P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1137, 1334 e 1335 c.c., nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della deliberazione assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilita' dell'atto previste per la notificazione degli atti giudiziari. Rimette gli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso. Onera la Cancelleria della comunicazione del presente provvedimento, oltre che alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Si comunichi. Catania, 25 settembre 2012 Il G.I.: Crasci'