P. Q. M. 
 
    Dichiara  rilevante  per  la  decisione   del   ricorso   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 31, comma
1 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge  n.  214  del
2011, nella parte in cui determinano una  situazione  di  assenza  di
principi normatvi a  contrasto  della  patologia  ormai  riconosciuta
della «ludopatia» ed escludono la competenza dei Comuni  ad  adottare
atti  normativi  e  provvedimentali  volti  a  limitate  l'uso  degli
apparecchi da gioco di cui al comma  6  dell'art.  110  del  R.D.  18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza) in ogni esercizio a  cio'  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli  artt.
118 e 32 della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  Comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati. 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di  consiglio  del  giorno  7
settembre 2012. 
 
                  Il Presidente estensore: Salamone