P.Q.M. Pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 18, 97, 114, 118, 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude la possibilita' per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012. Il Presidente: Trovato L'estensore: Caringella