P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 14 settembre 2011, n. 148, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, limitatamente alla soppressione del Tribunale di Urbino, per contrasto con l'art. 76 Cost.; Sospende il presente processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio ministri, nonche' per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Urbino, 17 gennaio 2013 Il giudice: Cigliola