P. Q. M. 
 
    Visti  gli  artt.  79,  comma  1  cod.  proc.   amm.,   1   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
riservata ogni altra pronuncia in rito, nel  merito  e  sulle  spese,
ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art.  1,  comma  1,   secondo   periodo   del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni,
nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, per contrasto con  l'art.  3  della
Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
sia  comunicata  al  Presidente  della  Camera  dei  Deputati  ed  al
Presidente del Senato della Repubblica. 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
    Cosi' deciso in Bari nella camera  di  consiglio  del  giorno  11
gennaio 2012. 
 
                      Il Presidente: Allegretta 
 
 
                                                L'estensore: Cocomile