P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 486 della l. 27 dicembre 2013 n. 147, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 53 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione; b) dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; c) sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 16 gennaio 2015. Il Giudice unico delle pensioni: Natale Longo