Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A. 00390090215), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Luis Durnwalder (codice fiscale DRN LSA 41 P23 D484O), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale repertorio n. 23580 dell'11 febbraio 2013, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 237 dell'11 febbraio 2013, dagli avvocati Renate von Guggenberg (codice fiscale VNG RNT 57 L45 A952K - Rertate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (codice fiscale BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (codice fiscale FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e numero fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e numero fax 06/3729467); Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica: per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4; 28; 82; 83; 118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380, in particolare lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459; 461; 462; 463; 464; 465; 472; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)». Nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 29 dicembre 2012, e' stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)». La citata legge, che contiene diverse misure per il contenimento della spesa pubblica e detta regole per il patto di stabilita' interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pur prevedendo al comma 554 del primo e unico art. 1 una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali, detta una serie di disposizioni riferite direttamente alle regioni a statuto speciale e/o alle province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. In particolare: Il comma 25, modificando l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce l'aumento dell'importo del contributo unificato per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa, mentre il contributo per i giudizi di impugnazione viene aumentato della meta' (comma 27). Inoltre, e' previsto che il maggior gettito conseguente da questi aumenti e' destinato ad essere versato all'entrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa (commi 25 e 28). I commi 82 e 83, pur riservando allo Stato la competenza in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, confermano che sono le regioni a doversi fare carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilita' sanitaria internazionale. Il comma 118, che va a modificare l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' impugnato da questa provincia con ricorso sub R.G. n. 149/2012, modifica unilateralmente, incrementandoli, gli obiettivi del patto di stabilita' per gli anni 2013, 2014 e 2015. I commi 128 e 129 prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali a qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso sub R.G. n. 40/2012). Il comma 132, che interviene nuovamente sul livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'art. 15, comma 22, decreto-legge 95/2012, anche questo - come detto - gia' oggetto di impugnativa, prevede che, fino all'emanazione delle relative norme di attuazione, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia effettuato mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il comma 138, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, prevede che, salvo poche eccezioni, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 2014, possono effettuare acquisti immobiliari solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio e che a tutte le pubbliche amministrazioni e' fatto divieto di acquistare immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva. I commi 141, 142 e 143 riducono per tutte le pubbliche amministrazioni la capacita' di spesa per l'acquisto di mobili e arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e vietano fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e la stipula di contratti di leasing. Sono previste poche eccezioni. Il comma 146, invece, consente a tutte le pubbliche amministrazioni la facolta' di conferire incarichi di consulenza in materia informatica soltanto in casi del tutto eccezionali. Il comma 299 che apporta delle modifiche all'art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che a partire dall'anno 2013 le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese. Con il comma 380, emanato nell'ambito delle nuove norme finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 decreto-legge n. 201/2011, per gli anni 2013 e 2014, vengono abrogati il comma 11 dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra lo Stato ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita' dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2. La disposizione conferma peraltro, per lo stesso biennio, che il comma 17 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome (lettera h). Viene, quindi, reiterato il meccanismo gia' contestato da questa provincia (ricorso sub R.G. n. 40/2012) previsto dall'art. 13, comma 17, decreto-legge n. 201/2011, e cioe' che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul c.d. federalismo fiscale (art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore del bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato e vengono previste precise misure di compensazione per la soppressione della riserva allo Stato della meta' del gettito. Il comma 448, che autodefinisce le disposizioni di cui ai successivi commi da 449 a 472 come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone altresi' che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle stesse. Inoltre, pur prevedendo il 458 che l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione, i commi 455, 456 e 457 contengono delle precise norme di dettaglio. In particolare, i commi 455 e 456 sono destinati ad assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le stesse devono concordare con lo Stato, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, che viene determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, del contributo previsto dall'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, e di ulteriori, non meglio precisati contributi disposti a carico delle autonomie speciali, con la previsione che, in caso di mancato accordo entro il 31 luglio, gli obiettivi sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i predetti contributi. Anche questa norma fa rinvio a delle disposizioni gia' impugnate dalla provincia, ovvero l'art. 32, legge n. 183/2011 (ricorso sub R.G. n. 7/2012), l'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (ricorso sub R.G. n. 40/2012). Il comma 457 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le modalita' attuative del patto di stabilita' interno per gli enti locali dei rispettivi territori mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con la precisazione che tali modalita' devono avvenire nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455 e che, comunque, deve rimanere fermo l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 legge n. 183/2011. E' previsto altresi' l'automatica applicazione delle regole in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale, in caso di mancato accordo. Inoltre, il comma 459 detta una disciplina particolare per il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; che devono anche precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. In merito al monitoraggio del patto per le regioni e le province autonome, il comma 461 conferma in capo a queste l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno. Viene precisato che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto, mentre la ritardata trasmissione, purche' attesti il rispetto del patto, e' sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, norma anche questa impugnata dalla provincia con ricorso pendente innanzi alla Corte costituzionale sub R.G. n. 161/2011. Viene altresi' demandato al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di aggiornare, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome (comma 466). La disciplina del sistema sanzionatorio per il caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, prosegue con i commi 462, 463, 464 e 465, anch'essi indirizzati espressamente alle province autonome, sancendo addirittura la nullita' dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno nonche' le condizioni in forza delle quali le stesse si considerano adempienti al patto di stabilita' interno. E, infine, il comma 472 apporta delle modifiche alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 decreto legislativo n. 149/2011, gia' oggetto di impugnativa, prevedendo che per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. Ora, con il cosiddetto accordo di Milano siglato nell'anno 2009, tra la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un lato, e il Governo, dall'altro, si e' dato vita, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso autonomistico contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42, prevedendo, nel contempo, che la modificazione del titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, avrebbe potuto essere realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto medesimo, che ammette il ricorso alla legge ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo e della regione e le province autonome, per quanto di rispettiva competenza. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 28, 82, 83, 118, 128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, introducono modificazioni al complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome nel 2009 al fine di definirne il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e alla realizzazione del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, operando al di fuori dei meccanismi concordati e sanciti in espressa disposizione normativa e statutaria. Pertanto, la provincia autonoma di Bolzano, con il presente ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale degli stessi per i seguenti motivi di Diritto Violazione dell'art. 8, n. 1); dell'art. 9, n. 10); dell'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670); violazione del titolo VI dello statuto speciale, in particolare articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto speciale; violazione delle norme di attuazione allo statuto speciale di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4; al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; violazione degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione dell'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. In forza del titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), la provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la regione e le province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto. Con l'accordo di Milano del 2009, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del titolo VI dello statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto medesimo. La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto art. 104 dello statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. E' previsto espressamente che nella provincia trovano applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. In particolare, l'art. 79 dello statuto definisce i termini e le modalita' del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e attribuisce alle province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dall'art. 79. L'art. 75 dello statuto attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate. Stabilisce, inoltre, l'articolo 75-bis dello statuto che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province. L'art. 80, comma 1, dello statuto attribuisce alle predette province la potesta' legislativa concorrente in materia di finanza locale; in particolare il comma 1-ter prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. L'art. 81, comma 2 dello statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il presidente della relativa provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. L'art. 82 dello statuto prevede che le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. Inoltre, l'art. 83 dello statuto prevede che la regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle province autonome e' attribuita la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 - Norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). Dette norme di attuazione disciplinano anche tassativamente (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2010) le ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis) e contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle province autonome (articoli 17, 18 e 19). Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000). In particolare, per le province autonome di Trento e di Bolzano la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010) ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome: «Per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol disciplinata dal titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o delle province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statuarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la regione e le province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo precedente a proposito della regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla provincia autonoma di Trento. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).». E' evidente che le disposizioni di cui ai commi 25, 28, 82, 83, 118, 128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472 dell'art. 1 della legge in questione (legge di stabilita' 2013) introducono modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. Per di piu', dette disposizioni statali sono contenute in una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria, comportano la sostanziale modifica di norme dello statuto speciale, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello statuto, con conseguente violazione dei predetti parametri. Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli articoli 104 e 107 dello statuto. E la previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi' in contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale e con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale. Queste disposizioni non solo modificano la misura del concorso della provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in contrasto con il titolo VI dello statuto e relative norme di attuazione, ed in particolare con l'art. 79, comma 2, nonche' con l'art. 104, comma 1, del medesimo statuto, proprio perche' non sono state precedute da alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con questa provincia. A proposito va ribadito che l'art. 104 dello statuto prevede che le norme del titolo VI di tale statuto possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, solo su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata con l'asserzione che il contributo delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica costituirebbe principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ovvero tutelare l'unita' economica della Repubblica. A riguardo la Corte costituzionale ha chiarito, da un lato, che solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (a partire dalla sentenza n. 169 del 2007, e da ultimo nella sentenza n. 229 del 2011), e dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano il carattere dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e precedenti ivi richiamate; sentenza n. 482 del 1995). E, per quanto attiene il potere sostitutivo statale, per le competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria ne definisce chiaramente le modalita' di esercizio nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526. Le disposizioni in questione, nella parte in cui prevedono l'immediata e diretta applicazione anche in provincia di Bolzano della disciplina generale, qualora l'intesa non dovesse essere raggiunta entro il termine definito, si pone anche in contrasto con gli articoli 79 e 83 dello statuto, come modificati secondo la procedura dell'art. 104, e con gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), con particolare riferimento alla continuita' assicurata all'ordinamento provinciale, anche in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). La rilevanza dette predette norme come parametri del giudizio di legittimita' costituzionale e' riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello statuto speciale (come, nella specie, il decreto legislativo n. 268/1992), nonche' quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto dall'art. 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto, possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalita' (per tutte sentenza n. 263 del 2005, che richiama le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003). E, comunque, non e' legittimo riservare all'erario le maggiori entrate di natura tributaria afferenti all'ambito provinciale, perche' con disposizioni di legge ordinaria non possono essere modificate unilateralmente norme definite pariteticamente ai sensi degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto. Difatti, il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, approvato - come detto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello statuto - come ulteriormente precisato dal comma 106 dello stesso art. 2 - dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data attuazione al predetto comma 108. Le previsioni contenute nella legge n. 228/2012, in quanto destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'art. 9 decreto legislativo n. 268/1992, ne' risultano rispettose del principio di leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto legislativo e nell'art. 79 dello statuto, che definisce specificamente le modalita' del concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica. Ora, la provincia autonoma di Bolzano e' titolare di potesta' legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto. Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta' amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1), finanza locale (articoli 80 e 81) ed igiene e sanita' (art. 9, n. 10), con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari (Corte costituzionale sentenza n. 341 del 2009) ed alla autonomia finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello statuto e dalle relative norme di attuazione. E nelle materie attribuite alla competenza delle province autonome l'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992, nel disciplinare il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a carico delle province autonome un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto e, pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni qualificabili principi, il che tuttavia non significa che le norme statali devono essere assunte talis qualis. Per quanto attiene alla materia della tutela della salute, le predette disposizioni statutarie sono state attuate - mediante apposite norme d'attuazione, in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione in materia di igiene e sanita') ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione concernenti integrazioni alle norme di attuazione gia' approvate in materia di igiene e sanita'). Inoltre, per effetto della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, alle province autonome di Trento e di Bolzano e' attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328 del 2006. E, in forza dell'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la provincia autonoma di Bolzano, provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In merito, codesta Ecc.ma Corte ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). Sennonche' le disposizioni statali si caratterizzano come specifiche disposizioni di dettaglio, espressamente riferite - direttamente o indirettamente - alla provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi enti locali, che non consentono margine alcuno di discrezionalita' nella sua attuazione all'interno dell'ordinamento provinciale. Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali, va altresi' rilevato che nell'ordinamento statutario non e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» ai sensi dell'art. 104 dello statuto speciale, che sarebbero necessarie per modificare l'attuale art. 79 dello stesso. La peculiare procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale. Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, non e', comunque, previsto alcuna limitazione temporale, con la conseguenza che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali avviene a tempo indeterminato. Sennonche' codesta Ecc.ma Corte da tempo ha sancito l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio volta ad imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato. Proprio in ordine alla vicina provincia autonoma di Trento tale principio e' stato ribadito chiaramente nella sentenza n. 142 del 2012. Quindi, e' evidente che la disciplina che prevede l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e diretta applicazione di norme statali, e' lesiva dell'assetto statuario in quanto definisce in assenza del prescritto accordo, regole di dettaglio immediatamente applicabili, in violazione dei citati articoli 103, 104 e 107 dello statuto (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la provincia e per gli enti locali del suo territorio, posto che la definizione del loro contenuto non puo' essere demandata ad una legge ordinaria dello Stato, senza preventiva intesa. Inoltre, il piu' volte citato art. 79, comma 3, dello statuto attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria ad essa spettante in materia di finanza locale (articoli 80 e 81 e relative norme di attuazione - decreto legislativo n. 268/1992). Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento alla individuazione delle modalita' di concorrenza agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della provincia stessa alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) - sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato dall'erario sul territorio provinciale e della riserva all'erario del gettito provinciale (art. 75 St. e articoli da 9 a 10-bis decreto legislativo n. 268/1992), con la conseguenza che risulta di tutta evidenza che le disposizioni di cui si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, si pongono in contrasto con il complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 con il gia' citato accordo di Milano, al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, sotto diversi profili. Esaminando le singole disposizioni si precisa brevemente ancora quanto segue: art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Come gia' esposto in fatto, al comma 118 il legislatore statale, modificando testualmente l'art. 16, comma 3, quarto periodo, decreto-legge n. 95/2012, gia' oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso sub R.G. n. 149/2012), incrementa unilateralmente, e al di fuori di qualunque procedimento concordato, di 500 milioni di euro annui il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015, sempre mediante accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in stridente contrasto con gli articoli 75, 79, 83 e 104 dello statuto speciale e piu' in generale con i principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale, nonche' con le norme dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione che disciplinano le relazioni finanziarie con lo Stato e che stabiliscono particolari garanzie per la revisione statutaria e le relative modifiche (titolo VI St. e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, articoli 103, 104 e 107 St.), nonche' con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 268/1992). A riguardo va anche ribadito che nell'ordinamento statutario non e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che, ai sensi del giu' esaminato art. 104 dello statuto speciale, sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'art. 79 dello stesso statuto: la procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale, di modo che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato; art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le stesse considerazioni anche la previsione, in relazione alle ulteriori riduzioni, di 600 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni a decorrere dal 2014, del livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, come gia' rideterminato dall'art. 15, comma 22, decreto-legge n. 95/2012, riguardo alle province autonome (e le autonomie speciali, con esclusione della regione siciliana), che l'ulteriore concorso e' assicurato mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, quindi, con le apposite norme di attuazione statutaria, e, fino all'emanazione delle predette norme di attuazione, mediante l'accantonamento annuale, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 132), e' costituzionalmente illegittima. A riguardo va anche evidenziato che la normativa statale impone un risparmio di spesa che interferisce con la devoluzione dei tributi erariali spettanti per statuto alle province autonome, in un ambito, come quello sanitario, in cui le province autonome provvedono con oneri a carico del proprio bilancio a finanziare il relativo servizio sanitario (art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), quando codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alle autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). E' evidente che tale previsione interferisce sulle competenze in materia sanitaria attribuite dallo statuto speciale alla regione (art. 4, n. 7) e alle province autonome (articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 St.) e relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975 e decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980, nonche' dalla riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione (art. 117, comma terzo, Cost.), in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come confermato piu' volte da codesta Ecc.ma Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 510 del 2002). Il comma 132 determina quindi, come ha gia' fatto il comma 22 dell'art. 15 del decreto-legge n. 95/2012, un contributo straordinario di carattere permanente al risanamento della finanza pubblica statale per la spesa sanitaria a carico delle autonomie speciali, motivo per cui la disposizione e' profondamente lesiva dell'autonomia finanziaria e delle competenze riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, in violazione, in particolare, degli articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975, decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980 e decreto legislativo n. 266/1992), dell'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo VI dello statuto speciale, in particolare articoli 75, 79, 83, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo n. 268/1992), degli articoli 104 e 107 dello statuto speciale nonche' dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale; art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le considerazioni appena svolte anche i commi 82 e 83, i quali pur riservando allo Stato la competenza in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, confermano che sono le regioni a doversi fare carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilita' sanitaria internazionale, violano le speciali prerogative della provincia autonoma di Bolzano; art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Anche il comma 138, il quale, nell'integrare l'art. 12 (acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) decreto-legge n. 98/2011, prevede che, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita interno, dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale possono abituare acquisti immobiliari solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento e la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio ed il quale pone il divieto, salvo poche eccezioni, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) nonche' le autorita' indipendenti di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, pur costituendo una misura di contenimento della spesa pubblica, contiene un disciplina di dettaglio tale da apparire immediatamente precettive. Sennonche', per lo speciale ordinamento delle province autonome, nell'ambito delle materie di loro competenza e dell'autonomia finanziaria ad esse riconosciuta e' posto a carico delle medesime solamente l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello statuto ed e', quindi, esclusa la immediata applicazione delle norme statali, restando applicabili le norme provinciali gia' vigenti. Quindi, il comma 138, qualora inteso come applicabile alle province autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio, e' incompatibile con i parametri statutari e costituzionali evidenziati, e, in particolare, con gli articoli 8, n. 1); 9, n. 10): e 16 dello statuto speciale, il suo titolo VI, in particolare articoli 79, 80, 81 e 83, e delle relative norme di attuazione, in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonche' dell'art. 117, terzo comma Cost.; art. 1, commi da 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Torna in evidenza la violazione dell'art. 79, comma 4, dello statuto speciale, ove l'art. 1 della legge n. 228/2012, ai commi da 141 a 146, introduce specifiche misure di contenimento della spesa destinate alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonche' alle autorita' indipendenti. In particolare, i commi 141, 142 e 143 introducono una disciplina limitativa degli acquisti, riducono praticamente per tutte le pubbliche amministrazioni, salvo poche eccezioni, la capacita' di spesa per l'acquisto di mobili e arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e vietano fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e la stipula di contratti di leasing. Inoltre, a norma del comma 146 e' consentito conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi del tutto eccezionali. Ora, benche' il comma 554 contenga una disposizione generale di salvaguardia, la disposizione statale si caratterizza come una specifica disposizione di dettaglio, di modo che non si esclude la possibilita' che il legislatore abbia inteso vincolare anche questa provincia e gli enti locali della medesima in modo diretto, in quanto i commi 141, 142, 143 e 146 contengono precetti rivolti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nell'ambito delle quali ricadono anche le province autonome e gli enti locali del relativo territorio. Per quanto riguarda poi specificamente il comma 142, l'obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti in seguito all'applicazione delle misure di contenimento della spesa introdotte dal comma 141, comporta un ulteriore contributo a carico dei bilanci provinciali e comunali non compatibile con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica gia' previsto e disciplinato compiutamente dall'art. 79 dello statuto speciale. Quindi, la disciplina delle specifiche misure di contenimento della spesa contenuta in tali commi, se deve essere intesa come applicabili alle province autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio, si pongono in contrasto, al pari del comma 138, con i medesimi parametri statutari e costituzionali sopra illustrati, da intendersi integralmente richiamati; art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Anche il comma 380, il quale, nell'ambito delle nuove norme finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014, abroga il comma 11 dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra lo Stato ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita' dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2, e' lesivo delle prerogative riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui conferma, per lo stesso biennio, l'applicazione del comma 17 dell'art. 13 nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome, prevedendo altresi' precise misure di compensazione per la soppressione della riserva allo Stato della meta' del gettito. Difatti, la norma di cui al comma 17 dell'art. 13, decreto-legge n. 201/2011 prevedendo per le predette regioni nonche' per le province autonome che le stesse assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul c.d. federalismo fiscale (art. 27, legge n. 42/2009), e' accantonato un importo pari a tale maggior gettito stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, reitera cosi' il meccanismo gia' contestato con ricorso sub R.G. n. 40/2012, motivo per cui e' evidente che anche quest'ultima disposizione viola tutta una serie di disposizioni del titolo VI dello statuto speciale relativo alla finanza della regione e delle due province autonome, e particolarmente gli articoli 75, 79, 80, 81, 82, nonche' le relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), l'art. 104 dello statuto speciale nonche' i principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale; art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le considerazioni sin qui svolte, anche i commi 128 e 129 che prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali a qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e assegnazioni anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria, sono incompatibili con le particolari prerogative riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, anche perche' in contrasto con l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; art. 1, commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La violazione delle disposizione statutaria di cui all'art. 79 dello statuto speciale e, parallelamente, del peculiare regime d'intesa delineato dall'art. 104 dello statuto speciale, nonche' del connesso, e anzi presupposto principio di leale collaborazione, risulta ancora piu' evidente per i commi da 448 a 466, che introducono norme in materia di patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome. La violazione e' ancora piu' latente, ove il legislatore statale pretende di qualificare le disposizioni di cui ai commi da 449 a 472 come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, quando codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte precisato che solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (sentenze n. 229/2001 e n. 169/2007), mentre per quanto attiene al potere sostitutivo statale, per le competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria ne definisce le modalita' di esercizio nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (estensione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come ebbe a statuire codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 236 del 2004. In particolare, in virtu' del comma 455 la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome devono concordare con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, il quale viene determinato in via unilaterale mediante l'aumento del saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, del contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma Il, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e degli ulteriori, non meglio specificati contributi disposti a carico delle autonomie speciali e, secondo il comma 456, in caso di mancato accordo, e' stabilito che gli obiettivi sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011. E' evidente che tali norme sono in contrasto con l'art. 79, comma 3, dello statuto speciale, il quale prevede invece che le province concordino cori il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, senza determinazioni unilaterali. Le norme appaiono, inoltre, viziate da irragionevolezza, anche in considerazione della ravvisabile contraddizione intrinseca con la norma statale, contenuta nella stessa fonte (comma 458), che richiama il rispetto dei parametri statutari e nella quale il legislatore statale prescrive che l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avvenga nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. E', quindi, evidente che queste disposizioni hanno per effetto la vanificazione della previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato, confermando, anche in caso di mancato accordo, la diretta applicazione dei contributi determinati dal legislatore statale, ponendosi in contrasto con le norme statutarie che presuppongono la conclusione di un'intesa con lo Stato (art. 79, 104 e 107 St.). Il successivo comma 457, riproducendo praticamente il contenuto dispositivo del comma 13 dell'art. 32, legge n. 183/2011 gia' oggetto di impugnativa, pur confermando le competenze provinciali in materia di finanza locale, impone che anche gli enti situati sul territorio della provincia autonoma siano assoggettati al rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato - in termini di patto di stabilita' interno - dall'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183; in caso di mancato accordo, e' previsto che si applicano anche agli enti locali del territorio della provincia autonoma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Anche questa norma e' in stridente contrasto con l'art. 79, comma 3, dello statuto speciale, posto che, a norma di tale disposizione statutaria, compete in via esclusiva alle province autonome il compito di definire il patto di stabilita', tra gli altri, con gli enti locali del proprio territorio. Quindi, sussistono anche qui le gia' lamentate violazioni dell'art. 8, n. 1, dello statuto speciale, del titolo VI dello stesso, in particolare, articoli 79, 80, 81 e 83, e degli articoli 104 e 107 dello statuto, nonche' dell'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992 (in combinato disposto dell'art. 16, decreto legislativo n. 268/1992) e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. Lo stesso dicasi per la disposizione di cui al comma 459, la quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; per lo stesso comma tali norme di attuazione devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite, anche perche' l'art. 79, comma 1, dello statuto speciale, emanato sulla base di un'intesa preventiva tra lo Stato e questa provincia, individua tra le modalita' di concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, anche l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con i commi 461, 462, 463, 464 e 465 il legislatore si spinge sino a definire tipologia e contenuto del monitoraggio e delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la provincia e per gli enti locali del suo territorio, in palese violazione del nuovo titolo VI dello statuto speciale, modificato ai sensi dell'art. 104 dello statuto medesimo, che stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente che trovino applicazione nella provincia le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (art. 79 St.). In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del 2010 ha gia' chiarito che la definizione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la provincia e per gli enti locali del rispettivo territorio, non puo' la legge ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro contenuto in violazione degli articoli 104 e 107 dello statuto speciale. Risulta, pertanto, palese, la violazione, in particolare, del titolo VI dello statuto speciale, in particolare 79, 80 e 81, e della relativa norma di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17 e 18, dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonche' dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. E per le considerazioni sin qui svolte, anche il comma 472, il quale, apportando delle modifiche alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede che per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria, qualora fosse applicabile anche in provincia di Bolzano, e' in contrasto con il quadro sin qui disegnato; art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Infine, anche i commi 25 e 28, che nell'ambito delle disposizioni che modificano l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo l'aumento dell'importo del contributo unificato per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa ed aumentandolo della meta' per il relativo giudizio di impugnazione (comma 27), prevedono che il maggior gettito conseguente sia versato all'entrata del bilancio statale per essere assegnato ad uno specifico capitolo destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa, nonche' il comma 299, il quale prevede che le maggiori entrate cd ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, riservando praticamente a favore dello Stato il maggior gettito derivante dal contrasto all'evasione fiscale, sono in contrasto con la particolare disciplina finanziaria della provincia autonoma di Bolzano. In merito, va subito precisato che la natura di «entrata tributaria erariale» del contributo unificato e' stata confermata da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 73 del 2005. E, sulla base della pronuncia giu' emessa da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 182 del 2010, poi confermata dalla sentenza n. 142 del 2012, e' stato chiarito che la riserva al bilancio statale di gettito di natura tributaria e' legittima se soddisfa le condizioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). In particolare, per valutare se la riserva al bilancio statale sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi tutte le condizioni previste dall'art. 9, decreto legislativo n. 268/1992. In particolare, questo articolo richiede a tal fine che: 1) la suddetta riserva sia giustificata da finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis dello stesso decreto legislativo n. 268/1992, e cioe' da finalita' diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); 2) il gettito derivi da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato; sia contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per legge alla copertura (ai sensi dell'art. 81 Cost.) di spese specifiche, nuove, di carattere non continuativo, non riferibili a materie di competenza regionale o provinciale (ivi comprese quelle relative a calamita' naturali). Nella specie, le norme contenute nei commi 25, 28 e 299 della legge in questione non soddisfano ne' la condizione della delimitazione temporale del prelievo ne' quella del carattere non continuativo delle spese alla cui copertura il gettito stesso viene destinato. Ne consegue che, se la riserva all'erario di cui ai commi 25, 28 e 299 deve intendersi riferita anche alle province autonome, nonostante la formula di salvaguardia di cui al comma 554, la stessa e' costituzionalmente illegittima, in particolare, per violazione degli articoli 75 e 79 dello statuto speciale e degli articoli 3, 9, 10 e 10-bis delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), nonche' del principio di leale collaborazione. Infatti, la maggiorazione del contributo unificato riguarda un'entrata che spetta alle province autonome, rientrando nell'ambito residuale di tutte le entrate tributarie non specificamente individuate e non attribuite ad altri enti ai sensi dello statuto speciale (art. 75, lettera g), St.), mentre le maggiori entrate incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale riferibili alla provincia autonoma di Bolzano spettano alla stessa nella misura dovuta.