P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87 
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la  prospettata
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  16,  c.  4  L.R.
Piemonte 24/10/2002 n. 24 con riferimento agli artt. 119, 117,  c.  2
lett e) e 117,c. 4, Cost. e 117,  c.  2  lett  s)  e  117  n.  3,  in
correlazione con l'art. 119 Cost. e conseguentemente 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale 
    Sospende il giudizio 
    Manda alla Segreteria di notificare la  presente  ordinanza  alle
parti in causa, nonche' al  Presidente  della  Giunta  Regionale  del
Piemonte e di comunicarla anche al Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte 
        Cuneo, 7 gennaio 2013 
 
                        Il Presidente: Lanza