IL TRIBUNALE DI CATANIA Il G.I. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 settembre 2012; Letti gli atti; Ritenuto che, a fondamento della propria opposizione a delibere condominiali ed a pedissequo decreto ingiuntivo, la Di Stefano - onde valutarsi la tempestivita' della sua impugnazione della delibera assembleare del 3 agosto 2010, alla cui seduta non prendeva parte - anzitutto eccepiva che il relativo verbale gli fosse stato spedito con lettera raccomandata in relazione alla quale «il postino lasciava affisso alla porta dell'opponente l'avviso il 6 agosto 2010, ossia quasi a ridosso di ferragosto, e la raccomandata e' stata restituita al mittente subito dopo ferragosto, cioe' durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Quindi, di detta sospensione dei termini la sig.ra Di Stefano non ha potuto beneficiare, poiche' al rientro dalle ferie estive essa non ha potuto rintracciare la raccomandata de qua, essendo gia' stata restituita al mittente. [... ... ... ...] La sig.ra Di Stefano e' stata privata illegittimamente di tale suo sacrosanto diritto di conoscere, esaminare ed eventualmente impugnare la delibera assembleare che si e' formata in assenza della sua volonta', ed in quanto tale essendo irrituale non e' ad essa opponibile e non poteva essere posta a base del d.i. che oggi si impugna»: che pare al sottoscritto Istruttore che quanto sopra ponga (come gia' si anticipava in ordinanza in atti del 16/18 aprile 2012) problema di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 1137, 1334 e 1335 c.c., nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della deliberazione assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 c.c. sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilita' dell'atto previste per la notificazione degli atti giudiziari; che la natura del termine de quo di termine c.d. sostanziale a rilevanza processuale - cosi' come conduceva all'affermazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, «nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni - di cui all'art. 1137 c.c. - per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale» (Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 49) - pare che non possa non condurre, d'altro canto, a ritenere la contrarieta' a Costituzione del citato art. 1335 c.c. che - di seguito al disposto dell'art. 1334 c.c. secondo cui «Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati» - prevede che siffatta conoscenza si debba presumere gia' nel momento in cui in dette dichiarazioni negoziali unilaterali «giungono all'indirizzo del destinatario» [«se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilita' di averne notizia»] in tutti i casi: vale a dire anche - ma irragionevolmente, ed in contrasto (si e' del parere) con il diritto di difesa reso inviolabile dall'invocato parametro di costituzionalita' - nelle ipotesi in cui il momento della avvenuta conoscenza (reale o presunta) segni il decorso iniziale di termine di decadenza entro il quale poter adire quelle vie giudiziali che rappresentino per il titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto; che, come affermato da Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346, «Se rientra nella discrezionalita' del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalita' e' rappresentato dal diritto di difesa del notificatario» (ed analoga appare la posizione del comunicatario, se la comunicazione dia luogo alla decorrenza del termine per agire in giudizio che rappresenti per il titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto): cio' che in quella sede di scrutinio di costituzionalita' conduceva a concludere che dovesse «escludersi che la diversita' di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime», e che dovesse all'opposto riconoscersi che anche riguardo alle prime si imponesse - ed oggi infatti si impone - sia che, in difetto di consegna a mani, al destinatario dell'atto venga data comunicazione con ulteriore lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) del compimento delle previste formalita', sia (considerato altresi' che «non sembra in ogni caso potersi dubitare che la discrezionalita' del legislatore incontri un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessita' di effettuare ricerche di particolare complessita', il contenuto dell'alto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilita' puramente teorica dell'atto notificatogli») che l'atto da portare a conoscenza non venga restituito «al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, [che] pregiudichi la concreta possibilita' di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario medesimo» (pregiudizio di ben piu' probabile occorrenza - non si mancava sapientemente di considerare altresi', quasi che venisse al vaglio della Consulta proprio la fattispecie di causa che ne occupa - «in un contesto sociale ben diverso da quello esistente all'epoca [... ... ... ...], nel caso (oggi non certo infrequente, specie nel periodo estivo) di assenza dall'abitazione, dall'azienda o dall'ufficio che si protragga per oltre dieci giorni»: caso in cui il notificatario od il comunicatario si trova a confrontarsi con «una situazione di impossibilita' o comunque di notevole difficolta' di individuazione dell'atto notificatogli (talvolta provocata dal notificante, mediante la scelta dell'epoca della notifica) tale da potergli in concreto precludere ogni effettiva possibilita' di difesa»).