P.Q.M.
Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28
dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s)
e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs 3
aprile 2006, n. 152, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della
Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale
della Regione Puglia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7
marzo 2012.
Il Presidente: Allegretta
L'estensore: Cocomile