P.Q.M. Non definitivamente pronunciando: dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale, che d'ufficio solleva, dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/99, nella parte in cui la disposizione consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da determinare una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi, e cio' per contrasto con l'art. 117 primo comma Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, alla quale ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il processo in corso; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, pronunciata e letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 2 maggio 2012 Il Giudice: Centofanti