P. Q. M. Dichiara attualmente il legittimo impedimento dell'imputato G.P. ad essere presente in udienza e sospende il corso del termine di prescrizione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 70 e 71 c.p.p. per contrasto con l'art. 111, secondo comma ultima parte, 97 e 3 della Costituzione nella parte in cui non consentono di applicare le modalita' in essi previste anche relativamente agli imputati che si trovino nella impossibilita' assoluta di comparire per qualsiasi infermita'; Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Terni il 29 maggio 2012 Il Presidente: Zanetti