P. Q. M.
Dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 31, comma
1 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del
2011, nella parte in cui determinano una situazione di assenza di
principi normatvi a contrasto della patologia ormai riconosciuta
della «ludopatia» ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare
atti normativi e provvedimentali volti a limitate l'uso degli
apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi
dell'art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli artt.
118 e 32 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia Comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei deputati.
Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7
settembre 2012.
Il Presidente estensore: Salamone