P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e  23
legge 11 marzo 1953 n. 87,  dichiara  ammissibile,  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
per contrarieta' agli artt. 76, 3, 18 e 25 Cost. dell'art.  2268  del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 nella parte in cui al  n.
297 del comma 1 abroga il decreto legislativo  n.  43  del  1948  per
mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; 
    Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' agli  artt.
76, 3, 18 e 25 Cost. dell'art. 1 del decreto legislativo n.  213  del
13 dicembre 2010, nella parte in cui modifica il decreto  legislativo
n. 179 del primo dicembre 2009 espungendo dalle  norme  mantenute  in
vigore il decreto legislativo n. 43 del 1948,  per  mancanza  di  una
valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; 
    Dichiara,  in  via  subordinata,  ammissibile  rilevante  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14  e  14-ter,
della legge n. 246 del 2005 per genericita' dei  principi  e  criteri
direttivi e per l'assenza di indicazione di oggetti definiti  e,  per
l'effetto, non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo n.  66  del  15
marzo 2010, nella parte in cui al  n.  297  del  comma  1  abroga  il
decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida  delega
e contrarieta' alla riserva di legge; 
    Dichiara,  in  via  subordinata,  ammissibile  rilevante  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14,  14-ter  e
18, della legge n. 246  del  2005  per  genericita'  dei  principi  e
criteri direttivi e per l'assenza di indicazione di oggetti  definiti
e, per  l'effetto,  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del  decreto  legislativo  n.
213 del 2010 nella parte in cui modifica il  decreto  legislativo  n.
179 del 2009 espungendo dalle norme mantenute in  vigore  il  decreto
legislativo n. 43 del 1948  per  mancanza  di  una  valida  delega  e
contrarieta' alla riserva di legge. 
    Sospende il processo e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte Costituzionale. 
    Dispone che l'ordinanza, di cui viene  data  lettura  in  udienza
alla presenza delle parti, sia integralmente notificata e  comunicata
alle parti non presenti e che sia altresi' notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera  e
del Senato della Repubblica. 
    Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 
        Treviso, 9 maggio 2012 
 
                          Il Giudice: Rossi