P.Q.M. 
 
    Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 9,  commi  1,  2  e  21,  e
dell'articolo 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
in relazione agli articoli  2,  3,  36,  42,  53,  97,  e  117  della
Costituzione, dispone la  sospensione  del  giudizio  e  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel  merito  e  sulle
spese di lite all'esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la
presente ordinanza, ai sensi degli articoli 79 e 80 cod. proc. amm.. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  21
marzo 2012 e 18 aprile 2012. 
 
                        Il Presidente: Tosti 
 
 
                                                L'estensore: Polidori 
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto  con
il ricorso numero di registro generale 4581 del 2011,  integrato  con
motivi aggiunti, proposto da Liberatore  Benedetta  Alessia,  Daniela
Marra, Alagia Paolo, Aloia Antonio,  Amendola  Antonio,  Aria  Laura,
Attisani Stefania, Battisti Carla, Bennati Luciana,  Bruno  Fernando,
Calderoni Mario Cesare,  Callari  Gloria  Maria,  Camilleri  Alessia,
Capasso Maria Grazia, Cappello  Maja,  Cascone  Sandra,  Comi  Luigi,
Conti Gemma, Corona Alberta, De Gennaro Francesca De Lisi Carmela, De
Tommaso Antonio, De  Vita  Giuliano,  Del  Monte  Sara,  Della  Gatta
Alessandro, Delmastro Marco, Elia Angela, Falcone  Nicoletta,  Filosi
Alessandra,  Gallino  Davide,  Giordani  Patrizia,  Greppi   Giorgio,
Iaconis Paola, Irace  Camillo,  La  Pergola  Maria  Serena,  Lobianco
Vincenzo, Lotti Adriana, Lucidi Marina, Lupi Paolo, Marino Antonella,
Marroncelli  Franca,  Martino  Mauro,  Mastropasqua  Maria   Rosaria,
Moltedo Marina, Naimo Giuseppe, Perrucci Antonio, Plaustro  Federica,
Policastro  Bemardino,  Provenzano  Antonio,   Quattromani   Antonia,
Ragozini Arturo, Salera Giorgia, Sansalone Nicola, Santella Giovanni,
Sebastiani Camilla, Sorice Aniello, Sparano Laura, Spinelli  Carmine,
Tulliani Benito, Vajano Loredana, tutti rappresentati e difesi  dagli
avvocati  Paola  Salvatore  e  Mario  Sanino,  con   i   quali   sono
elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n.  180,  presso  lo
studio legale Sanino; 
    Contro  l'Autorita'  per   le   Garanzie   nelle   Comunicazioni,
l'Istituto Nazionale di  Statistica,  il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze, in persona dei rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello  Stato
presso  la  quale  sono  per  legge  domiciliati  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Per l'annullamento: 
        quanto  al  ricorso  introduttivo,  dei  seguenti  atti:   a)
delibera  dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  n.
114/11/CONS del 2 marzo 2011, pubblicata il 23  marzo  2011,  con  la
quale  sono  state  individuate  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni previste  dal  decreto-legge  1°  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b)
comunicazione  di  servizio  dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle
Comunicazioni  n.  4/11/RUF  in  data  21  marzo  2011,  relativa  al
monitoraggio delle prestazioni  oltre  l'orario  di  lavoro;  c)  ove
occorra, Parere del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato in data 11 gennaio 2011,  in  merito  all'applicabilita'  delle
disposizioni di cui al decreto-legge n. 78/2010; d) ove occorra ed in
parte qua, l'elenco  delle  Amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; e) ogni altro  atto
presupposto, connesso e conseguente; 
        quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del nuovo elenco
delle  Amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pubblicato sulla G.U.,  serie
generale, n. 228 del 30 settembre 2011; 
        quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della delibera
dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/11/CONS del
13 settembre 2011, pubblicata in data 11 novembre 2011, con la quale,
in attuazione dell'art. 12, commi 7, 8, 9 e 10 del  decreto-legge  n.
78/2010 e dell'art. 7 della suddetta delibera n.  114/11/CONS  del  2
marzo 2011,  e'  stata  ridefinita  la  disciplina  della  I.F.R  del
personale dell'Autorita'; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno  2012  il
dott.  Carlo  Polidori  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Vista l'ordinanza n. 4209/2012,  con  la  quale  questa  Sezione,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2  e  21,  e
dell'articolo 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, in relazione agli articoli 2, 3, 36, 42, 53,  97,  e  117  della
Costituzione, ha disposto la sospensione del giudizio e  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Vista l'istanza depositata dalla  parte  ricorrente  in  data  30
maggio 2012, con la quale e' stato  chiesto  a  questo  Tribunale  di
disporre   la   correzione   di   un   errore   materiale   contenuto
nell'ordinanza  n.  4209/2012,  evidenziando   che   «dalla   lettura
dell'intestazione della predetta ordinanza e' emerso che, per un mero
errore materiale, non risulta essere stato menzionato  il  nominativo
della  ricorrente  Daniela  Marra,   nonostante   la   stessa   abbia
sottoscritto il ricorso unitamente ad altri ricorrenti»; 
    Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Considerato che l'istanza depositata dalla  parte  ricorrente  in
data 30 maggio 2012 risulta fondata, posto che, per  un  mero  errore
materiale, nell'epigrafe dell'ordinanza n. 4209/2012 non e' inserito,
tra i  nominativi  dei  soggetti  ricorrenti,  quello  della  signora
Daniela Marra; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Pronunciando sull'istanza di correzione di  errore  materiale  in
epigrafe indicata, la accoglie e, per l'effetto dispone la correzione
dell'ordinanza di questa Sezione n. 4209/2012,  mediante  indicazione
del nominativo della signora Daniela Marra tra  quelli  dei  soggetti
ricorrenti. 
    Ordina alla  Segreteria  di  effettuare  le  annotazioni  di  cui
all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm.. 
 
      Cosi deciso in Roma nella camera di  consiglio  del  giorno  20
giugno 2012. 
 
                         Il Presidente:Tosti 
 
 
                                                L'estensore: Polidori