P. Q. M. 
 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  58,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), per contrasto  con  il  principio
costituzionale di ragionevolezza e con  gli  articoli  3,  97  e  113
secondo comma della Costituzione,  sospende  il  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge costituzionale  9  febbraio  1949,  n.  1,  e
dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e  invia
gli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  del  Ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso dalla Commissione tributaria provinciale di  Milano,
sez. 8, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010. 
      Milano, 28 aprile 2010 
 
                      Il presidente: Chiarolla