P. Q. M.
Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 81, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 146, commi 1 e 2, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio.
Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Procuratore Generale presso
questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal
Cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Roma, nella camera del consiglio della Sesta
Sezione civile in data 6 dicembre 2012.
Il Presidente: Finocchiaro