IL TRIBUNALE DI CATANIA 
 
    Il  G.I.  sciogliendo  la  riserva  assunta  all'udienza  del  21
settembre 2012; 
    Letti gli atti; 
    Ritenuto che, a fondamento della propria opposizione  a  delibere
condominiali ed a pedissequo decreto ingiuntivo, la Di Stefano - onde
valutarsi la tempestivita'  della  sua  impugnazione  della  delibera
assembleare del 3 agosto 2010, alla cui seduta non prendeva  parte  -
anzitutto eccepiva che il relativo verbale gli  fosse  stato  spedito
con lettera raccomandata in relazione alla quale «il postino lasciava
affisso alla porta dell'opponente l'avviso il 6  agosto  2010,  ossia
quasi a ridosso di ferragosto, e la raccomandata e' stata  restituita
al mittente subito dopo  ferragosto,  cioe'  durante  il  periodo  di
sospensione  feriale  dei  termini  processuali.  Quindi,  di   detta
sospensione  dei  termini  la  sig.ra  Di  Stefano  non   ha   potuto
beneficiare, poiche' al rientro dalle ferie estive essa non ha potuto
rintracciare la raccomandata de qua, essendo gia' stata restituita al
mittente. [... ... ... ...] La sig.ra Di  Stefano  e'  stata  privata
illegittimamente  di  tale  suo  sacrosanto  diritto  di   conoscere,
esaminare ed eventualmente impugnare la delibera assembleare  che  si
e' formata in assenza della sua volonta', ed in quanto  tale  essendo
irrituale non e' ad essa opponibile e non poteva essere posta a  base
del d.i. che oggi si impugna»: 
        che pare al sottoscritto Istruttore che  quanto  sopra  ponga
(come gia' si anticipava in ordinanza in atti del 16/18 aprile  2012)
problema di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art.  24
Cost. - del combinato disposto degli artt. 1137, 1334  e  1335  c.c.,
nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  la  comunicazione   della
deliberazione assembleare che, nei confronti dei  condomini  che  non
abbiano preso  parte  alla  relativa  seduta,  determina  il  decorso
iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art.  1137  c.c.
sia presidiata dalle medesime garanzie  di  conoscibilita'  dell'atto
previste per la notificazione degli atti giudiziari; 
        che la natura del termine de quo di termine c.d.  sostanziale
a rilevanza processuale - cosi' come  conduceva  all'affermazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742, «nella parte in  cui  non  dispone  che  la  sospensione  ivi
prevista si applichi anche al termine  di  trenta  giorni  -  di  cui
all'art. 1137 c.c. - per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea
condominiale» (Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 49)  -  pare  che  non
possa non condurre, d'altro  canto,  a  ritenere  la  contrarieta'  a
Costituzione del citato art. 1335 c.c. che - di seguito  al  disposto
dell'art. 1334 c.c.  secondo  cui  «Gli  atti  unilaterali  producono
effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla
quale sono destinati» - prevede  che  siffatta  conoscenza  si  debba
presumere gia' nel momento in cui in  dette  dichiarazioni  negoziali
unilaterali «giungono all'indirizzo del destinatario» [«se questi non
prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilita'  di  averne
notizia»] in tutti i casi: vale a dire anche - ma  irragionevolmente,
ed in contrasto (si e' del parere) con  il  diritto  di  difesa  reso
inviolabile dall'invocato  parametro  di  costituzionalita'  -  nelle
ipotesi  in  cui  il  momento  della  avvenuta  conoscenza  (reale  o
presunta) segni il decorso iniziale di termine di decadenza entro  il
quale poter adire quelle vie  giudiziali  che  rappresentino  per  il
titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto; 
        che, come affermato da Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346,
«Se rientra nella discrezionalita' del legislatore  la  conformazione
degli  istituti  processuali   e,   quindi,   la   disciplina   delle
notificazioni, un limite inderogabile  di  tale  discrezionalita'  e'
rappresentato dal diritto di difesa del  notificatario»  (ed  analoga
appare la posizione del comunicatario, se la comunicazione dia  luogo
alla decorrenza del termine per agire in giudizio che rappresenti per
il titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto): cio'  che
in  quella  sede  di  scrutinio  di  costituzionalita'  conduceva   a
concludere che dovesse «escludersi che la  diversita'  di  disciplina
tra le notificazioni a mezzo posta e  quelle  personalmente  eseguite
dall'ufficiale giudiziario possa  comportare  una  menomazione  delle
garanzie del destinatario delle prime»,  e  che  dovesse  all'opposto
riconoscersi che anche riguardo alle prime si  imponesse  -  ed  oggi
infatti si impone - sia che,  in  difetto  di  consegna  a  mani,  al
destinatario dell'atto venga data comunicazione con ulteriore lettera
raccomandata  (con  avviso  di  ricevimento)  del  compimento   delle
previste formalita', sia (considerato altresi'  che  «non  sembra  in
ogni caso potersi dubitare che la  discrezionalita'  del  legislatore
incontri un limite nel fondamentale diritto  del  destinatario  della
notificazione  ad  essere  posto  in  condizione  di  conoscere,  con
l'ordinaria diligenza e senza necessita' di  effettuare  ricerche  di
particolare complessita', il contenuto dell'alto  e  l'oggetto  della
procedura instaurata nei  suoi  confronti,  non  potendo  ridursi  il
diritto di difesa  del  destinatario  medesimo  ad  una  garanzia  di
conoscibilita' puramente teorica dell'atto notificatogli») che l'atto
da portare a conoscenza non venga restituito  «al  mittente  dopo  un
termine  di  deposito  eccessivamente  breve,  [che]  pregiudichi  la
concreta possibilita' di conoscenza del contenuto dell'atto da  parte
del  destinatario  medesimo»  (pregiudizio  di  ben  piu'   probabile
occorrenza - non si mancava sapientemente  di  considerare  altresi',
quasi che venisse al vaglio della Consulta proprio la fattispecie  di
causa che ne occupa - «in un contesto sociale ben diverso  da  quello
esistente all'epoca [... ... ...  ...],  nel  caso  (oggi  non  certo
infrequente, specie nel periodo estivo) di  assenza  dall'abitazione,
dall'azienda o dall'ufficio che si protragga per oltre dieci giorni»:
caso  in  cui  il  notificatario  od  il  comunicatario  si  trova  a
confrontarsi con «una situazione  di  impossibilita'  o  comunque  di
notevole  difficolta'  di  individuazione   dell'atto   notificatogli
(talvolta provocata dal notificante, mediante  la  scelta  dell'epoca
della  notifica)  tale  da  potergli  in  concreto  precludere   ogni
effettiva possibilita' di difesa»).