P.Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 200 co. 1 r.d. 267/42 in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 r.d. 267/42, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che per i terzi di buona fede gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producono dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziche' dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo decreto; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia altresi' comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pisa, 2 ottobre 2012 Il G.d.: Piragine