P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, commi secondo, terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede anche l'errore di diritto tra i motivi che consentono la revoca o la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone l'immediata trasmissione, a cura della segreteria, della presente ordinanza alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni, sospendendo il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 28 ottobre 2011 e del 1° febbraio 2012. Il Presidente: De Marco L'estensore: Tridico