P.Q.M. Sull'appello in sede di rinvio proposto da D.L.A. avverso l'ordinanza del G.U.P. di Catanzaro, emessa in data 5 luglio 2011, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309/90; Solleva e propone d'ufficio la rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 89, comma 4, d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/90, per come richiamato dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sospende, per l'effetto, il presente procedimento per pregiudizialita' costituzionale sino alla decisione del Giudice delle Leggi sulla questione sollevata e proposta. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sede presso il palazzo della Consulta in Roma. Dispone la notificazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero, all'Imputato, al Difensore, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla Cancelleria per l'esecuzione di tali adempimenti e di ogni altro di competenza. Cosi deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2012. Il Presidente: Perri