P.Q.M. Visto l'art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87 Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, c. 4 L.R. Piemonte 24/10/2002 n. 24 con riferimento agli artt. 119, 117, c. 2 lett e) e 117,c. 4, Cost. e 117, c. 2 lett s) e 117 n. 3, in correlazione con l'art. 119 Cost. e conseguentemente Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale Sospende il giudizio Manda alla Segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonche' al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e di comunicarla anche al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Cuneo, 7 gennaio 2013 Il Presidente: Lanza