P.Q.M. 
 
    La Corte, visti l'art. 134 cost. e la L. 11 marzo  1953,  n.  87,
art. 23 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  -  in
riferimento all'art. 117 Cost., comma 1,  in  relazione  all'art.  6,
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo  (CEDU),
sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4
agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
Convenzione  stessa,  firmato  a  Parigi  il  20  marzo  1952),  come
interpretato  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  e   in
particolare dalla sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso Maggio e
altri c. Italia - la questione di legittimita'  costituzionale  della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge
Finanziaria 2007). 
    Dispone la sospensione del procedimento n. 1019/2009 R.G., a  cui
sono stati riuniti i procedimenti  nn.  1020/2009-1021/2009-1022/2009
R.G. . 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia  notificata
alle parti del presente giudizio ed al Presidente del  Consiglio  dei
ministri e che essa sia comunicata al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. 
      Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio, il 3 aprile
2012. 
 
                       Il Presidente: Santoro 
 
 
                                      Il consigliere relatore: Parise