IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2010, proposto da: Lega Toscana delle Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Roma, alla via G. Carducci 4; Contro Comune di Lastra a Signa; e con l'intervento di ad adiuvandum: Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Salaria, 259; per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze: Sezione II n. 01542/2009, resa tra le parti, concernente diniego distacco dipendente comunale; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Francesco Caringella e udito per la parte appellante 1' avvocato Francesco Paoletti su delega dell'avv. Giuseppe Morbidelli; 1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Lega Toscana delle Autonomie Locali, associazione regionale di enti locali, aderente alla Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), avverso il provvedimento con il quale il Comune di Lastra a Signa ha respinto la richiesta finalizzata ad ottenere il distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell'associazione ai sensi dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con il ricorso in epigrafe specificato la Lega contesta gli argomenti posti a fondamenti del decisam. Ha spiegato intervento adesivo la Legautonomie. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. All'udienza del 29 maggio 2012 la causa e' stata trattenuta per la decisione. 2. Con sentenza parziale 3 luglio 2012, n. 3883, questa Sezione ha respinto i primi due motivi di gravame. In particolare, il Collegio ha reputato non meritevole di positiva valutazione il secondo motivo di gravame con cui parte ricorrente aveva sviluppato la tesi secondo la quale l'elenco - contenuto nell'art. 271, comma 2, T,U.E.L. - delle associazioni, in favore delle quali e' consentito il distacco dei dipendenti comunali, non avrebbe carattere tassativo. Si e' osservato che in senso contrario all'assunto svolto dall'appellante e dall'interveniente si pone, sul piano letterale, il riferimento recato dalla norma alla possibilita', per gli enti locali, di disporre il distacco dei propri dipendenti presso le associazioni specificamente indicate - id est gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncern, della Cispel e sue federazioni - senza l'uso di alcuna locuzione volta a chiarire la caratterizzazione esemplificativa dell'elencazione e la possibilita' di estendere la sfera di operativita' di tale normativa anche ad altre associazioni di enti locali. Il dato letterale si salda con quello sistematico, visto che lo stesso testo unico, al precedente art. 270, dedicato alla riscossione dei contributi associativi, fa riferimento, al comma 1, alla categoria residuale delle altre associazioni gli enti locali diverse da quelle enumerate, cosi' evidenziando quella volonta' di estendere la sfera soggettiva di applicazione che, a contrario, fa difetto nella successiva norma dedicata al distacco del personale. 3. Si deve a questo punto esaminare il terzo motivo di ricorso con cui l'appellante, in via subordinata, deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove interpretata secondo l' accezione restrittiva ora delineata. Il Collegio reputa che la questione di legittimita' costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata. Sul piano della rilevanza e' sufficiente ribadire che il diniego impugnato e' basato proprio sulla ritenuta tassativita' dell'elenco delle associazioni contemplate dalla norma in parola. Quanto alla non manifesta infondatezza reputa la Sezione che proprio la previsione di un numerus clausus di associazioni potenzialmente beneficiarie dei distacchi in esame, i cui oneri economici sono posti in via integrale a carico degli enti locali a quibus, faccia affiorare dubbi di legittimita' costituzionale in relazione ai parametri di cui agli articoli 3, 18, 97, 114, 118, 119 Cost. Quanto al parametro di cui all'art. 3 Cost., la previsione di un elenco tassativo, che esclude aprioristicamente la possibilita' di distacco, alle condizioni previste dalla norma in parola, presso altre associazioni, viola il principio di eguaglianza, pacificamente applicabile anche alle persone giuridiche e agli enti collettivi, in quanto consacra una disparita' ingiustificata di trattamento a carico delle associazioni diverse (la quelle tipizzate, che non possono beneficiare dei distacchi in esame, e degli enti locali che aderiscano a tali associazioni, che non possono giovarsi del meccanismo normativamente enucleato. Detta disparita' e' accentuata dal rilievo che la previsione di un elenco rigido produce una cristallizzazione delle associazioni beneficiarie che opera in modo avulso dalla verifica del dato, potenzialmente variabile, dell'effettiva assunzione di un altrettanto o piu' rilevante grado di rappresentativita' e meritevolezza anche da parte di associazioni diverse (vedi Corte Cost. sentenze nn. 2/1969, 975/1988 e 492/1995, che hanno sottolineato l'esigenza di una verifica periodica, ad opera degli appositi organi amministrativi, della rappresentativita' delle associazioni sindacali, escludendo l'ammissibilita' dell'individuazione aprioristica, una volta per tutte, di tali associazioni). A questa stregua la norma - che nel caso di specie esclude l'associazione ricorrente nonostante questa abbia dimostrato il suo rilevante grado di rappresentativita' e la finalizzazione della sua azione al soddisfacimento dei bisogni istituzionali degli enti rappresentati - si espone ad un rimprovero di irragionevolezza, accentuato dal rilievo sistematico della diversa opzione abbracciata dal citato art 270 TUEL che, in tema di riscossione dei contributi, mostra invece di annettere rilievo anche al dato dinamico dell'emersione di associazioni di enti locali diverse da quelle elencate dal legislatore. Le considerazioni che precedono mettono in luce anche il Pulmis della liberta' di associazione ex art. 18 della Carta Fondamentale, nella misura in cui l'irragionevole preclusione dell'operativita' del beneficio di cui all'art. 271, cometa 2, cit. in favore di altre associazioni produce un detenente rispetto all'adesione dell'ente locale a tali associazioni e, per l'effetto, incidendo negativamente sul valore del pluralismo, comprime l'esplicazione della liberta' di scegliere le associazioni a cui aderire. Sotto altro profilo l'art. 18 Cost risulta trasgredito nella misura in cui la disciplina fin qui tratteggiata - produce una discriminazione, non ancorata a concreti parametri giustificativi, delle associazioni costituite mediante l'estrinsecazione della liberta' cristallizzata da detto precetto costituzionale. Si deve poi osservare che la differenzazione di regime giuridico tra le associazioni in esame non trova adeguato fondamento nell'esigenza di contenere la spesa pubblica, e nel piu' generale principio di buon andamento dell'azione amministrativa, visto che, in una prospettiva costituzionalmente orientata che armonizzi i valori in gioco, dette finalita' vanno perseguite con la previsione di limiti al personale distaccabile (vedi art. 271, comma 3) e non con la limitazione irragionevole delle associazioni beneficiarie del distacco; e che, sotto altro aspetto, sempre in una prospettiva costituzionalmente orientata, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di tutela dell'efficienza amministrativa non puo' essere fronteggiate con l'imposizione statale del novero delle associazioni presso cui gli enti locali possono distaccare il proprio personale ma deve transitare attraverso la valorizzazione della facolta' degli enti locali, espressione dell'autonomia organizzativa costituzionalmente protetta, di scegliere a quali organismi destinare il proprio personale. Sotto questo profilo la norma statale si appalesa incostituzionale per violazione degli artt. 114, 118 e 119 Cost nella misura in cui' lede l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali. Infine, la previsione dell'elencazione tassativa, nella misura in cui discrimina i soggetti che entrano in contatto con gli enti locali, produce anche una violazione del principio di imparzialita' ex art. 97 Cost. 4. Per queste ragioni il Collegio reputa che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 18, 97, 114, 118, 119 Cost., dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui detta norma esclude la possibilita' per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate.