Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1992, n. 670) e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale", con il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe; Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C11086