P.Q.M.
Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 21, e
dell'articolo 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
in relazione agli articoli 2, 3, 36, 42, 53, 97, e 117 della
Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la
presente ordinanza, ai sensi degli articoli 79 e 80 cod. proc. amm..
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21
marzo 2012 e 18 aprile 2012.
Il Presidente: Tosti
L'estensore: Polidori
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con
il ricorso numero di registro generale 4581 del 2011, integrato con
motivi aggiunti, proposto da Liberatore Benedetta Alessia, Daniela
Marra, Alagia Paolo, Aloia Antonio, Amendola Antonio, Aria Laura,
Attisani Stefania, Battisti Carla, Bennati Luciana, Bruno Fernando,
Calderoni Mario Cesare, Callari Gloria Maria, Camilleri Alessia,
Capasso Maria Grazia, Cappello Maja, Cascone Sandra, Comi Luigi,
Conti Gemma, Corona Alberta, De Gennaro Francesca De Lisi Carmela, De
Tommaso Antonio, De Vita Giuliano, Del Monte Sara, Della Gatta
Alessandro, Delmastro Marco, Elia Angela, Falcone Nicoletta, Filosi
Alessandra, Gallino Davide, Giordani Patrizia, Greppi Giorgio,
Iaconis Paola, Irace Camillo, La Pergola Maria Serena, Lobianco
Vincenzo, Lotti Adriana, Lucidi Marina, Lupi Paolo, Marino Antonella,
Marroncelli Franca, Martino Mauro, Mastropasqua Maria Rosaria,
Moltedo Marina, Naimo Giuseppe, Perrucci Antonio, Plaustro Federica,
Policastro Bemardino, Provenzano Antonio, Quattromani Antonia,
Ragozini Arturo, Salera Giorgia, Sansalone Nicola, Santella Giovanni,
Sebastiani Camilla, Sorice Aniello, Sparano Laura, Spinelli Carmine,
Tulliani Benito, Vajano Loredana, tutti rappresentati e difesi dagli
avvocati Paola Salvatore e Mario Sanino, con i quali sono
elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo
studio legale Sanino;
Contro l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni,
l'Istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
presso la quale sono per legge domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a)
delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n.
114/11/CONS del 2 marzo 2011, pubblicata il 23 marzo 2011, con la
quale sono state individuate le modalita' di attuazione delle
disposizioni previste dal decreto-legge 1° maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b)
comunicazione di servizio dell'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni n. 4/11/RUF in data 21 marzo 2011, relativa al
monitoraggio delle prestazioni oltre l'orario di lavoro; c) ove
occorra, Parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato in data 11 gennaio 2011, in merito all'applicabilita' delle
disposizioni di cui al decreto-legge n. 78/2010; d) ove occorra ed in
parte qua, l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; e) ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del nuovo elenco
delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pubblicato sulla G.U., serie
generale, n. 228 del 30 settembre 2011;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della delibera
dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/11/CONS del
13 settembre 2011, pubblicata in data 11 novembre 2011, con la quale,
in attuazione dell'art. 12, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n.
78/2010 e dell'art. 7 della suddetta delibera n. 114/11/CONS del 2
marzo 2011, e' stata ridefinita la disciplina della I.F.R del
personale dell'Autorita';
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il
dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Vista l'ordinanza n. 4209/2012, con la quale questa Sezione,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 21, e
dell'articolo 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in relazione agli articoli 2, 3, 36, 42, 53, 97, e 117 della
Costituzione, ha disposto la sospensione del giudizio e trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
Vista l'istanza depositata dalla parte ricorrente in data 30
maggio 2012, con la quale e' stato chiesto a questo Tribunale di
disporre la correzione di un errore materiale contenuto
nell'ordinanza n. 4209/2012, evidenziando che «dalla lettura
dell'intestazione della predetta ordinanza e' emerso che, per un mero
errore materiale, non risulta essere stato menzionato il nominativo
della ricorrente Daniela Marra, nonostante la stessa abbia
sottoscritto il ricorso unitamente ad altri ricorrenti»;
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l'istanza depositata dalla parte ricorrente in
data 30 maggio 2012 risulta fondata, posto che, per un mero errore
materiale, nell'epigrafe dell'ordinanza n. 4209/2012 non e' inserito,
tra i nominativi dei soggetti ricorrenti, quello della signora
Daniela Marra;
P.Q.M.
Pronunciando sull'istanza di correzione di errore materiale in
epigrafe indicata, la accoglie e, per l'effetto dispone la correzione
dell'ordinanza di questa Sezione n. 4209/2012, mediante indicazione
del nominativo della signora Daniela Marra tra quelli dei soggetti
ricorrenti.
Ordina alla Segreteria di effettuare le annotazioni di cui
all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm..
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20
giugno 2012.
Il Presidente:Tosti
L'estensore: Polidori