P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1  della  legge  cost.  9
febbraio 1948, n. 1, e 23, commi secondo, terzo e quarto, della legge
11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  204  del  T.U.  approvato  con
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con gli artt. 3,  36,
primo comma, 38, secondo comma e 97 della Costituzione nella parte in
cui non prevede anche l'errore di diritto tra i motivi che consentono
la revoca o la modifica del provvedimento definitivo sul  trattamento
di quiescenza. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  alle
parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. 
    Dispone l'immediata trasmissione, a cura della segreteria,  della
presente ordinanza alla Corte costituzionale, insieme con gli atti  e
con la prova delle notificazioni e delle  comunicazioni,  sospendendo
il   processo   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale    di
costituzionalita'. 
    Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio  del  28  ottobre
2011 e del 1° febbraio 2012. 
 
                       Il Presidente: De Marco 
 
 
                                                 L'estensore: Tridico