P.Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  200  co.  1  r.d.  267/42  in
combinato disposto con gli artt. 42 e 44 r.d. 267/42, con riferimento
all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che per i terzi di buona
fede  gli  effetti  della  liquidazione  coatta   amministrativa   si
producono dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione,
anziche' dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  o  di
iscrizione nel registro delle imprese del medesimo decreto; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale e sospende il procedimento; 
        ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero,  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia altresi'  comunicata  al
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
          Pisa, 2 ottobre 2012 
 
                          Il G.d.: Piragine