P.Q.M. La Corte, visti l'art. 134 cost. e la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e in particolare dalla sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso Maggio e altri c. Italia - la questione di legittimita' costituzionale della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2007). Dispone la sospensione del procedimento n. 1019/2009 R.G., a cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 1020/2009-1021/2009-1022/2009 R.G. . Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2012. Il Presidente: Santoro Il consigliere relatore: Parise