzionale  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  primo  periodo
decreto-legge n. 180/2008 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2010,
n. 2217; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez.  I,  18  novembre  2004,  n.
1711; Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2001, n. 5958; T.A.R. Molise,
Campobasso, 2 ottobre 2003, n. 697; Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre
2004, n. 7483; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 1° aprile 2011,  n.
647; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I,  16  marzo  2012,  n.  569;  T.A.R.
Puglia, Bari, sez. I, 16 marzo 2012, n. 572). 
    Peraltro,  la  seconda  parte  del  primo   comma   dell'art.   1
decreto-legge n. 180/2008,  relativa  alla  specifica  posizione  dei
ricercatori  vincitori  di  concorso  (esentati   -   a   determinate
condizioni - dal blocco assunzionale di cui al primo periodo), lascia
chiaramente intendere che gli stessi ricercatori, al di  fuori  delle
ipotesi previste  dal  secondo  periodo  di  detto  comma,  rientrano
nell'ambito operativo del divieto assunzionale. 
    Pertanto, la situazione del Lisi (vincitore di  un  concorso  per
ricercatore universitario) e' indiscutibilmente  riconducibile  entro
l'alveo  del  divieto  assunzionale  di  cui  all'art.  1,  comma   1
decreto-legge n. 180/2008. 
    In base alla scansione temporale del concorso cui ha partecipato,
il Lisi non puo'  fruire  della  eccezione  al  divieto  assunzionale
contenuta nell'art. 1, comma  1,  secondo  periodo  decreto-legge  n.
180/2008. 
    In virtu' di detta disposizione «Alle stesse universita' e'  data
facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori...  di
concorsi espletati alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, senza  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica.». 
    Essendosi il concorso cui ha partecipato il Lisi concluso con  il
decreto rettorale di approvazione degli atti del 22 dicembre 2009  (e
quindi in data successiva rispetto all'entrata in vigore della  legge
di conversione n. 1/2009 [i.e. 10 gennaio 2009]), in base all'art. 1,
comma  1,  secondo  periodo  decreto-legge  n.  180/2008   (letto   a
contrario) all'Universita' degli Studi di Bari non e'  data  facolta'
di completare le assunzioni dei  ricercatori  vincitori  di  concorsi
espletati (i.e. conclusi) in data successiva  all'entrata  in  vigore
della legge di conversione n. 1/2009, dovendosi, pertanto,  applicare
nei confronti dell'odierno deducente la regola  generale  del  blocco
assunzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo  decreto-legge
n. 180/2008. 
    Ritiene questo Collegio che l'art. 1, comma  1,  secondo  periodo
decreto-legge n. 180/2008 si ponga in contrasto con il  principio  di
parita' di trattamento  di  cui  all'art.  3  Cost.,  prevedendo  una
disciplina differente per situazioni giuridiche identiche. 
    Invero, la disposizione in commento subordina la non operativita'
del  blocco  delle  assunzioni   al   dato   «neutro»   e   «casuale»
dell'espletamento   ovvero   della   conclusione   della    procedura
concorsuale prima della data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione n. 1/2009 e quindi al  dato  «fortuito»  della  celerita'
ovvero della lentezza con cui si e' svolta una determinata  procedura
concorsuale, celerita' o lentezza peraltro certamente non  imputabile
al partecipante, ma semmai a responsabilita' e, in ipotesi, alla mera
volonta' dell'Amministrazione. 
    Cosi', nel caso di specie, il blocco delle assunzioni di cui alla
legge  di  conversione  n.  1/2009  discrimina  irragionevolmente  la
posizione del ricorrente Lisi rispetto a coloro che hanno partecipato
alla stessa procedura selettiva (ovvero anche a procedure concorsuali
successive) e tuttavia hanno avuto la «fortuna» di vedere «espletata»
la procedura prima della data di entrata in  vigore  della  legge  n.
1/2009 (i.e. 10 gennaio 2009) e quindi di rientrare  nella  esenzione
di cui  all'art.  1,  comma  1,  secondo  periodo  decreto  legge  n.
180/2008. 
    Si tratta, per di piu', di soggetti la cui assunzione  (possibile
poiche'  ratione  temporis  non  rientrante  -  in  base  all'attuale
formulazione dell'art. 1, comma 1, secondo periodo  decreto-legge  n.
180/2008 - nell'ambito operativo del blocco) verosimilmente andra' ad
incidere   in   termini   negativi   sugli    equilibri    finanziari
dell'Universita' di Bari, equilibri che impediscono l'assunzione  del
ricorrente   (secondo   le   valutazioni   contenute   nel    gravato
provvedimento). 
    Pertanto, il condizionamento  legislativo  (di  cui  all'art.  1,
comma 1, secondo periodo decreto legge  n.  180/2008)  dell'esenzione
dal divieto assunzionale all'espletamento della procedura concorsuale
prima dell'entrata in vigore della legge  di  conversione  n.  1/2009
attribuisce all'Amministrazione universitaria un inammissibile potere
di  determinare  quali  candidati  assumere,  e   quali   no,   anche
nell'ambito della stessa procedura selettiva, cosi'  dandosi  origine
ad inaccettabili disparita' di  trattamento  a  fronte  di  identiche
posizioni in violazione del principio costituzionale  di  eguaglianza
di cui all'art. 3 Cost. 
    A  tal  riguardo,  e'  rilevante  quanto  affermato  dalla  Corte
costituzionale  nella  sentenza  n.  35  del  26  gennaio  2004:  «E'
costituzionalmente illegittimo l'art. 6 comma 2 l. 13 maggio 1997  n.
132, nella parte in cui non prevede che  siano  esonerati  dall'esame
per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che
fossero  iscritti  o  acquisissero  il  diritto  ad  essere  iscritti
nell'albo  professionale  dei  dottori  commercialisti  o   nell'albo
professionale dei ragionieri e periti  commerciali  in  base  ad  una
sessione di esame in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge. Premesso che rientra, in linea  di  principio,  nella
discrezionalita' del legislatore, allorche' introduce una  disciplina
transitoria di favore che consente, in assenza dei requisiti previsti
a regime, ma in presenza di determinati altri requisiti (nella specie
il conseguimento del diritto all'iscrizione nell'albo dei  ragionieri
o in quello dei dottori commercialisti), l'iscrizione in un  registro
e l'esercizio di una professione (nella  specie  quella  di  revisore
contabile), fissare una data entro la quale questi  ultimi  requisiti
debbano essere posseduti dagli interessati, e dopo  la  quale  invece
valga la disciplina definitiva, e'  manifestamente  irragionevole  la
scelta del legislatore che, nel riaprire  la  disciplina  transitoria
per la iscrizione al registro dei revisori contabili,  ha  omesso  di
considerare che, al momento della entrata in vigore della  legge,  vi
era una sessione di esami ancora parzialmente in  corso,  sicche'  lo
sbarramento temporale rigido introdotto determina una discriminazione
ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero sostenuto lo stesso
esame, nella stesa sessione annuale, prima o dopo la  data  indicata,
in base alla causale durata delle prove.». 
    Dall'attenta disamina della decisione della Corte  si  desume  il
principio in forza del quale uno  sbarramento  legislativo  temporale
ancorato al dato «casuale» della  durata  della  procedura  selettiva
(quale quello fissato dall'art. 1, comma 1, secondo  periodo  decreto
legge  n.  180/2008)  crea  una   ingiustificata   ed   inammissibile
disparita'  di  trattamento  in  violazione  dell'art.  3  Cost.  tra
soggetti che hanno partecipato alla stessa procedura concorsuale. 
    Conclusivamente  il  Collegio,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 1,  secondo
periodo del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180  convertito,  con
modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1,  per  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione, nella parte  in  cui  subordina  la  non
operativita'  del  blocco  delle   assunzioni   per   i   ricercatori
universitari all'avvenuto espletamento - vale  a  dire,  all'avvenuta
conclusione - della procedura concorsuale alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  9  gennaio  2009,  n.  1  di  conversione   del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180. 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono  e'  sospesa  ogni
decisione sulla predetta controversia, dovendo  la  questione  essere
demandata al giudizio della Corte costituzionale.