P. Q. M.
Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1137,
1334 e 1335 c.c., nella parte in cui non prevedono che la
comunicazione della deliberazione assembleare che, nei confronti dei
condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina
il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art.
1137 sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilita'
dell'atto previste per la notificazione degli atti giudiziari.
Rimette gli atti alla Corte costituzionale, e sospende il
giudizio in corso.
Onera la Cancelleria della comunicazione del presente
provvedimento, oltre che alle parti in causa, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed
al Presidente della Camera dei Deputati.
Si comunichi.
Catania, 25 settembre 2012
Il G.I.: Crasci'