P.Q.M. 
 
    Sull'appello  in  sede  di  rinvio  proposto  da  D.L.A.  avverso
l'ordinanza del G.U.P. di Catanzaro, emessa in data 5 luglio 2011, di
rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare  della
custodia in carcere con quella degli arresti  domiciliari,  ai  sensi
dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309/90; 
    Solleva e propone d'ufficio la  rilevante  e  non  manifestamente
infondata questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  89,
comma 4, d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento agli artt.
3, 13, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che  le
disposizioni di cui ai commi 1 e  2  dello  stesso  articolo  non  si
applicano quando si procede per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R.
n. 309/90, per come richiamato dall'art. 4-bis della legge 26  luglio
1975, n. 354. 
    Sospende,   per   l'effetto,   il   presente   procedimento   per
pregiudizialita' costituzionale sino alla decisione del Giudice delle
Leggi sulla questione sollevata e proposta. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  con
sede presso il palazzo della Consulta in Roma. 
    Dispone la notificazione del presente provvedimento  al  Pubblico
Ministero, all'Imputato, al Difensore, al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente
del Senato della Repubblica. 
    Manda alla Cancelleria per l'esecuzione di tali adempimenti e  di
ogni altro di competenza. 
    Cosi deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre
2012. 
 
                        Il Presidente: Perri