P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e ss. della legge 11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  2  della
legge n. 339/2003, nella parte in cui non prevedono che il regime  di
incompatibilita' stabilito nell'art. 1 non si applichi ai  dipendenti
pubblici a tempo parziale ridotto non  superiore  al  50%  del  tempo
pieno, gia' iscritti negli albi degli avvocati alla data  di  entrata
in vigore della medesima legge  n.  339/2003,  contemplando,  invece,
all'art. 2, solo  un  breve  periodo  di  «moratoria»  per  l'opzione
imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione,  e  cio'
per il contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli  artt.  3,
4, 35 e 41 Cast. 
    Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale e sospende il presente procedimento n. 4454/2009
R.G.  sino  all'esito  del  giudizio  incidentale   di   legittimita'
costituzionale; 
    Dispone, altresi', che la presente ordinanza  sia  notificata,  a
cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei  Deputati
ed al Presidente del Senato della Repubblica; 
    Dispone, infine, la  sospensione  dell'esecuzione  dell'impugnato
provvedimento della  pubblica  amministrazione  che  ha  revocato  al
reclamante   ed   originario   ricorrente,   dott.   Rossi    Cosimo,
l'autorizzazione all'esercizio della professione  forense  e  che  e'
stato comunicato con la nota del direttore generale «pro-tempore» del
Ministero della giustizia datata 21 aprile 2009 e contraddistinta dal
prot. n. 2/02-09/FC. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
 
      Cosi' deciso in Nocera Inferiore a scioglimento  della  riserva
formulata all'esito dell'udienza del 26 novembre 2009. 
 
                      Il presidente: De Giacomo 
 
 
                                           Il giudice relatore: Ietto