P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 14  settembre
2011, n. 148, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.lgs. 7 settembre  2012,  n.
155, limitatamente alla soppressione del  Tribunale  di  Urbino,  per
contrasto con l'art. 76 Cost.; 
    Sospende il presente processo e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio ministri, nonche'
per la comunicazione ai presidenti della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
 
        Urbino, 17 gennaio 2013 
 
                        Il giudice: Cigliola