P.Q.M. 
 
    Pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, visti gli artt.
134 della Costituzione e 1  della  legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara  rilevante
e non manifestamente infondata, in relazione ai parametri di cui agli
artt. 3, 18, 97, 114, 118, 119 Cost., la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 271, comma 2,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude la  possibilita'  per
gli enti locali di  distaccare  il  proprio  personale  anche  presso
associazioni diverse da quelle tassativamente indicate. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.  Ordina  che  a  cura
della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle  parti  e
sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  29
maggio 2012. 
 
                       Il Presidente: Trovato 
 
 
                                              L'estensore: Caringella