P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6;  2,
comma 1; 12; e 23, commi  2  e  10,  della  legge  provinciale  della
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 20 dicembre  2012,  n.  22
siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Estratto della determinazione del Consiglio dei  Ministri,
assunta nella  riunione  del  26  febbraio  2012  e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2. Copia della impugnata legge della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano n. 22/2012. 
 
          Roma, addi' 1° marzo 2013 
 
             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri