P. Q. M. a) visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 novembre 2008 n. 180 conv. in legge 9 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione - a carico delle Universita' non virtuose - non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneita' conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione, cosi' determinando l'effetto sproporzionato, irragionevole e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che il termine di durata dell'idoneita' decorre durante il periodo in cui opera il divieto di assunzione, sicche' il divieto di assunzione imposto alle Universita' si traduce anche in una perdita definitiva, per gli idonei, della ebano di assunzione, tutte le volte in cui le Universita' non rientrino nei parametri di legge durante il periodo di validita' dell'idoneita'; b) per l'effetto sospende il giudizio in relazione al profilo del primo motivo di appello indicato in motivazione, su cui viene sollevato incidente di costituzionalita'; c) respinge, nel resto, gli appelli; d) riserva alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese; e) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; f) ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza-sentenza parziale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012. Il Presidente: Giovannini L'estensore: De Nictolis