P. Q. M. 
 
    Visto  l'art.  23  legge  n.  87/1953,   solleva   questione   di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  1137,
1334  e  1335  c.c.,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che   la
comunicazione della deliberazione assembleare che, nei confronti  dei
condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina
il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto  art.
1137  sia  presidiata  dalle  medesime  garanzie  di   conoscibilita'
dell'atto previste per la notificazione degli atti giudiziari. 
    Rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale,  e  sospende  il
giudizio in corso. 
    Onera   la   Cancelleria   della   comunicazione   del   presente
provvedimento, oltre che alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica  ed
al Presidente della Camera dei Deputati. 
    Si comunichi. 
 
      Catania, 25 settembre 2012 
 
                          Il G.I.: Crasci'