P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  Giurisdizionale  regionale  per  il
Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, 
    a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 486 della
l. 27 dicembre 2013 n. 147, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e
53 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione; 
    b) dispone, a cura della  Cancelleria,  l'immediata  trasmissione
degli atti alla  Corte  costituzionale,  nonche'  la  notifica  della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei ministri nonche' la  comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento; 
    c) sospende il giudizio in corso. 
        Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio  all'esito
della pubblica udienza del 16 gennaio 2015. 
 
            Il Giudice unico delle pensioni: Natale Longo