Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; Nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del Presidente della Provincia pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; e 23, commi 2 e 10, della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 20 dicembre 2012, n. 22, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015», pubblicata nel B.U. n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2013. Con la legge provinciale n. 22 del 20 dicembre 2012, che consta di trentanove articoli, la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha emanato le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013). E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della Legge Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 22/2012 viola l'articolo 81 della Costituzione. 1.1. L'articolo 1, della legge della Provincia di Bolzano n. 22/2012 citata, modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9, della stessa Provincia, che reca «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento di bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». In particolare, i commi 1 e 2, dell'art. 1, della legge n. 22/2012, sostituiscono gli articoli 7-bis e 7 -quater, della legge n. 9/1998, e prevedono la esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o GPL, nonche' per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3, della norma censurata indicata in epigrafe, nel disciplinare i servizi di esazione, prevede che: «Art. 11-bis (Corrispettivi per il servizio di esazione) - 1. L'assessore provinciale alle Finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonche' il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica e' assunto dalla Provincia». Il comma 4, a sua volta, prevede che agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 curo annui per ogni posto letto autorizzato. Il comma 5, del citato art. 1, dopo il comma 13, dell'art. 21-bis, della legge n. 9/1998, inserisce i commi 13-bis e 13-ter, che introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive. Il comma 6, della disposizione che si censura indicata in epigrafe, infine, fissa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RC Auto per l'anno 2012 (aliquota 9,5 per cento) e a decorrere dal 1° gennaio 2013 (aliquota 9 per cento). 1.2. Le disposizioni che si sono richiamate, e che tutte si censurano, introducono agevolazioni fiscali, assicurazioni a carico della Provincia del costo per il servizio di esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota. Alcune di esse (comma 4 e 6) hanno effetto retroattivo, applicandosi i benefici dalla stessa previsti anche per l'anno 2012. Tutte, indistintamente, comportano minori entrate. Il minor gettito, tuttavia, non e' stato quantificato, ne' sono stati indicati i relativi mezzi di copertura. 1.3. L'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 22/2012, deve ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con l'art. 81, comma quattro, della Costituzione e con i principi che sovrintendono alla potesta' legislativa della Provincia, come fissata nello Statuto speciale. 2) L'art. 2, comma 1, della legge Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 22/2012 viola gli articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione. 2.1. L'articolo 2 della legge della Provincia di Bolzano n. 22, del 2012 citata in epigrafe, modifica la legge 18 aprile 2012, n. 8, della stessa Provincia, che reca «Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto», inserendo all'articolo 1, relativo alla «Potesta' regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria», al comma 1, dopo la lettera h), una ulteriore lettera del seguente tenore: «i) agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unita' immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unita' per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprieta' di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccede dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle disposizioni dello Statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in violazione, quindi, dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 2.2. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), all'art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo dell'IMU. In particolare, la lettera a), del richiamato comma 380, prevede la soppressione del comma 11, del citato art. 13, del d.l. n. 201/2011, che ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti l'aliquota standard. La norma che si censura si pone in contrasto con le disposizioni che si sono richiamate. Si rileva, infatti, che l'art. 2, primo comma, della legge provinciale n. 22/2012 citata in epigrafe, nel modificare la precedente legge provinciale n. 8/2012, in materia di agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU), introduce un'ulteriore agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale A e per le unita' immobiliari comprese nella categoria catastale D, «che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze ... di proprieta' di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». La detrazione prevista dalla norma provinciale, che ricalca la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta prevista dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, si sostanzia in un'agevolazione a favore di tutte le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale A (in particolare, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) e D (opifici industriali e commerciali), di proprieta' di imprese e utilizzati come abitazione dal titolare dell'impresa e dal suo nucleo familiare. Occorre, tuttavia, rilevare che, sebbene con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale A, l'intervento agevolativo in questione possa trovare la propria copertura costituzionale nella previsione statutaria dell'articolo 80, comma 1-bis, dello Statuto speciale, che prevede, appunto, che con legge provinciale possa essere consentito agli enti locali di introdurre esenzioni «nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato» (quale, nel caso di specie, l'IMU). Con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale D, lo stesso presenta profili di illegittimita' in relazione alle richiamate modifiche dell'art. 13, del decreto-legge n. 201, del 2011 (istitutivo dell'IMU), introdotte dalla legge di stabilita' per il 2013. Ed, invero, come si e' sopra precisato, l'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, attraverso la soppressione del comma 11 dell'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201, del 2011, ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti percentuali l'aliquota standard. Ne consegue che la detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame a favore di questa tipologia di immobili impatta sulla quota di gettito del tributo riservata ora allo Stato. 2.3. L'articolo 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22/2012 citata in epigrafe, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccede dalla copertura legislativa regionale, come fissata negli articoli 8 e 9, dello Statuto speciale, approvato con il d.P.R. n. 670/1972, nonche' dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2011, alla Provincia Autonoma di Bolzano, quale forma di autonomia piu' ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. Come piu' volte ribadito da codesta Corte, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni e Province a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. 3) L'art. 12 della Legge Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 22/2012 viola gli articoli 81, comma 4, 97 e 117, comma 3, della Costituzione. 3.1. L'articolo 12, della legge della Provincia di Bolzano n.22, del 2012 citata in epigrafe, modifica la legge 23 aprile 1992, n. 10, della stessa Provincia, che reca il «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano», inserendo all'articolo 23, prima dell'ultimo periodo del comma 1, il seguente periodo: «Esso esercita altresi' le funzioni di controllo di cui agli artt. 148 e 148-bis del d.l. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola gli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' l'art.79, dello Statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 citato. 3.2. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi nell'ordinamento degli Enti locali, all'art.148, prevede la disciplina dei controlli esterni sulla gestione degli Enti locali, all'art. 148-bis, disciplina il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali. In particolare, l'articolo 148 prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino la legittimita' e la regolarita' delle questioni nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale. L'art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. 3.3. La norma che si censura, disponendo che l'organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, esercita le funzioni di controllo di cui ai richiamati articoli 148 e 148-bis, del testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, contrasta con la normativa statale richiamata, nonche' come l'articolo 79, dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige. Al riguardo, si evidenzia che i controlli previsti dalla citata norma statutaria sono connessi ai compiti attribuiti alle Province di Trento e Bolzano di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita interno, di provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento ai propri enti locali ed enti strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti. In ogni caso, tali controlli non possono considerarsi sostitutivi di quelli ordinariamente esercitati dalla Corte del Conti, considerato, peraltro, che le Province autonome dovranno, in ogni caso, dare notizia degli esiti dei propri controlli alla competente sezione della Corte dei conti medesima. A sostegno di quanto sopra esposto, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, gia' con sentenza n. 29 del 1995, aveva evidenziato che le disposizioni contenute negli Statuti speciali in materia di controlli non precludono che possa essere istituito dal legislatore un tipo di controllo che abbia ad oggetto l'attivita' amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che debba essere eseguito, non gia' in rapporto a parametri di stretta legalita', ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento. Inoltre, la sentenza n. 64 del 2005, nel sancire l'eliminazione dei controlli di legittimita' sugli atti amministrativi degli enti locali a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della Costituzione, non esclude la persistente legittimita' dell'attivita' di controllo esercitata dalla Corte dei conti, in quanto il controllo da quest'ultima esercitato, assoggettando una tipologia di provvedimento, indice di possibili patologie nell'ordinaria attivita' di gestione, ad un controllo rispettoso dell'autonomia locale e venendo, altresi', incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilita' interno, e' conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Infine, la sentenza n. 267 del 2006 ha sancito che il controllo sulla gestione costituisce un controllo successivo ed esterno all'Amministrazione, di natura imparziale e collaborativa. L'estensione di tale controllo a tutte le Amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli Enti locali, e' il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo «statale» della finanza pubblica riflessa dall'art. 100 Cost. ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello «Stato-comunita'», quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita'. Tale impostazione ha assunto, peraltro, maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. In tale contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l'equilibrio complessivo della finanza pubblica, si inserisce il controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti, il cui compito e' verificare, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Ad avviso di codesta Corte, poi, la possibilita' conferita, dal comma 7 dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003, alle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline di controllo nel rispetto delle finalita' sopra descritte di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, non pone in nessun caso in discussione la finalita' di uno strumento, quale il controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti, in veste di organo terzo a servizio dello «Stato-comunita'». Infatti, la necessita' di coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito materiale si colloca il controllo esterno sulla gestione, riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, dal momento che anche la loro finanza e' parte della «finanza pubblica allargata». 3.4. L'articolo 12, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 22/2012 citata in epigrafe, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui agli articoli 8, 9 e 79, del D.P.R. n. 670 del 1972 citato, nonche' dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2011, alla Provincia Autonoma di Bolzano quale forma di autonomia piu' ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. Come piu' volte ribadito da codesta Corte, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni e Province a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. 4) L'art. 23, commi 2 e 10, della Legge Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 22/2012 viola l'articolo 81, comma 4, della Costituzione. 4.1. L'articolo 23, della legge della Provincia di Bolzano n. 22/2012 citata in epigrafe, modifica la legge 2 dicembre 1985, n. 16 della stessa Provincia, che reca la «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone». In particolare, il comma 2, della norma che si censura, prevede che l'assessore provinciale, competente in materia di trasporto di passeggeri su strada e rotaia, «... e' autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l'istituzione dei servizi dell'impresa incaricata, un importo fino ad un massimo del 70% del costo del servizio». Il successivo comma 10, dello stesso articolo 23, aggiunge un comma all'art. 16, della legge provinciale n. 16/1985, che disciplina le modalita' di erogazione dei contributi. Le predette disposizioni provinciali non prevedono alcun limite al costo del servizio e conseguentemente non forniscono contezza dell'importo che l'assessore provinciale potra' corrispondere. Tali norme sono pertanto suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, per i quali non e' indicata alcuna copertura finanziaria. 4.2. L'articolo 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 22/2012 citata in epigrafe, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con l'art. 81, comma quattro, della Costituzione e con i principi che sovrintendono alla potesta' legislativa della Provincia, come fissata nello Statuto speciale.