P.Q.M. Si conclude perche' gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; e 23, commi 2 e 10, della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 20 dicembre 2012, n. 22 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella riunione del 26 febbraio 2012 e della relazione allegata al verbale; 2. Copia della impugnata legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 22/2012. Roma, addi' 1° marzo 2013 L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri