P.Q.M. 
 
    Non definitivamente pronunciando: 
        dichiara  rilevante,  e  non  manifestamente  infondata,   la
questione di  legittimita'  costituzionale,  che  d'ufficio  solleva,
dell'art.  4  comma  1 legge  n. 124/99,  nella  parte  in   cui   la
disposizione consente la copertura delle  cattedre  e  dei  posti  di
insegnamento, che  risultino  effettivamente  vacanti  e  disponibili
entro la data del 31 dicembre e che  rimangano  prevedibilmente  tali
per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento  di  supplenze
annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali  per
l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da determinare  una
successione  potenzialmente   illimitata   di   contratti   a   tempo
determinato,  e  comunque  svincolata  dall'indicazione  di   ragioni
obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o  di  un
numero certo di rinnovi, e cio' per contrasto con  l'art.  117  primo
comma Cost., in riferimento alla clausola 5,  punto  1,  dell'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, alla quale ha
dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  28  giugno
1999; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
        sospende il processo in corso; 
        dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza,
pronunciata e letta in udienza,  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
          Cosi' deciso in Roma il 2 maggio 2012 
 
                       Il Giudice: Centofanti