IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale e sentenza parziale, sul ricorso  numero  di  registro
generale 9329 del 2007, proposto  da  ADF  -  Societa'  Aeroporto  di
Firenze s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Maria
Alessandra Sandulli,  Angelo  Piazza,  con  domicilio  eletto  presso
Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, n. 10; 
    Contro: 
    Ministero  delle   infrastrutture,   Ministero   dei   trasporti,
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Enac  -  Ente  Nazionale
Aviazione Civile, rappresentati e difesi  per  legge  dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Alitalia  -  Linee  Aeree  Italiane  s.p.a.  in   amministrazione
straordinaria,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Marco  Annoni,
Giuseppe Franco Ferrari, Marcello  Mole',  Bruno  Nascimbene,  Franco
Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma,  via
Udine, n. 6; 
    Nei confronti di: 
    Italian Board Airlines Representatives  (Ibar),  rappresentato  e
difeso  dall'avv.  Massimo  Giordano,  con  domicilio  eletto  presso
Massimo Giordano  in  Roma,  corso  Vittorio  Emanuele  II,  n.  187;
Assaeroporti - Associazione Italiana Gestione Aeroporti; 
    Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio  -  Roma,  Sezione
III Ter n.  5142/2007,  resa  tra  le  parti,  concernente  Revisione
Diritti Aeroportuali 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle
infrastrutture,  del   Ministero   dei   trasporti,   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, dell'ENAC, di Alitalia -  Linee  Aeree
Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria,  di  Italian  Board
Airlines Representatives (Ibar); 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  12  febbraio  2013  il
Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli  avvocati  Piazza,
Sanino, Mole', Annoni, Giordano e l'avvocato dello Stato Aiello; 
    1.  Il  d.l.  n.  211/2005  recante  "misure   urgenti   per   il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni  in
materia aeroportuale" prevedeva, negli artt. da 4 a 11, la  riduzione
delle tariffe aeroportuali,  della  tassa  merci,  delle  tariffe  di
terminale e sorvolo, l'abrogazione della  maggiorazione  dei  diritti
aeroportuali  nelle  ore  notturne,  e  la  previsione  di  un  nuovo
meccanismo di determinazione dei diritti aeroportuali. 
    Il contenuto di tale d.l. peraltro veniva stralciato e  inserito,
sotto forma  di  maxi  emendamento  governativo,  in  un  altro  d.l.
antecedente,  il  d.l.  n.  203/2005  recante  "misure  di  contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria", su cui il Governo  poneva  la  fiducia,  e  che  veniva
convertito  in  l.  n.  248/2005;   le   disposizioni   sui   diritti
aeroportuali  sono  state  dettate  negli  artt.   da   11-sexies   a
11-terdecies, d.l. n. 203/2005. Nel contempo, il d.l. n. 211/2005  e'
decaduto per mancata conversione in legge. 
    2. L'ENAC, con nota 16 novembre 2005,  sottoponeva  al  Ministero
delle infrastrutture e trasporti  dubbi  interpretativi  sulle  nuove
disposizioni. 
    Il Ministero  emanava  l'atto  di  indirizzo  31  dicembre  2005,
disponendo, tra l'altro, che per non incorrere  nella  riduzione  dei
diritti aeroportuali nella misura del 10%, le  societa'  aeroportuali
devono attestare l'adozione, alla data  del  31  dicembre  2005,  del
sistema  di  contabilita'  analitica,  e  indicando  la  formula   da
applicare per la riduzione dei diritti aeroportuali. 
    L'ENAC  con  nota  20  gennaio  2006  n.  4071  ha  reso  noti  i
chiarimenti acquisiti. 
    Con successiva nota 20 gennaio 2006 n.  4072  avente  ad  oggetto
misure  attuative  dell'art.  11-decies,  l'ENAC   ha   attivato   il
procedimento di revisione  dei  diritti,  dando  attuazione  all'art.
11-novies, allegando alla nota  una  tabella  che  riporta  la  nuova
misura dei diritti, con decorrenza 1°  gennaio  2006  per  i  diritti
dovuti dai vettori aerei per l'approdo, la partenza, la  sosta  e  il
ricovero degli aeromobili, e con decorrenza 1° febbraio  2006  per  i
diritti di imbarco dovuti dai passeggeri. 
    Tale nota ha inoltre disposto la soppressione con  decorrenza  1°
gennaio 2006  della  maggiorazione  del  50%  prevista  dalla  l.  n.
324/1976 nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne. 
    L'ENAC ha inoltre applicato la  riduzione  anche  ai  diritti  di
imbarco senza tener conto dell'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
programmata e riservandosi una  verifica  semestrale  della  corretta
applicazione delle nuove disposizioni. 
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  nota  21
febbraio 2006 n. 900411 ha affermato che la  nuova  disciplina  fosse
gia'  applicabile  quanto  agli  artt.  11-terdecies  (royalties  sui
carburanti), 11-decies (competitivita' del sistema aeroportuale) e la
soppressione della maggiorazione del 50% dei  diritti  di  approdo  e
partenza nelle ore notturne. 
    3. Con ricorso al Tar Lazio - Roma e successivi motivi  aggiunti,
la societa' odierna appellante (Aeroporti di Firenze s,p.a.,  gestore
dell'aeroporto di Firenze) ha impugnato gli atti sopradescritti,  con
cui il Ministero e l'ENAC hanno dato attuazione alla nuova disciplina
(in dettaglio: l'atto di indirizzo  31  dicembre  2005,  la  nota  20
gennaio 2006 n. 4071, la nota 20 gennaio 2006 n.  4072,  la  nota  21
febbraio 2006 n. 900411). 
    Il ricorso di primo grado  sollevava  questioni  di  legittimita'
costituzionale e  comunitaria  della  disciplina  legislativa  e  dei
conseguenti atti applicativi, e censure per vizi  propri  degli  atti
amministrativi. 
    4. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (Tar Lazio  -  Roma,
sez. III-ter, 4 giugno 2007 n. 5142) ha respinto  il  ricorso,  e  in
particolare: 
    in rito  ha  respinto  l'eccezione,  sollevata  da  Alitalia,  di
difetto di legittimazione attiva al ricorso; 
    ha escluso che l'intervento legislativo integri un aiuto di Stato
in  favore  dei  vettori  aerei  e  in  particolare  della  compagnia
Alitalia,  e  che  pertanto  si  profilino  vizi  di   illegittimita'
comunitaria; 
    ha   escluso   l'illegittimita'   costituzionale   della    nuova
disciplina, rispetto ai parametri proposti; 
    ha escluso che gli atti  amministrativi  siano  affetti  da  vizi
propri. 
    5.  Contro  la  sentenza   ha   proposto   appello   l'originaria
ricorrente. 
    5.1. Alitalia ha proposto appello incidentale, con cui  ripropone
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, gia'  articolata  in
prime cure. 
    5.2.  Si  e'  costituito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti, unitamente all'ENAC. 
    5.3. Si e' costituito per l'udienza del  27  novembre  2012  IBAR
Italian Board Airlines Representatives, per opporsi  all'accoglimento
dell'appello. 
    6. L'appellante ha nel corso del giudizio dichiarate superate  le
censure di illegittimita' costituzionale della disciplina per mancato
coinvolgimento delle Regioni  nel  procedimento  di  definizione  dei
nuovi meccanismi di regolazione tariffaria (essendo  sul  punto  gia'
intervenuta la Corte  cost.  con  la  decisione  n.  51/2008),  e  ha
dichiarato il sopravvenuto difetto di  interesse  in  relazione  alle
censure inerenti l'art. 11-terdecies, d.l. n. 203/2005, e  agli  atti
applicativi in parte qua (royalties sul carburante). 
    7. In data 11 novembre 2011 Alitalia ha depositato  dichiarazione
di evento  interruttivo  del  giudizio,  essendo  la  societa'  stata
ammessa alla procedura di  amministrazione  straordinaria  di  grandi
imprese in crisi. 
    8. Con ordinanza collegiale 13 dicembre 2011 n. 6518 (in esito  a
udienza  pubblica  del  22  novembre  2011)  e'   stata   dichiarata,
l'interruzione del processo. 
    9. Il processo e' stato riassunto dalla societa'  appellante  con
atto spedito per la notificazione in data 8 febbraio 2012. 
    10. All'udienza del 29 maggio 2012 il  Collegio  ha  ritenuto  la
causa non matura per la decisione  e  disposto  istruttoria,  nonche'
rilevato questioni di ufficio (ordinanza 12  giugno  2012,  n.  3425)
come segue, rinviando la causa, per la trattazione del merito, al  27
novembre 2012, computati i tempi necessari per  il  richiesto  parere
della Commissione europea: 
    "Ritiene la Sezione che, ai fini del  decidere,  e'  da  un  lato
necessario verificare il perdurante  interesse  a  talune  censure  e
meglio comprendere la portata  dell'interesse  ad  altre  censure,  e
dall'altro  lato  occorre   acquisire   alcuni   ulteriori   elementi
istruttori. 
    In particolare, occorre che la  parte  appellante,  il  Ministero
delle infrastrutture  e  trasporti  e  l'ENAC,  ciascuno  per  quanto
rientri nella propria sfera  di  competenza  e  disponibilita'  degli
elementi richiesti, forniscano, entro 45 giorni  dalla  comunicazione
o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza  istruttoria,
documentati chiarimenti sulle seguenti circostanze di fatto: 
    a) chiarisca l'appellante se e quale e' il perdurante interesse a
contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. a), del d.l. n. 203/2005,
che fissa i  requisiti  a  regime  di  determinazione  delle  tariffe
aeroportuali, se e'  vero  che  la  previsione  non  ha  mai  trovato
applicazione, e che il sopravvenuto art. 76, comma 1, del  n.  1/2012
detta  un  nuovo  procedimento  di  determinazione   delle   tariffe,
ancorche' richiamando i principi del citato art. 11-novies; 
    b) chiarisca  l'appellante  se  e  quale  e'  il  suo  perdurante
interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. b), del  d.l.
n. 203/2005 quanto alla introduzione dei  commi  10-ter  e  10-quater
nell'art. 10 della l. n. 537/1993; 
    c)  chiariscano  le  parti  se  la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art. 10,  comma  10-bis,  della  l.  n.  537/1993
(introdotto dall'art. 11-novies, comma  1,  lett.  b),  del  d.l.  n.
203/2005), e dunque la soppressione "della maggiorazione del  50  per
cento dei diritti  aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o
partenza nelle ore notturne, di cui alla  legge  5  maggio  1976,  n.
324", e quale e' la misura della minore entrata subita; 
    d) chiariscano le parti se, e per quali  anni,  a  decorrere  dal
2005, e fino al d.m. 21 luglio 2008, la parte appellante ha subito la
non applicazione dell'adeguamento delle tariffe aeroportuali al tasso
di inflazione, ai sensi dell'art. 11-novies, comma  2,  del  d.l.  n.
203/2005, e qual e' la misura della minore entrata subita; 
    e)  chiariscano  le  parti  se  la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art. 11-decies, comma 2, del  d.l.  n.  203/2005,
quanto alla decurtazione del 10% per mancata adozione del sistema  di
contabilita' analitica e quantifichino la minore entrata  che  ne  e'
derivata; 
    f) chiarisca la parte appellante quale e' il danno che le  deriva
dall'applicazione dell'art. 11-decies del  d.l.  n.  203/2005  quanto
alla decurtazione dei diritti  aeroportuali  nella  misura  del  75%,
sembrando dal sistema normativo -  ad  un  primo  esame  -  che  tale
decurtazione trova una compensazione nella  corrispondente  riduzione
del 75% del canone concessorio; 
    g) chiarisca la parte appellante quale e' il pregiudizio  che  le
deriva   dall'applicazione   degli   artt.   11-sexies,   11-septies,
11-octies,  11-undecies,  11-duodecies  del  d.l.  n.  203/2005,  che
vengono  contestati,  non  avendo  le  parti  formulato   sul   punto
specifiche deduzioni; 
    h) in applicazione del principio di  collaborazione  processuale,
chiariscano le parti quale e' - sulla base delle loro conoscenze - il
regime di determinazione dei diritti aeroportuali negli  altri  Paesi
europei, in particolare se vi e' una determinazione per legge, ovvero
sulla base di provvedimenti amministrativi o  da  parte  dei  singoli
gestori  aeroportuali,  nonche'  specifichino  se  e'   prevista   la
maggiorazione  dei  diritti  per  i  voli  notturni  e  l'adeguamento
periodico al tasso di inflazione; 
    i) chiariscano il Ministero delle infrastrutture  e  trasporti  e
l'ENAC se pende un procedimento presso la Commissione europea  ovvero
il Consiglio, per la verifica della natura  di  aiuto  di  Stato  dei
benefici disposti dalle disposizioni sopra richiamate, e dunque della
sua compatibilita' col diritto dell'Unione Europea, attivato ai sensi
dell'art. 10 reg. CE n. 659/1999, e se lo Stato italiano  ha  o  meno
ritenuto, medio tempore, di attivare il procedimento di cui  all'art.
108, parr. 1 e 2, del TFUE, e di  cui  all'art.  2  del  reg.  CE  n.
659/1999; 
    l) producano le parti la sentenza del Tribunale  di  primo  della
Unione Europea 29 settembre 2011, nella  causa  T-442/2007,  che  non
risulta ad oggi pubblicata sul  sito  CURIA  dell'Unione  Europea,  e
forniscano notizie sull'andamento del giudizio di  appello  che,  dal
medesimo  sito  CURIA,  risulta  proposto  avverso  la  sentenza  del
Tribunale (v. il giudizio  C-615/11,  pendente  presso  la  Corte  di
Giustizia); 
    m) chiariscano la parte appellante, l'ENAC e il  Ministero  delle
infrastrutture  se  la  societa'  appellante  ha  o  no  la  gestione
aeroportuale totale. 
    Successivamente   al   deposito   dell'adempimento   istruttorio,
ciascuna perde ha  un  termine  di  venti  giorni  per  controdedurre
puntualmente alla deduzioni delle  altre  parti;  in  particolare  il
Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'ENAC sono  onerati  di
controdedurre puntualmente alle  deduzioni  di  parte  appellante  in
ordine a quanto richiesto alle lettere a), b), f), g). 
    11. E' inoltre  opportuno,  in  via  istruttoria,  chiedere  alla
Commissione europea, ai sensi del par. 3.1. della  sua  Comunicazione
relativa all'applicazione della normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato  da  parte  dei  giudici  nazionali  (del  9  aprile  2009   n.
2009/C85/01),  se  pende   un   procedimento   presso   la   medesima
Commissione, per la verifica della natura di  aiuto  di  Stato  delle
disposizioni legislative sopra indicate, e della  sua  compatibilita'
con le disposizioni dell'Unione Europea, attivato ai sensi  dell'art.
10 reg. CE n. 659/1999, ovvero ai sensi dell'art. 108, parr. 1  e  2,
del TFUE e dell'art. 2 del reg. CE n. 659/1999. 
    12. E' inoltre opportuno chiedere alla  Commissione  europea,  ai
sensi del par: 3.2. della sopra indicata Comunicazione, un parere  in
ordine al 'se'  la  disciplina  nazionale  -  che  ha  condotto  alla
proposizione del presente giudizio - configuri o  meno  un  aiuto  di
Stato al settore del trasporto aereo e  in  particolare  al  maggiore
vettore nazionale, e, in caso affermativo, se si tratti di aiuto  che
rientri in regimi di deroga o comunque autorizzabile. 
    A tal fine osserva il Collegio che - ad un primo  esame -  sembra
irrilevante la qualificazione dei diritti aeroportuali in termini  di
tassa o di corrispettivo, questione peraltro risolta  dall'evoluzione
del quadro normativo nel secondo senso (dall'art. 39-bis del d.l.  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge  29  novembre  2007,  n.
222: sul punto, v. Cass., Sez. un. , 10 gennaio 2008, n. 379), attesa
la nozione lata di aiuto di Stato che puo'  avvenire  con  molteplici
modalita', ivi  compresi  sgravi  fiscali  e  riduzioni  di  costi  e
corrispettivi. 
    Invero, ai sensi dell'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE,  applicabile
ratione temporis), "Salvo  deroghe  contemplate  dai  trattati,  sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui  incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune  produzioni,  falsino  o  minaccino  di  falsare  la
concorrenza". 
    La  nozione  di   aiuto   comprende   pertanto   ogni   vantaggio
economicamente apprezzabile attribuito ad  un'impresa  attraverso  un
intervento  pubblico,  vantaggio  che  altrimenti  non   si   sarebbe
realizzato. 
    Sicche' rientrano nella nozione non solo le  sovvenzioni  palesi,
ma  anche  disposizioni  che  comportino  una  riduzione  di   costi,
un'agevolazione fiscale, una tariffa preferenziale, etc. 
    Cinque sono gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato: 
    in primo luogo,  deve  trattarsi  di  intervento  dello  Stato  o
effettuato mediante risorse statali; 
    in secondo luogo,  tale  intervento  deve  poter  incidere  sugli
scambi fra Stati membri; 
    in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; 
    in  quarto  luogo,  deve  falsare  o  minacciare  di  falsare  la
concorrenza (C. giust. CE 24 luglio  2003  C-280/00,  Altmark,  punto
75); 
    in quinto luogo, la misura deve essere selettiva, nel  senso  che
favorisce solo alcune imprese o  produzioni  e  non  costituisce  una
misura di carattere e portata generali (C. giust. CE, 29 giugno  1999
C-256/97, DMT; C. giust. CE, 13 febbraio 2003 C-409/2000,  Spagna  c.
Commissione; C. giust. CE 1° dicembre 1998 C-200/97, Ecotrade). 
    La forma  dell'aiuto  e'  indifferente,  potendo  l'atto  che  lo
dispone  assumere  sia  la  veste  di  una  legge  che  di  un   atto
amministrativo, o anche di un atto privatistico. Rileva  al  riguardo
il Collegio che - ad un primo esame - l'art. 11-decies  del  d.l.  n.
203/2005 sembrerebbe configurare un aiuto di Stato in quanto: 
    e' prevista una riduzione delle tariffe aeroportuali, che avviene
in definitiva  con  risorse  statali,  atteso  che  e'  prevista  una
riduzione  del  75%  della   misura   dei   canoni   di   concessione
aeroportuale, e che a tale minore entrata si fa  fronte  con  risorse
statali ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, d.l. n. 203/2005; inoltre
e' prevista una riduzione  delle  tariffe  per  voli  notturni  e  il
mancato adeguamento periodico delle tariffe al tasso  di  inflazione;
tali misure gravano sui gestori aeroportuali,  senza  carico  per  lo
Stato, ma  integrano  una  riduzione  tariffaria  che  avvantaggia  i
vettori aerei; 
    tale intervento e' idoneo a incidere sugli scambi tra  gli  Stati
membri, atteso  che  incentiva  i  vettori  aerei  a  utilizzare  gli
aeroporti  italiani,  le  cui  tariffe   diventano   comparativamente
appetibili rispetto a quelle degli aeroporti di  aliti  Paesi  membri
dell'UE; 
    tale intervento arreca un vantaggio ai vettori aerei,  risultando
da calcoli dell'ENAC che una parte consistente  della  riduzione  dei
diritti aeroportuali va a vantaggio dei vettori aerei; 
    l'intervento  falsa,  o  quanto  meno  minaccia  di  falsare   la
concorrenza, sia potendo rendere  preferenziale  il  trasporto  aereo
rispetto  alle  altre  forare  di  trasporto  (terrestre,  marittimo,
ferroviario), sia  potendo  rendere  preferenziale  l'utilizzo  degli
aeroporti italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei; 
    e' dubbio se la misura possa o meno essere considerata  selettiva
alla luce del diritto dell'Unione Europeo, atteso che se, da un lato,
la misura avvantaggia tutti i vettori aerei, dall'altro lato e',  per
un verso, acclarato che il maggior vantaggio e' per i  vettori  aerei
nazionali, e segnatamente la compagnia Alitalia  che  era,  all'epoca
dei fatti, il maggior vettore aereo nazionale, e considerato che, per
altro verso, la misura avvantaggia  il  solo  settore  del  trasporto
aereo, discriminando i settori del trasporto terrestre,  ferroviario,
marittimo. 
    Sotto tale profilo, va  acquisito  il  parere  della  Commissione
europea nei termini seguenti: 
    se  osti  alla  corretta  applicazione  del  diritto  dell'Unione
Europea, e segnatamente della disciplina degli aiuti di Stato  (artt.
107 e ss., TFUE, e regolamenti attuativi),  e  integri  un  aiuto  di
Stato  illegale,  la  previsione  dell'art.  11-decies  del  d.l.  n.
203/2005, sotto il profilo che  prevede  una  riduzione  dei  diritti
aeroportuali nella misura del 75% compensata  da  una  riduzione  del
canone concessorio del 75%, cosi' facendosi fronte alla riduzione dei
diritti aeroportuali a carico del bilancio statale  (art.  12,  comma
1-bis, del d.l. n. 203/2005), con vantaggio per i vettori aerei e con
maggiore vantaggio per i vettori aerei nazionali, e  segnatamente  la
societa' Alitalia quale maggior vettore aereo nazionale,  atteso  che
la misura incentiva solo il settore del trasporto aereo e  non  altre
forme di trasporto e relativi operatoti economici; 
    se  osti  alla  corretta  applicazione  del  diritto  dell'Unione
Europea, e segnatamente della disciplina degli aiuti di Stato  (artt.
107 e ss., TFUE, e regolamenti attuativi),  e  integri  un  aiuto  di
Stato illegale alla  luce  del  diritto  dell'Unione,  la  previsione
dell'art. 11-novies del d.l. n. 203/2005 sotto il profilo che prevede
una riduzione delle  tariffe  aeroportuali  per  i  voli  notturni  e
l'abolizione dell'adeguamento periodico delle  tariffe  al  tasso  di
inflazione,  misura  che  non  grava  sullo  Stato  ma  sui   gestori
aeroportuali. 
    13. Per le ragioni che precedono, la Sezione  ordina  alle  parti
gli  adempimenti  sopra  indicati  e  dispone  che,  a   cura   della
Segreteria, seguano gli incombenti indicati nel dispositivo. 
    La definizione del secondo  grado  del  giudizio  viene  rinviata
all'udienza del 27 novembre 2012. 
    Fermo restando che le osservazioni poste a  base  della  presente
ordinanza non implicano  nessuna  statuizione  definitiva,  dovendosi
intendere solo strumentali ad acquisire  gli  elementi  necessari  ai
fini della decisione, la Sezione si riserva ogni statuizione in rito,
in merito e in ordine alle spese, con la sentenza definitiva." 
    11. Le parti hanno provveduto,  per  l'udienza  del  27  novembre
2012, ai richiesti adempimenti istruttori come segue: 
    la societa' appellante in  data  26  luglio  2012  ha  depositato
memoria  e  documentazione,  nonche',  in  data   5   ottobre   2012,
controdeduzioni in relazione alla produzione documentale dell'ENAC  e
a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  in  data  8
agosto 2012 ha depositato deduzioni e documentazione; 
    l'ENAC  in  data  2  agosto  2012  ha  depositato   deduzioni   e
documentazione. 
    11.1. La  Commissione  europea,  con  nota  del  19  luglio  2012
pervenuta il 3 agosto 2012 ha comunicato che la  Commissione  non  ha
casi  pendenti  aventi  ad  oggetto  le  disposizioni  normative   in
contestazione nei presenti giudizi. 
    Con la stessa nota la Commissione  ha  informato  che  "adottera'
ogni  iniziativa  al  fine  di  rispondere  alla  seconda   richiesta
formulata in base alla sezione 3.2. della citata Comunicazione  entro
il termine indicato di quattro mesi dal ricevimento della stessa" (la
richiesta risulta registrata dai servizi della Commissione in data 27
giugno 2012). 
    11.2.  Peraltro  il  parere  della  Commissione  europea  non  e'
pervenuto in tempo utile per l'udienza del 27 novembre 2012. 
    La causa e' stata pertanto rinviata all'udienza  del  29  gennaio
2013 e poi ulteriormente differita all'udienza del 12 febbraio 2013. 
    Il parere della Commissione europea, datato 30 novembre 2012,  e'
poi pervenuto in data 12 dicembre 2012. 
    11.3. La  causa  e'  passata  in  decisione  all'udienza  del  12
febbraio 2013. 
    12. Il Collegio  rileva  anzitutto  che  l'atto  di  riassunzione
dell'appello nei  confronti  di  Alitalia  e'  stato  tempestivamente
notificato e depositato, e che esso contiene,  ad  abundantiam,  (non
essendo prescritto dall'art.  80,  comma  3,  c.p.a.),  l'istanza  di
fissazione della nuova udienza di merito. 
    L'atto di riassunzione risulta notificato sia  nel  domicilio  di
Alitalia eletto  per  il  giudizio,  presso  l'avv.  Mole',  sia  nel
domicilio reale dell'Amministratore straordinario. 
    In ogni caso e' avvenuta la costituzione in giudizio di  Alitalia
in persona dell'Amministratore straordinario, per  l'udienza  del  27
novembre 2012, costituzione accompagnata da  istanza  di  rinvio  per
articolare difese. 
    13. Proseguendo nell'ordine logico delle questioni  va  esaminata
l'eccezione di improcedibilita' dell'appello incidentale per  mancata
costituzione dell'appellante incidentale a seguito della interruzione
e riassunzione del processo. 
    14. L'eccezione e' infondata. 
    Si deve infatti ritenere che la riassunzione fatta da  una  delle
parti (nella specie l'appellante principale) rimette in vita l'intero
processo, anche quanto alle domande delle altre parti. 
    Pertanto,  il   difetto   di   costituzione   dell'amministratore
straordinario di Alitalia, dopo la notifica della  riassunzione,  non
rende improcedibile l'appello incidentale di Alitalia. 
    15. L'appello incidentale e' stato proposto in  via  subordinata,
per il caso di ritenuta fondatezza dell'appello principale,  ma  esso
sottopone  una  questione   rilevabile   d'ufficio,   inerente   alla
legittimazione attiva, e pertanto  nell'ordine  logico  va  esaminato
prima dell'appello principale. 
    15.1. Si assume che la societa' ricorrente in primo grado  e  ora
appellante non ha dimostrato la propria legittimazione attiva,  e  in
particolare la propria qualita' di societa' di gestione  aeroportuale
totale. 
    Invero, solo in caso di gestione totale, e non anche di  gestione
parziale e di gestione precaria, spetterebbe al gestore  aeroportuale
l'incasso dei diritti aeroportuali, e dunque potrebbe  profilarsi  la
legittimazione processuale a  contestare  le  nuove  misure  di  tali
diritti. 
    15.2. Il Tar ha disatteso tale eccezione sostenendo che era onere
di Alitalia fornire la prova del difetto di legittimazione attiva. 
    Alitalia  contesta  tale  capo  di  sentenza  osservando  che  la
mancanza di legittimazione attiva e'  rilevabile  d'ufficio,  sicche'
non vi era onere della prova a carico di Alitalia. 
    15.3. L'appello incidentale va disatteso. 
    Sebbene, infatti, le questioni inerenti la legittimazione  attiva
possono essere rilevate ed  esaminate  d'ufficio,  con  quel  che  ne
consegue in ordine ai profili probatori, tuttavia negli atti di causa
vi e' la prova  che  la  societa'  appellante  sia  una  societa'  di
gestione aeroportuale totale. 
    Infatti la nota ENAC 15 settembre 2006 prot. 60600 fa menzione di
una verifica dell'ENAC relativa a  tutti  gli  aeroporti  a  gestione
totale, e in essa si include tra le societa' di gestione aeroportuale
totale anche la odierna appellante. 
    Inoltre a seguito di disposta istruttoria  l'ENAC  ha  confermato
che l'appellante  e'  gestore  aeroportuale  in  regime  di  gestione
totale. 
    16. Superate le  questioni  relative  alla  legittimazione  delle
parti  e  alla  tempestivita'  della  riassunzione,  la  materia  del
contendere  deve  essere  delimitata   alla   luce   della   parziale
dichiarazione  di  sopravvenuto  difetto  di   interesse   presentata
dall'appellante, quanto alle censure di costituzionalita' relative al
mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di  definizione
dei nuovi meccanismi di regolazione  tariffaria  (essendo  sul  punto
gia' intervenuta la Corte cost. con la decisione n.  51/2008),  e  in
relazione  alle  censure  inerenti  l'art.  11-terdecies,   d.l.   n.
203/2005, e  agli  atti  applicativi  in  parte  qua  (royalties  sul
carburante). 
    In relazione a tali censure va dichiarato il sopravvenuto difetto
di interesse. 
    17. Inoltre occorre verificare d'ufficio il perdurante  interesse
alla contestazione delle altre disposizioni  impugnate  del  d.l.  n.
203/2005 e relativi atti applicativi. 
    17.1. Il Collegio ha anzitutto  sottoposto  alle  parti,  con  la
citata ordinanza  istruttoria,  la  questione  della  verifica  della
procedibilita' dell'appello, quanto alle censure  che  riguardano  la
disciplina  "a  regime"  introdotta  dall'art.  11-novies,  comma  1,
lettera a), d.l. n. 203/2005 conv. in l. n. 248/2005. 
    17.2. In particolare,  la  lett.  a)  dell'ordinanza  istruttoria
chiedeva: 
        "a) chiarisca  l'appellante  se  e  quale  e'  il  perdurante
interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. a), del  d.l.
n. 203/2005, che fissa i requisiti a regime di  determinazione  delle
tariffe aeroportuali, se e' vero che la previsione non ha mai trovato
applicazione, e che il sopravvenuto art. 76, comma  1,  del  d.l.  n.
1/2012 detta un nuovo procedimento di determinazione  delle  tariffe,
ancorche' richiamando i principi del citato art. 11-novies" 
    17.3. E' opportuno  ricordare  che  l'art.  11-novies,  comma  1,
lettera a), dettava una  nuova  disciplina  "a  regime"  dei  diritti
aeroportuali e che la  successiva  lett.  b)  e  il  comma  2,  hanno
introdotto una disciplina in parte a regime in  parte  immediatamente
operativa ("Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) il comma 10 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
          «10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e' determinata per i  singoli  aeroporti,  sulla
base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene  altresi'
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra  tre  e
cinque anni, la variazione massima annuale  applicabile  ai  medesimi
diritti  aeroportuali.  La  variazione  e'  determinata  prendendo  a
riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di
recupero della produttivita' assegnato al  gestore  aeroportuale,  la
remunerazione del capitale  investito,  gli  ammortamenti  dei  nuovi
investimenti realizzati con capitale proprio o di credito,  che  sono
stabiliti in contratti di programma stipulati  tra  l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e il  gestore  aeroportuale,  approvati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  iniziale  dei
diritti e  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita'  assegnato
vengono determinati tenendo conto: 
    a) di  un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato  da
societa' di revisione contabile, che  consenta  l'individuazione  dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a  ciascuno  dei  servizi,
regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di  attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
    b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; 
    c) delle esigenze di recupero dei costi, in  base  a  criteri  di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; 
    d)  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi   di   tutela
ambientale; 
    e) di una quota  non  inferiore  al  50  per  cento  del  margine
conseguito dal gestore aeroportuale  in  relazione  allo  svolgimento
nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate»; 
        b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
          «10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei
diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o  partenza  nelle
ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. 
    10-ter. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire
norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per  la
determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti  aventi  un
traffico inferiore a 600.000 unita' di carico,  ciascuna  equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta. 
    10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per
la determinazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di  sicurezza
previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992,  n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1992,  n.
217, nonche' per la determinazione della tassa di  imbarco  e  sbarco
sulle merci trasportate per via aerea in  base  al  decreto-legge  28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
aprile 1974, n. 117». 
    2. Il comma 190 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato"). 
    17.4. La stessa parte appellante, nella  memoria  depositata  per
l'udienza del 29 maggio 2012, ha evidenziato che tale disposizione di
fatto non ha sinora trovato applicazione, in relazione al  suo  comma
1, lettera a), in quanto i meccanismi  di  definizione  tariffaria  a
regime non sono diventati  operativi  nei  confronti  della  societa'
appellante (pag. 5 memoria). 
    Nel frattempo il legislatore ha dettato una nuova disciplina  dei
diritti aeroportuali, negli artt. da 71 a 82, d.l. n.  1/2012,  conv.
in l. n. 14/2012 (recanti recepimento della direttiva 2009/12/CE). 
    Peraltro, l'art. 11-novies, comma  1,  d.l.  n.  203/2005,  lungi
dall'essere stato abrogato, viene espressamente richiamato  dall'art.
76,  comma  1,  d.l.  n.  1/2012,  a  tenore  del  quale   "Al   fine
dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,  l'Autorita'
di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'art.
11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  predispone
specifici modelli tariffati, calibrati sulla base del traffico  annuo
di movimenti passeggeri registrato,  al  fine  di  assicurare  che  i
diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai  principi
di cui all'art. 80, comma 1". 
    17.5. Peraltro, nella memoria depositata  per  l'udienza  del  27
novembre 2012, a seguito della citata  ordinanza  istruttoria,  parte
appellante sostiene di avere un perdurante interesse a tale  censura,
perche' sebbene  essa  non  abbia  ancora  stipulato  con  l'ENAC  il
contratto di programma, tuttavia la previsione in commento  e'  stata
il riferimento normativo principale in base  al  quale  l'ENAC  e  le
altre amministrazioni competenti  hanno  definito,  nel  corso  degli
anni, il contenuto dei contratti di programma  sinora  stipulati  con
altre concessionarie della gestione aeroportuale totale (aeroporti di
Pisa, Bari, Brindisi, Bologna). 
    Vi sarebbe percio' l'interesse dell'appellante a contestare  tale
disposizione, che viene ritenuta da essa frutto di un intervento  del
legislatore palesemente  sbilanciato  a  favore  della  compagnia  di
bandiera (in particolare il meccanismo previsto dall'art.  10,  comma
10, l. n.  537/1993,  come  modificato  dal  citato  art.  11-novies,
dell'abbattimento   dei    diritti    aeroportuali    nella    misura
corrispondente al 50% del margine commerciale conseguito dal  gestore
aeroportuale in relazione allo  svolgimento  nell'ambito  del  sedime
aeroportuale di attivita'  non  regolamentate,  c.d.,  single  till),
anche se non e' stato ancora stipulato  il  contratto  di  programma,
attesa anche la previsione transitoria di cui all'art.  22,  d.l.  n.
5/2012, conv. in l. n. 35/2012, sopravvenuto nel corso  del  giudizio
di appello. 
    17.6. Il Collegio condivide le deduzioni di  parte  appellante  e
ritiene  che  perduri  l'interesse  a  contestare  il   citato   art.
11-novies, comma 1, lett. a), d.l. n. 203/2005. 
    E' vero che tale disciplina non ha sinora avuto applicazione  nei
confronti dell'appellante. 
    E' tuttavia vero che e' in corso il procedimento per  la  stipula
del contratto di programma e che ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.l.
n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012, sopravvenuto nel corso del giudizio
di appello: "il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia  di
diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da  71  a  82,  del
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78
(56), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
102. Tali procedure devono  concludersi  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2012 e, comunque,  la  durata  dei  contratti  di  programma
stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria  in  materia  e  dei
rispettivi modelli tariffari". 
    Pertanto l'art. 76, comma 1, d.l. n.  1/2012,  che  a  sua  volta
richiama i criteri di cui al citato art. 11-novies d.l. n.  203/2005,
facendoli propri, non e' direttamente  e  immediatamente  applicabile
allo  stipulando  contratto  di  programma,  che  restera'   regolato
direttamente dal citato art. 11-novies. 
    Sicche' restano attuali le censure relative  al  procedimento  di
conversione in legge del d.l. a 203/2005 quanto  all'art.  11-novies,
comma 1, lett. a). 
    18. Con la lett. b) dell'ordinanza istruttoria si chiedeva: 
        "b) chiarisca l'appellante se e quale e'  il  suo  perdurante
interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. b), del  d.l.
n. 203/2005 quanto alla introduzione dei  commi  10-ter  e  10-quater
nell'art. 10 della l. n. 537/1993" 
    18.1. Parte appellante, a seguito della ordinanza istruttoria, ha
dedotto: 
    di non avere interesse a contestare il comma 10-ter dell'art. 10,
l. n. 537/1993; 
    di avere interesse a contestare il comma 10-quater dell'art.  10,
l. n. 537/1993, perche' esso estende anche  ai  corrispettivi  per  i
servizi di sicurezza e per la determinazione della tassa di imbarco e
sbarco sulle merci  trasportate  per  via  aerea  la  metodologia  di
determinazione a regime dei diritti aeroportuali prevista  dal  comma
10 dell'art. 10,  l.  n.  537/1993  ivi  compreso  il  non  condiviso
meccanismo del single till. 
    18.2. Pertanto va dichiarato il difetto di interesse a contestare
l'art. 11-novies, comma 1, lettera b) in relazione alla  introduzione
del commi 10-ter nell'art. 10, l. n. 537/1993 mentre va dichiarato il
perdurante interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1,  lettera
b) in relazione alla introduzione del comma 10-quater  nell'art.  10,
l. n. 537/1993. 
    19. Con la lett. c) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        "c) chiariscano le parti se la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art. 10,  comma  10-bis,  della  l.  n.  537/1993
(introdotto dall'art. 11-novies, comma  1,  lett.  b),  del  d.l.  n.
203/2005), e dunque la soppressione "della maggiorazione del  50  per
cento dei diritti  aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o
partenza nelle ore notturne, di cui alla  legge  5  maggio  1976,  n.
324", e quale e' la misura della minore entrata subita" 
    19.1. Dalla eseguita istruttoria risulta  che  la  previsione  e'
stata applicata con immediatezza  e  ha  leso  l'interesse  di  parte
appellante, che  non  ha  percepito  maggiorazioni  per  l'approdo  e
partenza nelle ore notturne. 
    Pertanto perdura l'interesse a contestare l'art. 11-novies, comma
1, lettera b), quanto all'introduzione nell'art. 10, l. n.  537/1993,
del comma 10-bis, a tenore del quale "E' soppressa  la  maggiorazione
del 50 per cento dei  diritti  aeroportuali  applicata  nei  casi  di
approdo o parvenza nelle ore notturne, di cui  alla  legge  5  maggio
1976, n. 324". 
    19.2. Parte appellante ha dedotto e documentato  di  aver  subito
tale soppressione e ha fornito prospetti di calcolo del danno subito,
quantificato o in euro 2.252.566 (pari al differenziale tra i diritti
di  approdo  e  partenza  applicati  nel  periodo  di  riferimento  e
l'ammontare dei medesimi diritti  maggiorati  del  50%),  o  in  euro
2.570.316 se si calcola il tasso di inflazione cumulato. 
    19.3. Il Ministero delle infrastrutture e  trasporti  ha  dedotto
che la parte appellante ha subito la soppressione della maggiorazione
del 50% dei diritti aeroportuali in caso di approdo e partenza  nelle
ore notturne. 
    19.4. L'ENAC ha confermato tale circostanza esplicando, peraltro,
in dettaglio, le ragioni dell'intervento normativo soppressivo,  come
segue: 
    nei mesi anteriori la l. n. 248/2005 si era aperta  una  diatriba
tra vettori aerei e societa' di gestione aeroportuale; 
    in  particolare  l'IBAR,   associazione   rappresentativa   delle
Compagnie aeree nazionali  e  estere  operanti  in  Italia,  riteneva
illegittima l'applicazione di tale maggiorazione in quanto  correlata
esclusivamente   all'utilizzazione   notturna   degli   impianti   di
illuminazione  pista,  in  alcuni  casi  gestiti  dalle  societa'  di
gestione aeroportuale, in altri casi direttamente dall'ENAV; 
    l'ufficio legislativo del Ministero  infrastrutture  e  trasporti
con  nota  24  maggio  2005  prot.  9678/506/1  ha  ritenuto  che  la
maggiorazione in parola non trovasse giustificazione e non  derivasse
dall'utilizzo degli  impianti  luminosi  di  pista,  aggiungendo  che
l'incompleta adozione di un  sistema  di  contabilita'  analitica  da
parte dei gestori aeroportuali non consentisse di individuare i costi
effettivi dell'imbarco e sbarco in ore notturne; 
    in tale contesto la l.  n.  248/2005  ha  previsto  la  integrale
soppressione di tale maggiorazione. 
    Aggiunge l'ENAC che i gestori  aeroportuali,  tra  cui  l'odierna
appellante,  avrebbero  di  fatto  mantenuto  la   maggiorazione   in
questione sotto diversa denominazione. Pertanto l'ENAC, con  nota  22
giugno 2010 prot. 0066086 ha invitato le societa' che ancora  non  si
erano adeguate "a sospendere con immediatezza qualunque  fatturazione
che reintroduca surrettiziamente la maggiorazione  notturna  abrogata
dal 2006". 
    Per l'effetto l'appellante odierna ha provveduto  a  stornare  ai
vettori aerei gli importi fatturati "a copertura dei costi  sostenuti
per l'operativita' notturna delle infrastrutture aeroportuali". 
    L'ENAC  ha  inoltre  dichiarato  di  non  essere  in   grado   di
quantificare  la  misura  della  minor  entrata  subita  dal  gestore
aeroportuale,  e  che  comunque  non  sarebbero  ipotizzabili   stime
attendibili di tale dato. 
    20. Con la lett. d) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        "chiariscano le parti se, e per quali anni, a  decorrere  dal
2005, e fino al d.m. 21 luglio 2008, la parte appellante ha subito la
non applicazione dall'adeguamento delle tariffe aeroportuali al tasso
di inflazione, ai sensi dell'art. 11-novies, comma  2,  del  d.l.  n.
203/2005, e qual e' la misura della minore entrata subita". 
    20.1. Ad avviso del collegio perdura l'interesse a contestare  il
comma 2, dell'art. 11-novies, a tenore del quale "2.  Il  comma  190,
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  abrogato",  che
sussiste per gli anni 2006, 2007 e 2008. 
    20.2.  Tale  previsione  ha  abrogato   con   effetto   immediato
l'adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione. 
    Tale meccanismo di adeguamento e'  stato  reintrodotto  dall'art.
21-bis, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio  2008,
n. 31 (a tenore del quale "fino all'emanazione dei decreti di cui  al
comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  come  da
ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-novies  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31  dicembre  2008,  il
Ministro   dei   trasporti    provvede,    con    proprio    decreto,
all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali"). 
    Tale previsione e' stata attuata con il d.m. 21 luglio 2008 e con
successivi decreti, che  hanno  adeguato  i  diritti  aeroportuali  -
decurtati del valore del 75% del canone concessorio  -  al  tasso  di
inflazione programmato nel DPEF, a partire dall'anno 2008. 
    E'  evidente  che  il  meccanismo  di  adeguamento  al  tasso  di
inflazione e' stato si' reintrodotto ma con soluzione di continuita',
sicche' non vi e' stato adeguamento al tasso di  inflazione  per  gli
anni 2006,  2007,  2008.  Pertanto  l'interesse  al  ricorso  perdura
limitatamente a tale periodo temporale. 
    20.3. La disposta istruttoria conferma tale conclusione. 
    A seguito della disposta istruttoria parte appellante ha chiarito
di aver subito il mancato  adeguamento  delle  tariffe  al  tasso  di
inflazione,  fino  all'art.  21-bis,  d.l.  n.   248/2007,   che   ha
reintrodotto l'adeguamento, e relativi decreti attuativi. 
    Aggiunge, per incidens, l'appellante che nemmeno i d.m. attuativi
del d.l. n. 248/2007 avrebbero riconosciuto il  corretto  adeguamento
al tasso di inflazione, in  quanto  non  si  e'  tenuto  conto  della
inflazione maturata negli  anni  precedenti  e  non  riconosciuta  al
gestore aeroportuale, vale a dire che non  si  e'  tenuto  conto  del
tasso di inflazione cumulato. 
    Quanto alla quantificazione della minore entrata subita,  osserva
l'appellante che l'ultimo adeguamento inflattivo risale al 2000 (d.m.
14 novembre  2000),  sicche'  il  tasso  di  inflazione  cumulato  da
applicarsi ai diritti aeroportuali nel 2006 sarebbe  pari  al  10,21%
nel 2006, al 12,41% nel 2007 e al 14,32% nel 2008. 
    Per quantificare la minore entrata l'appellante  deduce  di  aver
applicato il tasso di  inflazione  programmato  cumulato  ai  diritti
aeroportuali  di  approdo  e  partenza,  sosta  e  ricovero,  imbarco
passeggeri, dal 1° gennaio 2006 al 19 novembre 2008 (data di  entrata
in vigore del  d.m.  21  luglio  2008  che  ha  nuovamente  anche  se
parzialmente   adeguato   i   diritti   aeroportuali   all'inflazione
programmata). Il differenziale tra quanto percepito e quanto  avrebbe
dovuto  essere  percepito  ammonterebbe  a  euro   3.054.931,   oltre
interessi e rivalutazione monetaria. 
    20.4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha confermato
che: 
    dal 2005 e fino al d.m. 21 luglio 2008 n. 79 parte appellante non
ha ricevuto  l'adeguamento  dei  diritti  aeroportuali  al  tasso  di
inflazione; 
    l'ultimo aggiornamento  era  stato  effettuato  con  il  d.m.  14
novembre 2000. 
    20.5. L'ENAC conferma le circostanze, e  in  particolare  che  il
mancato adeguamento inflattivo riguarda gli anni  2006,  2007,  2008,
spiegando tuttavia la ragione dell'intervento normativo abrogativo in
base alla considerazione che l'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
sarebbe anacronistico attesa la finalita' legislativa di  incentivare
i  gestori  aeroportuali  ad  adottare  un  sistema  di  contabilita'
analitica. 
    L'ENAC ha fornito una stima approssimativa dei mancati  introiti,
non disponendo dei dati per  effettuare  il  calcolo  in  termini  di
traffico, in  base  alla  quale  l'appellante  Aeroporti  di  Firenze
avrebbe subito per gli anni 2006,  2007,  2008  un  mancato  introito
rispettivamente di euro 250.005, 487.932, 658.163. 
    21. Con la lett. e) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        "chiariscano le  parti  se  la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art. 11-decies, comma 2, del  d.l.  n.  203/2005,
quanto alla decurtazione del 10% per mancata adozione del sistema  di
contabilita' analitica e quantifichino la minore entrata  che  ne  e'
derivata" 
    21.1. Parte appellante ha chiarito di aver adottato un sistema di
contabilita' analitica e di non aver pertanto subito la  decurtazione
in questione. 
    21.2.  La  circostanza  e'   confermata   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti e dall'ENAC: 
    21.3. Si deve percio' affermare che la parte  appellante  non  ha
interesse a contestare la previsione in commento dalla quale  non  ha
ricevuto alcun danno. 
    22. Con la lett. f) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        "chiarisca la parte appellante  quale  e'  il  danno  che  le
deriva dall'applicazione dell'art. 11-decies  del  d.l.  n.  203/2005
quanto alla decurtazione dei diritti aeroportuali  nella  misura  del
75%, sembrando dal sistema normativo - ad un primo esame -  che  tale
decurtazione trova una compensazione nella  corrispondente  riduzione
del 75% del canone concessorio". 
    22.1. Parte appellante a seguito di tale istruttoria  ha  dedotto
che "essendo decorsi diversi  anni  dalla  proposizione  del  ricorso
introduttivo si ritiene di poter affermare che  la  decurtazione  dei
diritti aeroportuali nella misura del 75% del canone concessorio  non
ha  arrecato  all'odierna   ricorrente   alcun   danno,   in   quanto
effettivamente  compensata  dalla  riduzione   del   canone   versato
all'ENAC". 
    Sotto  tale  profilo  si  rivela  contraddittorio  quanto  invece
affermato  dalla  parte  appellante  nella  memoria  depositata   per
l'udienza 12 febbraio 2013, in cui afferma che la circostanza che non
ha subito danno non farebbe venir meno il suo interesse a ottenere la
declaratoria di illegittimita' di una legge che  sarebbe  palesemente
un aiuto di Stato a favore di Alitalia. 
    22.2. Si deve  pertanto  affermare  il  sopravvenuto  difetto  di
interesse a contestare l'art. 11-decies, comma 1. 
    Questo comporta l'assorbimento della questione nel merito, che ha
formato oggetto di quesito del  Collegio  alla  Commissione.  A  tale
quesito la Commissione ha risposto (con  la  nota  30  novembre  2012
pervenuta il 12 dicembre 2012) che "sulla base degli elementi  a  sua
disposizione,  quali   richiamati   nella   presente   risposta,   la
Commissione ritiene che le disposizioni dell'art.  11-decies  possono
configurarsi quali aiuti di Stato in favore delle compagnie aeree che
hanno utilizzato gli aeroporti italiani nel periodo di vigenza  della
norma. Tuttavia la Commissione sottolinea nuovamente che la Corte  di
giustizia e' l'autorita' competente ad interpretare in ultima istanza
le disposizione dei trattati ai sensi dell'art. 267 TFUE". 
    La circostanza che l'art. 11-decies configura, verosimilmente, ad
avviso della Commissione europea, un non consentito  aiuto  di  Stato
(tuttavia  non  risulta  che  la  Commissione  abbia  contestato   la
circostanza allo Stato  italiano),  non  e'  rilevante  nel  presente
giudizio, che non e' una giurisdizione di diritto  oggettivo,  e  nel
quale il Collegio non puo'  sindacare  la  portata  del  citato  art.
11-decies in difetto di un interesse concreto e  attuale  in  capo  a
parte appellante. Tuttavia, stante  il  ragionevole  dubbio  che  una
disposizione  di  legge  statale  configuri   un   aiuto   di   Stato
illegittimo, il Collegio ritiene doveroso fare  una  segnalazione  al
Governo, per quanto di competenza, con  trasmissione  della  presente
decisione e della nota 30 novembre 2012 della Commissione europea. 
    23. Con la lett. g) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        "chiarisca la parte appellante quale e' il pregiudizio che le
deriva   dall'applicazione   degli   artt.   11-sexies,   11-septies,
11-octies,  11-undecies,  11-duodecies  del  d.l.  n.  203/2005,  che
vengono  contestati,  non  avendo  le  parti  formulato   sul   punto
specifiche deduzioni". 
    23.1. Parte  appellante  ha  dedotto  di  non  aver  interesse  a
contestare tali disposizioni. 
    23.2. Si deve  pertanto  affermare  il  difetto  di  interesse  a
contestare gli artt. 11-sexies, 11-septies,  11-octies,  11-undecies,
11-duodecies del d.l. n. 203/2005. 
    Sul difetto parziale di interesse 
    24.  In  conclusione  va  affermato  il  difetto   originario   o
sopravvenuto dell'appellante a contestare, in relazione  al  d.l.  n.
203/2005: 
    l'art. 11-novies comma 1, lett. b) in relazione alla introduzione
del comma 10-ter nell'art. 10, l. n. 537/1993; 
    l'art. 11-decies, comma 1; 
    l'art. 11-decies, comma 2; 
    l'art. 11-terdecies; 
    gli      artt.      11-sexies,       11-septies,       11-octies,
11-undecies,11-duodecies. 
    Perdura invece l'interesse a contestare: 
    l'art. 11-novies, comma 1, lett. a); 
    l'art.  11-novies,  comma  1,  lett.   b)   in   relazione   alla
introduzione del comma 10-bis nell'art. 10, l. n. 537/1993; 
    l'art.  11-novies,  comma  1,  lett.   b)   in   relazione   alla
introduzione del comma 10-quater nell'art. 10, l. n. 537/1993; 
    l'art. 11-novies, comma 2. 
    25. Sull'aiuto di Stato 
    25.1. Si e' gia' esposto che difetta l'interesse  dell'appellante
a contestare l'art. 11-decies, d.l. n. 203/2005 e  che  pertanto  non
rileva che, ad avviso della Commissione europea (nota del 30  ottobre
2012) esso sembra configurare un non consentito aiuto di Stato, fatti
salvi gli eventuali provvedimenti di competenza  del  Governo  e  del
Parlamento italiani. 
    25.2. Residua  la  questione  se  configuri  un  aiuto  di  Stato
illegale l'art. 11-novies, d.l. n. 203/2005. 
    A tal fine  sembra  irrilevante  la  qualificazione  dei  diritti
aeroportuali in  termini  di  tassa  o  di  corrispettivo,  questione
peraltro risolta dall'evoluzione del  quadro  normativo  nel  secondo
senso (art. 39-bis, d.l. 1° ottobre 2007  n.  159,  conv.  in  l.  29
novembre 2007 n. 222; Cass., sez. un. ,  10  gennaio  2008  n.  379),
attesa la nozione lata di  aiuto  di  Stato  che  puo'  avvenire  con
molteplici modalita', ivi compresi  sgravi  fiscali  e  riduzioni  di
costi e corrispettivi. 
    25.3. Invero, ai sensi  dell'art.  107  TFUE  (ex  art.  87  TCE,
applicabile  ratione  temporis)  "Salvo   deroghe   contemplate   dai
trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura  in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi  dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto  qualsiasi  forma  che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino  di
falsare la concorrenza". 
    La  nozione  di   aiuto   comprende   pertanto   ogni   vantaggio
economicamente apprezzabile attribuito ad  un'impresa  attraverso  un
intervento  pubblico,  vantaggio  che  altrimenti  non   si   sarebbe
realizzato. 
    Sicche' rientrano nella nozione non solo le  sovvenzioni  palesi,
ma anche una riduzione di costi, un'agevolazione fiscale, una tariffa
preferenziale, etc. 
    Cinque sono gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato: 
    in primo  luogo  deve  trattarsi  di  intervento  dello  Stato  o
effettuato mediante risorse statali; 
    in secondo luogo tale intervento deve poter incidere sugli scambi
tra Stati membri; 
    in terzo luogo deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; 
    in  quarto  luogo  deve  falsare  o  minacciare  di  falsare   la
concorrenza (C. giust. CE 24 luglio  2003  C-280/00,  Altmark,  punto
75); 
    in quinto luogo, la misura deve essere selettiva, nel  senso  che
favorisce solo alcune imprese o  produzioni  e  non  costituisce  una
misura di carattere e portata generali (C. giust. CE, 29 giugno  1999
C256/97, DMT; C. giust. CE, 13 febbraio 2003  C-409/2000,  Spagna  c.
Commissione; C. giust. CE 1 dicembre 1998 C-200/97, Ecotrade). 
    La forma  dell'aiuto  e'  indifferente,  potendo  l'atto  che  lo
dispone  assumere  sia  la  veste  di  una  legge  che  di  un   atto
amministrativo, che di un atto privatistico. 
    25.4. La Sezione ha gia' sottoposto alla Commissione europea  una
richiesta di parere, in relazione  all'art.  11-novies  citato,  cosi
formulata: "se osti alla mirata applicazione del diritto comunitario,
e segnatamente della disciplina degli aiuti di  Stato  (artt.  107  e
ss., TFUE, e regolamenti attuativi), e  integri  un  aiuto  di  Stato
illegale, la previsione dell'art. 11-novies, d.l. n.  203/2005  sotto
il profilo che prude una riduzione delle tariffe aeroportuali  per  i
voli notturni e l'abolizione dell'adeguamento delle tariffe al  tasso
di inflazione, misura che  non  grava  sullo  Stato  ma  sui  gestori
aeroportuali". 
    25.5. La Commissione  europea,  con  la  nota  30  novembre  2012
pervenuta in data 12  dicembre  2012,  ha  osservato  che,  ferma  la
competenza ultima della C. giust. UE,  l'art.  10-novies  non  sembra
configurare un aiuto di Stato in quanto: 
    a) la misura non sembra selettiva, non  sembrando  attribuire  un
vantaggio ai vettori aerei; a tal fine occorrerebbe verificare che la
misura di eliminazione della maggiorazione dei  diritti  aeroportuali
per i voli notturni abbia  comportato  una  diminuzione  dei  diritti
aeroportuali tale da non consentire ai  gestori  degli  aeroporti  di
coprire i loro costi, e  tale  circostanza  non  risulta  allo  stato
provata; per converso la semplice constatazione che e' stata  abolita
la maggiorazione dei diritti aeroportuali per  i  voli  notturni  non
comprova di per se' un vantaggio selettivo per i vettori  aerei,  non
essendo provato che i voli  notturni  comportano  maggiori  costi  di
quelli diurni; 
    b) ove anche fosse provato un vantaggio  selettivo,  occorrerebbe
la ulteriore prova che sia  stato  attribuito  con  risorse  statali;
infatti la legge ha fissato il prezzo di una transazione  commerciale
(i diritti aeroportuali  per  i  voli  notturni),  ma  non  risultano
senz'altro utilizzate risorse pubbliche; atteso che alcuni  aeroporti
sono in mano pubblica,  andrebbe  accertato  se  qualsiasi  ipotetico
vantaggio per i vettori avviene con risorse  pubbliche  o  invece  e'
frutto di una disciplina generale che si applica a  tutti  i  gestori
aeroportuali e non dipende dal controllo  pubblico  effettuato  sugli
aeroporti in mano pubblica; lo Stato qui fissa il prezzo di  un  dato
servizio (il diritto aeroportuale per il volo notturno) ma non impone
un obbligo di acquisto o di investimento. 
    25.6. Alla luce di tale risposta, a cui parte appellante  non  ha
adeguatamente replicato, il Collegio ritiene che l'art. 11-novies non
configuri un aiuto di Stato in quanto: 
    non  vi  e'  prova  della  selettivita'  della  misura,  che  non
avvantaggia necessariamente i  vettori  aerei,  sia  perche'  non  e'
provato il maggior costo del volo notturno e  del  relativo  approdo,
sia perche' la  misura  avvantaggia  in  definitiva  gli  utenti  del
servizio aereo; 
    non vi e' prova che la misura sia finanziata con risorse statali;
se  e'  vero  che  alcuni  aeroporti  sono  in  mano  di  societa'  a
partecipazione pubblica, e' anche vero che la misura in esame  e'  di
carattere  generale  e  si  impone  indifferenziatamente  a   gestori
aeroportuali  sia  pubblici  che   privati;   la   misura   prescinde
dall'esercizio di un potere pubblico su una societa' pubblica, e  non
comporta un trasferimento di risorse pubbliche. 
    26. Sulla pregiudiziale costituzionale 
    26.1. Passando all'esame  dell'appello  principale,  il  Collegio
ritiene  pregiudiziale,  nell'ordine  logico  delle   questioni,   la
prospettata questione di illegittimita'  costituzionale  degli  artt.
11-novies, comma 1, lett. a); 11-novies, comma 1,  lett.  b),  quanto
all'introduzione, nell'art. 10 l. n. 537/1993 del comma 10-bis e  del
comma 10-quater, 11-novies, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n.  203,
introdotti dalla legge di conversione 2 dicembre 2005,  n.  248,  per
contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost. 
    26.2. Sebbene la questione sia  stata  prospettata  solo  con  la
seconda memoria difensiva depositata per l'udienza del 29 maggio 2012
la stessa e' ammissibile perche' si tratta  di  questione  rilevabile
d'ufficio. 
    26.3. L'art. 11-novies, d.l. n. 203/2005, nella parte oggetto  di
incidente di costituzionalita', dispone: 
        "Alla legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) il comma 10 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
«10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla  base  di
criteri  stabiliti  dal  CIPE,  con  decreti   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene  altresi'
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra  tre  e
cinque anni, la variazione massima annuale  applicabile  ai  medesimi
diritti  aeroportuali.  La  variazione  e'  determinata  prendendo  a
riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di
recupero della produttivita' assegnato al  gestore  aeroportuale,  la
remunerazione del capitale  investito,  gli  ammortamenti  dei  nuovi
investimenti realizzati con capitale proprio o di credito,  che  sono
stabiliti in contratti di programma stipulati  tra  l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e il  gestori  aeroportuale,  approvati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  iniziale  dei
diritti e  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita'  assegnato
vengono determinati tenendo conto: 
    a) di  un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato  da
societa' di revisione contabile, che  consenta  l'individuazione  dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a  ciascuno  dei  servizi,
regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di  attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
    b) del livello qualitativo e quantitativo dei sentiti offerti; 
    c) delle esigenze di recupero dei costi, in  base  a  criteri  di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; 
    d)  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi   di   tutela
ambientale; 
    e) di una quota  non  inferiore  al  50  per  cento  del  margine
conseguito dal gestore aeroportuale  in  relazione  allo  svolgimento
nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate»; 
    b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
        «10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per  cento  dei
diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o  partenza  nelle
ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. 
    (...) omissis 
        10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche
per la determinazione dei corrispettivi per i  servizi  di  sicurezza
previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992,  n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1992,  n.
217, nonche' per la determinazione della tassa di  imbarco  e  sbarco
sulle merci trasportate per via aerea in  base  al  decreto-legge  28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
aprile 1974, n. 117». 
    2. Il comma 190 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato". 
    26.4. Si e'  gia'  osservato  che,  alla  luce  delle  risultanze
istruttorie, la parte  appellante  ha  interesse  a  contestare  tali
previsioni in quanto: 
    l'art, 11-novies, comma 1,  lett.  a)  che  fissa  i  criteri  di
determinazione dei diritti aeroportuali e'  ancora  applicabile  alla
parte in quanto  quadro  normativo  di  riferimento  dello  stipulato
contratto  di  programma/al  fine  della  stipula  del  contratto  di
programma, in corso di stipulazione alla  data  odierna  e  la  parte
contesta tali criteri in particolare quanto al meccanismo c.d. single
till; 
    l'art. 11-novies, comma 1, lett. b), nella parte in cui introduce
nell'art. 10,  l.  n.  537/1993,  il  comma  10-bis,  e  sopprime  la
maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei
casi di approdo o partenza nelle ore notturne ha trovato applicazione
ed ha leso gli interessi economici  di  parte  appellante  in  misura
consistente; 
    l'art. 11-novies, comma 1, lett. b), nella parte in cui introduce
nell'art. 10, l. n. 537/1993, il comma 10-quater;  estende  anche  ai
corrispettivi per i servizi di  sicurezza  e  per  la  determinazione
della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea
la metodologia di determinazione a regime  dei  diritti  aeroportuali
prevista dal comma 10 dell'art. 10, l. n. 537/1993  ivi  compreso  il
non condiviso meccanismo del single tilt, sicche' la parte appellante
ha interesse a contestarlo; 
    l'art. 11-novies, comma 2, che ha  abrogato  l'adeguamento  delle
tariffe aeroportuali al tasso di inflazione,  ha  avuto  applicazione
all'appellante per gli anni 2006, 2007, 2008. 
    26.5.   La   rilevanza    della    prospettata    questione    di
costituzionalita' discende dal  fatto  che  la  caducazione  di  tali
disposizioni   comporterebbe   la   caducazione   dei   provvedimenti
impugnati, cosi' soddisfacendo l'interesse della parte appellante. 
    26.6. La non manifesta infondatezza della  prospettata  questione
si  desume  dalla  giurisprudenza  della  Corte   cost.   in   ordine
all'oggetto  e  ai  limiti  della  decretazione  d'urgenza   e   alla
congruenza di oggetto del d.l. e della legge di conversione. 
    26.7. Il d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, pubblicato nella  G.U.R.I.
del giorno successivo, recava «Misure urgenti per  il  raggiungimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  e  disposizioni  in  materia
aeroportuale» e dettava, negli artt. da 7 a 11, le  disposizioni  per
il settore aeroportuale (7. Razionalizzazione ed efficientamento  del
settore dei  gestori  aeroportuali;  8.  Competitivita'  del  sistema
aeroportuale; 9.  Sviluppo  delle  infrastrutture  aeroportuali;  10.
Sicurezza aeroportuale; 11. Royalties sui carburanti). 
    La motivazione per tali disposizioni era indicata nel  preambolo,
come segue: «Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni per migliorare il controllo del traffico  aereo,
la sicurezza degli impianti e la competitivita'  e  lo  sviluppo  del
sistema aeroportuale». 
    Il Ministero della giustizia, con  Comunicato  19  dicembre  2005
(Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294), rendeva  noto  che  il
presente decreto non e' stato convertito  in  legge  nel  termine  di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione e che le disposizioni di  cui
agli articoli da 1 a 11 sono state recepite dagli articoli da  11-ter
a 11-terdecies, d.l. 30 settembre 2005, n. 203. 
    Invero, nel d.l. 30 settembre 2005 n.  203,  recante  «Misure  di
contrasto all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», la legge di conversione 2 dicembre 2005 n.
248 ha introdotto gli artt. da 11-sexies a 11-terdecies. 
    In particolare la legge di conversione  introduce  gli  artt.  da
11-sexies a 11-terdecies che riproducono i citati artt. da  7  a  11,
d.l. n. 211/2005. 
    Inoltre l'art. 11-sexiesdecies, del pari introdotto  dalla  legge
di conversione, dispone che le  disposizioni  di  cui  agli  articoli
11-sexies, 11-septies, 11-novies e  11-decies  del  presente  decreto
trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
    Le  ragioni  della  decretazione  d'urgenza  sono  indicate   nel
preambolo del d.l. come segue: 
        "ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare
disposizioni  per   un   piu'   incisivo   contrasto   del   fenomeno
dell'evasione  fiscale,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie   e
finanziarie urgenti". 
    Le disposizioni in oggetto di ricorso sono state  introdotte  nel
corpo del d.l. n. 203 del 2005 per effetto di  emendamenti  approvati
in sede di conversione. Esse non facevano parte, pertanto, del  testo
originario del decreto-legge sottoposto  alla  firma  del  Presidente
della Repubblica. 
    Va rilevato altresi' che le disposizioni  di  cui  sopra  esulano
dall'ambito del decreto-legge come  descritto  nel  preambolo  e  nel
titolo dello stesso. 
    Si palesa l'estraneita' delle disposizioni in questione  rispetto
all'originario decreto-legge. 
    Ne' si puo' ritenere che la disciplina dei  diritti  aeroportuali
rientri nella materia "tributaria e finanziaria", dovendosi escludere
la natura tributaria  dei  diritti  aeroportuali,  che  costituiscono
piuttosto corrispettivi per un servizio erogato (art. 39-bis, d.l. 1°
ottobre 2007 n. 159, conv. in l. 29 novembre 2007 n. 222; Cass., sez.
un. , 10 gennaio 2008 n. 379). 
    26.8. La Corte cost. ha individuato, tra gli indici alla  stregua
dei quali verificare «se risulti  evidente  o  meno  la  carenza  del
requisito della straordinarieta' del caso di necessita'  e  d'urgenza
di provvedere»,  la  «evidente  estraneita'»  della  norma  censurata
rispetto  alla  materia  disciplinata  da  altre   disposizioni   del
decreto-legge in cui e'  inserita  (sentenza  n.  171  del  2007;  in
conformita', sentenza n. 128 del 2008, nonche' n. 22 del 2012). 
    La giurisprudenza  sopra  richiamata  collega  il  riconoscimento
dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, comma 2,
Cost., ad  una  intrinseca  coerenza  delle  norme  contenute  in  un
decreto-legge, o dal punto di vista  oggettivo  e  materiale,  o  dal
punto di vista funzionale e finalistico. La  urgente  necessita'  del
provvedere puo' riguardare una pluralita' di norme  accomunate  dalla
natura  unitaria  delle  fattispecie   disciplinate,   ovvero   anche
dall'intento di fronteggiare  situazioni  straordinarie  complesse  e
variegate,  che  richiedono  interventi  oggettivamente   eterogenei,
afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di
approntare rimedi  urgenti  a  situazioni  straordinarie  venutesi  a
determinare. 
    Da quanto detto si trae la conclusione che la semplice immissione
di una disposizione nel corpo di un  decreto-legge  oggettivamente  o
teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per cio' solo, alla
stessa il carattere di  urgenza  proprio  delle  altre  disposizioni,
legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalita'.  Ai  sensi
del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti  per  l'esercizio
senza  delega  della  potesta'  legislativa  da  parte  del   Governo
riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come  insieme
di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. 
    L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto  o  alla  finalita'
del decreto spezza il  legame  logico-giuridico  tra  la  valutazione
fatta dal Governo dell'urgenza del  provvedere  ed  «i  provvedimenti
provvisori con forza di legge»,  di  cui  alla  norma  costituzionale
citata. Il presupposto  del  «caso»  straordinario  di  necessita'  e
urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento  inteso  come  un
tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza,  anche
se articolato  e  differenziato  al  suo  interno.  La  scomposizione
atomistica   della   condizione   di   validita'   prescritta   dalla
Costituzione si pone in contrasto con il  necessario  legame  tra  il
provvedimento legislativo  urgente  ed  il  «caso»  che  lo  ha  reso
necessario, trasformando il decreto-legge in una  congerie  di  norme
assemblate soltanto da mera casualita' temporale. 
    L'art.  15,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri) - la' dove prescrive che il contenuto del
decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo  e  corrispondente  al
titolo» - pur non avendo, in se' e per se', rango  costituzionale,  e
non potendo quindi  assurgere  a  parametro  di  legittimita'  in  un
giudizio davanti alla Corte cost., costituisce  esplicitazione  della
ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone
il collegamento dell'intero decreto-legge al  caso  straordinario  di
necessita'  e  urgenza,  che  ha  indotto  il  Governo  ad  avvalersi
dell'eccezionale potere di esercitare la funzione  legislativa  senza
previa delegazione da parte del Parlamento. Risulta in contrasto  con
l'art. 77 Cost. la commistione e  la  sovrapposizione,  nello  stesso
atto normativo, di oggetti e  finalita'  eterogenei,  in  ragione  di
presupposti, a loro volta, eterogenei. 
    La necessaria  omogeneita'  del  decreto-legge,  la  cui  interna
coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato
dal  Governo  e  controllato  dal  Parlamento,   del   singolo   caso
straordinario di necessita' e urgenza, deve  essere  osservata  dalla
legge di conversione. 
    Il principio della sostanziale omogeneita' delle norme  contenute
nella legge di conversione di un decreto-legge e' pienamente recepito
dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati,
che dispone: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti  e
gli articoli aggiuntivi che non  siano  strettamente  attinenti  alla
materia del decreto-legge». 
    Sulla medesima linea si colloca la lettera  inviata  il  7  marzo
2011 dal  Presidente  del  Senato  ai  Presidenti  delle  Commissioni
parlamentari, nonche', per conoscenza, al Ministro per i rapporti con
il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo
particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge,
la  norma   dell'art.   97,   comma   1,   del   regolamento,   sulla
improponibilita'   di   emendamenti   estranei   all'oggetto    della
discussione», ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta
per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta,  dalla
circolare  sull'istruttoria  legislativa  nelle  Commissioni  del  10
gennaio 1997. 
    Peraltro, il suddetto  principio  della  sostanziale  omogeneita'
delle norme contenute nella legge di conversione di un  decreto-legge
e' stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale  il
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74 Cost., ha rinviato
alle Camere il disegno di legge di conversione del  decreto-legge  25
gennaio 2002, n. 4 (Disposizioni urgenti finalizzate  a  superare  lo
stato di crisi  per  il  settore  zootecnico,  per  la  pesca  e  per
l'agricoltura), e  ribadito  nella  lettera  del  22  febbraio  2011,
inviata dal Capo  dello  Stato  ai  Presidenti  delle  Camere  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del  procedimento  di
conversione del decreto-legge oggetto degli odierni giudizi. 
    Si deve ritenere che l'esclusione della possibilita' di  inserire
nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del  tutto
estranei all'oggetto  e  alle  finalita'  del  testo  originario  non
risponda soltanto ad esigenze di  buona  tecnica  normativa,  ma  sia
imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un
nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,  formato  dal
Governo ed emanato  dal  Presidente  della  Repubblica,  e  legge  di
conversione,  caratterizzata  da  un  procedimento  di   approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario. 
    Innanzitutto,  il   disegno   di   legge   di   conversione   del
decreto-legge appartiene alla competenza riservata del  Governo,  che
deve presentarlo alle Camere  «il  giorno  stesso»  della  emanazione
dell'atto normativo urgente. Anche  i  tempi  del  procedimento  sono
particolarmente rapidi, giacche' le Camere, anche  se  sciolte,  sono
convocate appositamente e  si  riuniscono  entro  cinque  giorni.  In
coerenza  con  la  necessaria  accelerazione  del   procedimento,   i
regolamenti  delle  Camere  prevedono  norme  specifiche,  mirate   a
consentire la conversione in legge entro il termine costituzionale di
sessanta giorni. 
    Il Parlamento e' chiamato a convertire, o non, in legge un  atto,
unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate  urgenti
dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per  la
finalita' che si intende perseguire.  In  definitiva,  l'oggetto  del
decreto-legge  tende  a  coincidere  con  quello   della   legge   di
conversione. 
    Non  si  puo'  tuttavia  escludere   che   le   Camere   possano,
nell'esercizio  della   propria   ordinaria   potesta'   legislativa,
apportare emendamenti al  testo  del  decreto-legge,  che  valgano  a
modificare la disciplina normativa in esso contenuta,  a  seguito  di
valutazioni  parlamentari  difformi  nel  merito  della   disciplina,
rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalita'.  Il
testo puo' anche essere emendato per esigenze  meramente  tecniche  o
formali. Cio' che esorbita invece  dalla  sequenza  tipica  profilata
dall'art. 77, secondo comma, Cost., e' l'alterazione dell'omogeneita'
di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario,
ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica. 
    In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione  dell'ordinaria
funzione legislativa puo' certamente essere effettuato,  per  ragioni
di economia  procedimentale,  a  patto  di  non  spezzare  il  legame
essenziale tra decretazione d'urgenza e  potere  di  conversione.  Se
tale legame viene interrotto, la  violazione  dell'art.  77,  secondo
comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessita'
e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio  per  essere
estranee e inserite successivamente, non possono  collegarsi  a  tali
condizioni preliminari (sentenza n.  355  del  2010),  ma  per  l'uso
improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la  Costituzione
gli attribuisce, con speciali  modalita'  di  procedura,  allo  scopo
tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. 
    La Costituzione italiana disciplina, nelle loro grandi  linee,  i
diversi  procedimenti  legislativi  e  pone  limiti  e   regole,   da
specificarsi nei regolamenti parlamentari. Il  rispetto  delle  norme
costituzionali, che dettano tali limiti e regole,  e'  condizione  di
legittimita' costituzionale degli atti approvati, come la Corte cost.
ha gia' affermato a partire dalla sentenza n. 9 del 1959, nella quale
ha stabilito la propria «competenza di  controllare  se  il  processo
formativo di una legge si e' compiuto in conformita' alle  norme  con
le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento». 
    26.9. I principi affermati dalla Corte cost.  n.  22/2012  devono
ritenersi estensibili al caso specifico, in cui  la  non  omogeneita'
tra d.l. e legge  di  conversione  e'  imputabile  alle  disposizioni
introdotte,  in  sede  di   conversione   in   legge,   mediante   un
maxiemendamento governativo su cui e' stata posta la fiducia. 
    Infatti quali che  siano  le  modifiche  introdotte  in  sede  di
conversione in legge, e la loro provenienza, si tratta pur sempre  di
modifiche non presenti nel d.l. originario e introdotte solo  con  la
legge di conversione, che pertanto devono  rispettare  l'oggetto  del
d.l. e condividerne i presupposti di necessita' e urgenza. 
    Diversamente, si determina una alterazione delle dinamiche e  dei
processi democratici di formazione delle leggi, atteso che: 
    non   formando    il    maxiemendamento    governativo    oggetto
dell'originario d.l.,  non  ha  ricevuto  il  preventivo  vaglio  del
Presidente della Repubblica; 
    trattandosi di maxiemendamento su cui  viene  posta  la  fiducia,
manca l'adeguato dibattito parlamentare. 
    26.10. In conclusione, si deve ritenere sussistente un dubbio  di
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1, lett.  a);  11-novies,
comma 1, lett,  b),  quanto  all'introduzione,  nell'art.  10  l.  n.
537/1993 del comma 10-bis e del comma 10-quater; 11-novies, comma  2,
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti dalla legge di conversione
2 dicembre 2005, n. 248, per contrasto con l'art. 77, comma 2,  Cost.
sotto il duplice profilo che: 
    tali  disposizioni,  inserite  nel  corso  del  procedimento   di
conversione del d.l., sono del tutto estranee  alla  materia  e  alle
finalita' del medesimo; 
    tali  disposizioni  sono  state  inserite   in   virtu'   di   un
maxiemendamento governativo su cui e' stata posta la fiducia, sicche'
da un lato e' del tutto mancata, da parte del Governo, la motivazione
sulla  necessita'  e   urgenza,   con   assunzione   della   relativa
responsabilita', in sede di varo del decreto-legge,  e  il  controllo
del Presidente della Repubblica,  e  dall'altro  lato  e'  del  tutto
mancato il dibattito parlamentare su tali previsioni. 
    26.11. In subordine, e' rilevante, per le ragioni gia' esposte, e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1, lett.  a);  11-novies,
comma 1, lett.  b),  quanto  all'introduzione,  nell'art.  10  l.  n.
537/1993 del comma 10-bis e del comma 10-quater, 11-novies, comma  2,
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti dalla legge di conversione
2 dicembre 2005, n. 248  in  relazione  agli  artt.  3,  e  41  Cost.
(principio di uguaglianza e tutela della concorrenza) nella parte  in
cui decurtano i diritti aeroportuali  (meccanismo  del  single  till,
abolizione  della  maggiorazione  per   voli   notturni,   abolizione
dell'adeguamento al tasso  di  inflazione)  mediante  una  iniziativa
legislativa unilaterale che e' avulsa da una adeguata  istruttoria  e
considerazione degli effettivi costi dei gestori aeroportuali. 
    Un  esame  comparatistico  ha  evidenziato  infatti   che   nella
maggioranza  degli  aeroporti  europei  la  fissazione  dei   diritti
aeroportuali  e'  frutto  di  un  accordo  tra  gestori   e   vettori
aeroportuali e che in molti aeroporti europei vige, in vario modo, la
maggiorazione dei diritti aeroportuali per voli notturni. 
    Pertanto, sebbene il legislatore comunitario non  impedisse  agli
Stati  membri,  all'epoca  del  varo  del  d.l.   n.   203/2005,   la
possibilita' di intervenire con legge (prima della direttiva  2009/12
che demanda agli Stati di fissare un  quadro  regolarono  finalizzato
all'adozione di atti di self regulation da parte  degli  interessati,
recepita in Italia con gli artt. 71-82, d.l. n. 1/2012), l'intervento
legislativo deve  comunque  ispirarsi  ai  canoni  costituzionali  di
eguaglianza, tutela  della  concorrenza,  e  al  principio  dell'equa
remunerazione dei costi. 
    27. Conclusioni 
    In  conclusione,  l'appello  va  in  parte  respinto,  in   parte
dichiarato improcedibile; per le residue  questioni  il  giudizio  va
sospeso  nelle  more  dell'incidente   di   costituzionalita'.   Ogni
ulteriore  questione,  ivi  comprese   la   ulteriore   pregiudiziale
comunitaria  sollecitata  da  parte  appellante,  e'  riservata  alla
decisione definitiva, all'esito dell'incidente di costituzionalita'. 
    Pertanto, parzialmente e  non  definitivamente  pronunciando,  il
Collegio: 
        1)  dichiara  l'originario  difetto   di   interesse   o   il
sopravvenuto difetto di interesse in ordine ai motivi di appello  con
cui si censurano, in relazione al d.l. n. 203/2005: 
    l'art. 11-novies comma 1, lett. b) in relazione alla introduzione
del comma 10-ter nell'art. 10, l. n. 537/1993; 
    l'art. 11-decies, comma 1; 
    l'art. 11-decies, comma 2; 
    l'art. 11-terdecies; 
    gli  artt.   11-sexies,   11-septies,   11-octies,   11-undecies,
11-duodecies; 
        2) respinge le censure relative alla sussistenza di un  aiuto
di Stato in relazione all'art. 11-novies, d.l. n. 203/2005; 
    3) respinge l'appello incidentale; 
    4)  visti  gli  artt.  134  della  Costituzione;  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1,  lett.
a); 11-novies, comma 1, lett. b), quanto all'introduzione,  nell'art.
10 l. n. 537/1993 del comma 10-bis e del comma 10-quater,  11-novies,
comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti  dalla  legge  di
conversione 2 dicembre 2005, n. 248, per  contrasto  con  l'art.  77,
comma 2, Cost., e, in subordine, per contrasto con gli artt. 3  e  41
Cost.; 
    5) sospende il giudizio e ordina l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    6) ordina che a cura della segreteria della sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
    7) ordina che a cura della segreteria della Sezione  copia  della
presente ordinanza e della nota della Commissione europea 30 novembre
2012 sia trasmessa al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  quale
segnalazione di  possibile  aiuto  di  Stato  illegale  in  relazione
all'art. 11-decies, d.l. n. 203/2005; 
    8) riserva alla decisione definitiva ogni  ulteriore  statuizione
in rito, in merito e in ordine alle spese.