P. Q. M. Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilita' stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, gia' iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339/2003, contemplando, invece, all'art. 2, solo un breve periodo di «moratoria» per l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione, e cio' per il contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cast. Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento n. 4454/2009 R.G. sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Dispone, infine, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento della pubblica amministrazione che ha revocato al reclamante ed originario ricorrente, dott. Rossi Cosimo, l'autorizzazione all'esercizio della professione forense e che e' stato comunicato con la nota del direttore generale «pro-tempore» del Ministero della giustizia datata 21 aprile 2009 e contraddistinta dal prot. n. 2/02-09/FC. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cosi' deciso in Nocera Inferiore a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 26 novembre 2009. Il presidente: De Giacomo Il giudice relatore: Ietto