P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e con gli articoli 3, 97 e 113 secondo comma della Costituzione, sospende il giudizio, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1, e dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e invia gli atti alla Corte costituzionale. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale. Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio del Ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 8, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010. Milano, 28 aprile 2010 Il presidente: Chiarolla