P. Q. M.

    Questa  commissione,  visto  l'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  considerando rilevanti le questioni prospettate, dichiara non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera c); 5, commi 1 e 2 ultima
parte;  11,  comma 1, lettera c); 5, comma 1 e ultima parte del comma
2; 11, comma 1, lettera c) e 36, comma 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446,  modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19
novembre  1998  n. 422,  per  contrasto  con gli articoli 3, 23, e 53
della vigente Costituzione.
    Sospende   il  giudizio  davanti  a  se'  e  dispone  l'immediata
trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale, disponendo che a
cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti
in  causa,  al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Ancona, addi' 9 maggio 2001
                 Il Presidente-relatore: Mancinelli
02C21095