IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di opposizione a processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa nella causa iscritta al n. 9079/11 R.G.C. promossa da: Pubbliuno Srl, P.I. 03015870235, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avvocatessa Alessandra Ramponi C.F. SCRLRZ50S54H839Z proc. e dom. in Verona, Via Villa Cozza, 12, giusta mandato a margine del ricorso, opponente; Contro Comune di Bussolengo (VR), con vice Istruttore Barbara Parisotto, opposto. Oggetto: opposizione al verbale di violazione n. 4308/B/2011 accertato in data 7 settembre 2011 emesso della P.M. di Bussolengo per violazione dell'art. 23 comma 6 e 12 C.d.S. Al termine dell'udienza il G.d.P., con ordinanza a latere, comunicava alle parti presenti la sospensione del procedimento, introducendo, di conseguenza, il giudizio di legittimita' costituzionale e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, per gli adempimenti del caso, dopo averne rilevato la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza. Motivi della decisione La questione e' rilevante. Parte ricorrente evidenziava l'esistenza della differenza del valore pecuniario di due tipi di sanzioni relative alla stessa trasgressione: pubblicita' sulle strade, nel rispetto delle regole previste per l'istallazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, avvenuta 1) in assenza totale di autorizzazione, quindi cartelli abusivi, e 2) cartelli autorizzati, ma carenti in tutto o in parte, in quanto contrastanti, con le indicazioni inserite nell'autorizzazione. Per entrambe le infrazioni e' previsto l'obbligo di rimozione dei cartelli, considerato non come una sanzione accessoria, bensi' come mezzo di autotutela accordato all'ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 C.d.S. Sembra quindi impensabile l'esistenza di una sanzione piu' onerosa a carico di chi essendo in possesso di una autorizzazione, pur non rispettando in parte le indicazioni insite nell'autorizzazione, ad es. la distanza dei cartelli pubblicitari dalla strada o le dimensioni degli stessi debordanti il massimo consentito. Viene richiamata la violazione dell'art. 3 della Costituzione inerente alla quantificazione delle sanzioni che debbono essere uguali per tutti i soggetti relativamente al calcolo della «pena» ponderato alla gravita' del fatto contestato. Risulta evidente che viene maggiormente penalizzato un soggetto che si e' attivato per ottenere l'autorizzazione, che puo' aver errato nel posizionamento di un cartello, in netto contrasto con chi disinteressandosi di ottenere l'obbligatoria autorizzazione, puo' installare cartelli maggiormente trasgressivi (dal punto di vista delle istanze, dei tipi di strade e delle dimensione degli stessi) dei rispetto delle indicazioni previste dalla legge e subendo una sanzione del valore monetario di circa un quarto della sanzione comminata all'autorizzato, non rispettoso di qualche indicazione, inserita nell'autorizzazione.