Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione, la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, del
decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e
fiscale  degli  enti  conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo  20 novembre  1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle  operazioni  di  ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1
della  legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10,
comma  3,  con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3,
dello  stesso  decreto  legislativo,  sollevata,  in riferimento agli
artt. 5,  numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R.
31 agosto  1992,  n. 670)  e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante
"Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  ordinamento  delle  aziende di
credito   a  carattere  regionale",  con  il  ricorso  della  Regione
Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;
    Dichiara  che  non  spetta allo Stato, e per esso al Ministro del
tesoro,  ora  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, approvare le
modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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