P. Q. M. 
 
    Dichiara attualmente il legittimo impedimento dell'imputato  G.P.
ad essere presente in udienza e sospende  il  corso  del  termine  di
prescrizione; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 70 e 71 c.p.p. per  contrasto
con l'art. 111, secondo comma ultima parte, 97 e 3 della Costituzione
nella parte in cui non consentono di applicare le modalita'  in  essi
previste anche relativamente  agli  imputati  che  si  trovino  nella
impossibilita' assoluta di comparire per qualsiasi infermita'; 
    Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che a cura della Cancelleria la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Terni il 29 maggio 2012 
 
                       Il Presidente: Zanetti