IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
Costituzionale e Sentenza Parziale sul ricorso  numero  di'  registro
generale 9328 del 2007, proposto da  Sagat  s.p.a.,  rappresentata  e
difesa dagli avv. Marco Weigmann, Angelo Piazza, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato  Angelo  Piazza  in  Roma,  via  Luigi
Robecchi Brichetti, n. 10; 
    Contro: 
        Ministero  delle  infrastrutture,  Ministero  dei  trasporti,
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Enac  -  Ente  Nazionale
Aviazione Civile, rappresentati e difesi  per  legge  dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
        Alitalia - Linee Aeree  Italiane  s.p.a.  in  amministrazione
straordinaria, rappresentata e difesa dagli  avvocati  Marco  Annoni,
Giuseppe Franco Ferrati, Marcello  Mole',  Bruno  Nascimbene,  Franco
Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso  lo  studio  dell'avvocato
Marco Annoni in Roma, via Udine, n. 6; 
    Nei confronti di Italian Board Airlines  Representatives  (Ibar),
rappresentato e difeso  dall'avv.  Massimo  Giordano,  con  domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele  II,  n.
187; Assaeroporti -Associazione Italiana Gestori Aeroporti; 
    Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio  -  Roma:  Sezione
III Ter n. 5144/2007, resa tra le parti,  concernente  revisione  dei
diritti aeroportuali; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle
infrastrutture,  del   Ministero   dei   trasporti,   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, dell'ENAC, di Alitalia -  Linee  Aeree
Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria e di  Italian  Board
Airlines Representatives (Ibar); 
    viste le memorie difensive; 
    visti tutti gli atti della causa; 
    relatore nell'udienza pubblica del giorno  12  febbraio  2013  il
Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli  avvocati  Piazza,
Mole', Annoni, Giordano e l'avvocato dello Stato Aiello; 
    1.  Il  d.l.  n.  211/2005,  recante  «misure  urgenti   per   il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni  in
materia aeroportuale», prevedeva, negli artt. da 4 a 11, la riduzione
delle tariffe aeroportuali,  della  tassa  merci,  delle  tariffe  di
terminale e sorvolo, l'abrogazione della  maggiorazione  dei  diritti
aeroportuali  nelle  ore  notturne  e  la  previsione  di  un   nuovo
meccanismo di determinazione dei diritti aeroportuali. 
    Il contenuto di tale d.l. peraltro veniva stralciato e  inserito,
sotto forma di maxi emendamento governativo, in sede  di  conversione
di un altro d.l. antecedente, il d.l. n. 203/2005 recante «misure  di
contrasto all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», su cui il Governo poneva la fiducia, e che
veniva convertito in legge n. 248/2005. 
    Le disposizioni sui diritti  aeroportuali  sono  contenute  negli
artt. da 11-sexies a 11-terdecies, d.l. n. 203/2005. Nel contempo, il
d.l. n. 211/2005 e' decaduto per mancata conversione in legge. 
    L'ENAC, con nota 16 novembre 2005, sottoponeva al Ministero delle
infrastrutture e trasporti alcuni dubbi  interpretativi  sulle  nuove
disposizioni. 
    Il Ministero  emanava  l'atto  di  indirizzo  31  dicembre  2005,
disponendo, tra l'altro, che per non incorrere  nella  riduzione  dei
diritti aeroportuali nella misura del 10%, le  societa'  aeroportuali
avrebbero dovuto attestare l'adozione,  alla  data  del  31  dicembre
2005, del sistema di contabilita' analitica, e indicando  la  formula
da applicare per la riduzione dei diritti aeroportuali. 
    2. L'ENAC con nota 20  gennaio  2006  n.  4071  ha  reso  noti  i
chiarimenti acquisiti. 
    Con successiva nota 20 gennaio 2006, n. 4072, avente  ad  oggetto
le misure  attuative  dell'art.  11-decies,  l'ENAC  ha  attivato  il
procedimento di revisione  dei  diritti,  dando  attuazione  all'art.
11-novies, allegando alla nota  una  tabella  che  riporta  la  nuova
misura dei diritti, con decorrenza 1°  gennaio  2006  per  i  diritti
dovuti dai vettori aerei per l'approdo, la partenza, la  sosta  e  il
ricovero degli aeromobili, e con decorrenza 1° febbraio  2006  per  i
diritti di imbarco dovuti dai passeggeri. 
    Tale nota ha inoltre disposto la soppressione con  decorrenza  1°
gennaio 2006 della maggiorazione del  50%  prevista  dalla  legge  n.
324/1976 nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne. 
    L'ENAC ha inoltre applicato la  riduzione  anche  ai  diritti  di
imbarco, senza tener conto dell'adeguamento al  tasso  di  inflazione
programmata e riservandosi una  verifica  semestrale  della  corretta
applicazione delle nuove disposizioni. 
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  nota  21
febbraio 2006, n. 900411, ha affermato che la nuova disciplina  fosse
gia'  applicabile  quanto  agli  artt.  11-terdecies  (royalties  sui
carburanti), 11-decies (competitivita' del sistema aeroportuale) e la
soppressione della maggiorazione del 50% dei  diritti  di  approdo  e
partenza nelle ore notturne. 
    3. Con ricorso al Tar Lazio-Roma e successivi motivi aggiunti, la
societa' odierna appellante (Sagat s.p.a., gestore dell'aeroporto  di
Torino Caselle) ha impugnato gli  atti  sopradescritti,  con  cui  il
Ministero e l'ENAC hanno dato attuazione alla  nuova  disciplina  (in
dettaglio: l'atto di indirizzo 31 dicembre 2005, la nota  20  gennaio
2006, n. 4071, la nota 20 gennaio 2006, n. 4072, la nota 21  febbraio
2006, n. 900411). 
    Il ricorso di primo grado  sollevava  questioni  di  legittimita'
costituzionale e  comunitaria  della  disciplina  legislativa  e  dei
conseguenti atti applicativi, e censure per vizi  propri  degli  atti
amministrativi. 
    4. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe  4  giugno  2007  n.
5144, ha respinto il ricorso e in particolare: 
        in rito ha respinto l'eccezione, sollevata  da  Alitalia,  di
difetto di legittimazione attiva al ricorso; 
        ha escluso che le disposizioni legislative integrino un aiuto
di Stato in favore dei vettori aerei e in particolare della compagnia
Alitalia,  e  che  pertanto  si  profilino  vizi  di   illegittimita'
comunitaria; 
        ha  escluso  l'illegittimita'  costituzionale   della   nuova
disciplina, rispetto ai parametri proposti; 
        ha escluso che gli atti amministrativi siano affetti da  vizi
propri. 
    5. Contro la sentenza ha proposto appello principale l'originaria
ricorrente. 
    5.1.  Alitalia  ha  proposto  un  appello  incidentale,  con  cui
ripropone l'eccezione  di  difetto  di  legittimazione  attiva,  gia'
articolata in prime cure. 
    5.2.  Si  e'  costituito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti, unitamente all'ENAC. 
    5.3. Si e' costituito per l'udienza del  27  novembre  2012  IBAR
Italian Board Airlines Representatives, per opporsi  all'accoglimento
dell'appello. 
    6. L'appellante nel corso del giudizio ha dichiarato che  intende
superate le censure di illegittimita' costituzionale della disciplina
per  mancato  coinvolgimento  delle  Regioni  nel   procedimento   di
definizione dei nuovi meccanismi di regolazione tariffaria (essendosi
sul punto gia' pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n.
51 del 2008) e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse  in
relazione  alle  censure  inerenti  l'art.  11-terdecies,   d.l.   n.
203/2005, e  agli  atti  applicativi  in  parte  qua  (royalties  sul
carburante). 
    7.  In  data  11  novembre  2011  Alitalia  ha   depositato   una
dichiarazione  di  evento  interruttivo  del  giudizio,  essendo   la
societa'   stata   ammessa   alla   procedura   di    amministrazione
straordinaria di grandi imprese in crisi. 
    8. Con ordinanza collegiale 13 dicembre 2011, n. 6519  (in  esito
all'udienza pubblica del  22  novembre  2011),  e'  stata  dichiarata
l'interruzione del processo. 
    9. Il processo e' stato riassunto dalla societa'  appellante  con
atto spedito per la notificazione in data 8 febbraio 2012. 
    10. All'udienza del 29 maggio 2012 il  Collegio  ha  ritenuto  la
causa non matura per la decisione ed  ha  disposto  una  istruttoria,
nonche' rilevato questioni di ufficio (ordinanza 12 giugno  2012,  n.
3424) come segue, rinviando la causa, per la trattazione  del  merito
secondo grado del giudizio, al 27 novembre 2012,  computati  i  tempi
necessari per il richiesto parere della Commissione europea: 
        «Ritiene la Sezione che, ai fini del decidere, e' da un  lato
necessario verificare il perdurante  interesse  a  talune  censure  e
meglio comprendere la portata  dell'interesse  ad  altre  censure,  e
dall'altro  Iato  occorre   acquisire   alcuni   ulteriori   elementi
istruttori. 
    In particolare, occorre che la  parte  appellante,  il  Ministero
delle infrastrutture  e  trasporti  e  l'ENAC,  ciascuno  per  quanto
rientri nella propria sfera  di  competenza  e  disponibilita'  degli
elementi richiesti, forniscano, entro 45 giorni  dalla  comunicazione
o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza  istruttoria,
documentati chiarimenti sulle seguenti circostanze di fatto: 
        a)  chiarisca  l'appellante  se  e  quale  e'  il  perdurante
interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. a), del  d.l.
n. 203/2005, che fissa i requisiti a regime di  determinazione  delle
tariffe aeroportuali, se e' vero che la previsione non ha mai trovato
applicazione, e che il sopravvenuto art. 76, comma  1,  del  d.l.  n.
1/2012 detta un nuovo procedimento di determinazione  delle  tariffe,
ancorche' richiamando i principi del citato art. 11-novies; 
        b) chiarisca l'appellante se e quale  e'  il  suo  perdurante
interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. b), del  d.l.
n. 203/ 2005 quanto alla introduzione dei commi  10-ter  e  10-quater
nell'art. 10 della legge n. 537/1993; 
        c) chiariscano le parti se  la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art. 10, comma 10-bis, della  legge  n.  537/1923
(introdotto dall'art. 11-novies, comma  1,  lett.  b),  del  d.l.  n.
203/2005), e dunque la soppressione «della maggiorazione del  50  per
cento dei diritti  aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o
partenza nelle notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324»,  e
quale e' la misura della minore entrata subita; 
        d) chiariscano le parti se, e per quali anni, a decorrere dal
2005, e fino al d.m. 21 luglio 2008, la parte appellante ha subito la
non applicazione dell'adeguamento delle tariffe aeroportuali al tasso
di inflazione, ai sensi dell'art. 11-novies, comma  2,  del  d.l.  n.
203/2005, e qual e' la misura della minore entrata subita; 
        e) chiariscano le parti se  la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art. 11-decies, comma 2, del  d.l.  n.  203/2005,
quanto alla decurtazione del 10% per mancata adozione del sistema  di
contabilita' analitica e quantifichino la minore entrata  che  ne  e'
derivata; 
        f) chiarisca la parte appellante quale e'  il  danno  che  le
deriva  dall'applicazione  dell'art.  11-decies  dell'art.   203/2005
quanto alla decurtazione dei diritti aeroportuali  nella  misura  del
75%, sembrando dal sistema normativo - ad un primo esame -  che  tale
decurtazione trova una compensazione nella  corrispondente  riduzione
del 75% del canone concessorio; 
        g) chiarisca la parte appellante quale e' il pregiudizio  che
le  deriva  dall'applicazione  degli  artt.  11-sexies,   11-septies,
11-octies,  11-undecies,  11-duodecies  del  d.l.  n.  203/2005,  che
vengono  contestati,  non  avendo  le  parti  formulato   sul   punto
specifiche deduzioni; 
        h)  in   applicazione   del   principio   di   collaborazione
processuale, chiariscano le parti quale e' - sulla  base  delle  loro
conoscenze - il regime di  determinazione  dei  diritti  aeroportuali
negli altri Paesi europei, in particolare se vi e' una determinazione
per legge, ovvero sulla base di  provvedimenti  amministrativi  o  da
parte dei singoli gestori aeroportuali, nonche'  specifichino  se  e'
prevista  la  maggiorazione  dei  diritti  per  i  voli  notturni   e
l'adeguamento periodico al tasso di inflazione; 
        i) chiariscano il Ministero delle infrastrutture e  trasporti
e l'ENAC se pende  un  procedimento  presso  la  Commissione  europea
ovvero il Consiglio, per la verifica della natura di aiuto  di  Stato
dei benefici disposti dalle disposizioni sopra richiamate,  e  dunque
della sua compatibilita' col diritto dell'Unione Europea, attivato ai
sensi dell'art. 10 reg. CE n. 659/1999, e se lo Stato italiano  ha  o
meno ritenuto, medio tempore, di  attivare  il  procedimento  di  cui
all'art. 108, parr. 1 e 2, del TFUE, e di cui all'art. 2 del reg.  CE
n. 652/1999; 
        l) producano le parti la  sentenza  del  Tribunale  di  primo
della Unione Europea 29 settembre 2011, nella causa  T-442/2007,  che
non risulta ad oggi pubblicata sul sito CURIA dell'Unione Europea,  e
forniscano notizie sull'andamento del giudizio di  appello  che,  dal
medesimo  sito  CURIA,  risulta  proposto  avverso  la  sentenza  del
Tribunale (v. il  giudizio  C-615/11,  pendente  passo  la  Corte  di
Giustizia); 
        m) chiariscano la parte appellante,  l'ENAC  e  il  Ministero
delle infrastrutture se la societa' appellante ha o  no  la  gestione
aeroportuale totale. 
    Successivamente   al   deposito   dell'adempimento   istruttorio,
ciascuna parte ha  un  termine  di  venti  giorni  per  controdedurre
puntualmente alla deduzioni delle  altre  parti;  in  particolare  il
Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'ENAC sono  onerati  di
controdedurre puntualmente alle  deduzioni  di  parte  appellante  in
ordine a quanto richiesto alle lettere a), b), f), g). 
    11. E' inoltre  opportuno,  in  via  istruttoria,  chiedere  alla
Commissione europea, ai sensi del par. 3.1. della  sua  Comunicazione
relativa all'applicazione della normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato  da  parte  dei  giudici  nazionali  (del  9  aprile  2009   n.
2009/C85/01),  se  pende   un   procedimento   presso   la   medesima
Commissione, per la verifica della natura di  aiuto  di  Stato  delle
disposizioni legislative sopra indicate, e della  sua  compatibilita'
con le disposizioni dell'Unione Europea, attivato ai sensi  dell'art.
10 reg. CE n. 659 /1999, ovvero ai sensi dell'art. 108, parr. 1 e  2,
del TFUE e dell'art. 2 del reg. CE n. 659/1999. 
    12. E' inoltre opportuno chiedere alla  Commissione  europea,  ai
sensi del par. 3.2. della sopra indicata Comunicazione, un parere  in
ordine al 'se'  la  disciplina  nazionale  -  che  ha  condotto  alla
proposizione del presente giudizio - configuri o  meno  un  aiuto  di
Stato al settore del trasporto aereo e  in  particolare  al  maggiore
vettore nazionale, e, in caso affermativo, se si tratti di aiuto  che
rientri in regimi di deroga o comunque autorizzabile. 
    A tal fine osserva il Collegio che - ad un primo esame  -  sembra
irrilevante la qualificazione dei diritti aeroportuali in termini  di
tassa o di corrispettivo, questione peraltro risolta  dall'evoluzione
del quadro normativo nel secondo senso (dall'art. 39-bis del d.l.  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge  29  novembre  2007,  n.
222: sul punto, v Cass., Sez. un., 10 gennaio 2008, n.  379),  attesa
la nozione lata di aiuto di Stato che puo'  avvenire  con  molteplici
modalita', ivi  compresi  sgravi  fiscali  e  riduzioni  di  costi  e
corrispettivi. 
    Invero, ai sensi dell'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE,  applicabile
ratione temporis), «Salvo  deroghe  contemplate  dai  trattati,  sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui  incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune  produzioni,  falsino  o  minaccino  di  falsare  la
concorrenza». 
    La  nozione  di   aiuto   comprende   pertanto   ogni   vantaggio
economicamente apprezzabile attribuito ad  un'impresa  attraverso  un
intervento  pubblico,  vantaggio  che  altrimenti  non   si   sarebbe
realizzato. 
    Sicche' rientrano nella nozione non solo le  sovvenzioni  palesi,
ma  anche  disposizioni  che  comportino  una  riduzione  di   costi,
un'agevolazione fiscale, una tariffa preferenziale, etc. 
    Cinque sono gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato: 
        in primo luogo, deve trattasi di  intervento  dello  Stato  o
effettuato mediante risorse statali; 
        secondo luogo, tale  intervento  deve  poter  incidere  sugli
scambi tra Stati membri; 
        in  terzo  luogo,  deve  concedere  un   vantaggio   al   suo
beneficiario; 
        in quarto luogo, deve falsare  o  minacciare  di  falsare  la
concorrenza (C. giust. CE 24 luglio  2003  C-280/00,  Altmark,  punto
75); 
        in quinto luogo, la misura deve essere selettiva,  nel  senso
che favorisce solo alcune imprese o produzioni e non costituisce  una
misura di carattere e portata generali (C. giust. CE, 29 giugno  1999
C-256/97, DMT; C. giust. CE, 13 febbraio 2003 C-409/2000,  Spagna  c.
Commissione; C. giust. CE 1° dicembre 1998 C-200/97, Ecotrade). 
    La forma  dell'aiuto  e'  indifferente,  potendo  l'atto  che  lo
dispone  assume  sia  la  veste  di  una  legge  che   di   un   atto
amministrativo, o anche di un atto privatistico. Rileva  al  riguardo
Collegio che - ad un primo esame  -  l'art.  11-decies  del  d.l.  n.
203/2005 sembrerebbe configurare un aiuto di Stato in quanto: 
        e' prevista una riduzione  delle  tariffe  aeroportuali,  che
avviene in definitiva con risorse statali, atteso che e' prevista una
riduzione  del  75%  della   misura   dei   canoni   di   concessione
aeroportuale, e che a tale minore entrata si fa  fronte  con  risorse
statali ai sensi dell'art. 12, comma d.l.  n.  203/2005;  inoltre  e'
prevista una riduzione delle tariffe per voli notturni e  il  mancato
adeguamento periodico delle tariffe al tasso di  inflazione;  gravano
sui gestori aeroportuali, senza carico per lo Stato, ma integrano una
riduzione tariffaria che avvantaggia i vettori aerei; 
        tale intervento e' idoneo a incidere  sugli  scambi  tra  gli
Stati membri, atteso che incentiva i vettori aerei a. utilizzare  gli
aeroporti italiani, le cui tariffe  diventano  comparativamente  piu'
appetibili rispetto a quelle degli aeroporti di  altri  Paesi  membri
dell'UE; 
        tale  intervento  arreca  un  vantaggio  ai  vettori   aerei,
risultando da calcoli  dell'ENAC  che  una  parte  consistente  della
riduzione dei diritti aeroportuali va a vantaggio dei vettori aerei; 
        l'intervento falsa, o quanto  meno  minaccia  di  falsare  la
concorrenza, sia potendo rendere  preferenziale  il  trasporto  aereo
rispetto  alle  altre  forme  di  trasporto  (terrestre,   marittimo,
ferroviario), sia  potendo  rendere  preferenziale  l'utilizzo  degli
aeroporti italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei; 
        e' dubbio se  la  misura  possa  o  meno  essere  considerata
selettiva alla luce del diritto dell'Unione Europeo, atteso  che  se,
da un lato, la misura avvantaggia tutti i  vettori  aerei,  dall'albo
lato e', per un verso, acclarato che il maggior vantaggio  e'  per  i
vettori aerei nazionali, e segnatamente  la  compagnia  Alitalia  che
era, all'epoca dei fatti,  il  maggior  vettore  aereo  nazionale,  e
considerato che, per  alto  verso,  la  misura  avvantaggia  il  solo
settore del trasporto aereo, discriminando i  settori  del  trasporto
terrestre, ferroviario, marittimo. 
    Sotto tale profilo, va  acquisito  il  parere  della  Commissione
europea nei termini seguenti: 
        se osti alla corretta applicazione  del  diritto  dell'Unione
Europea, e segnatamente della disciplina degli aiuti di Stato  (artt.
107 e ss., TFUE, e regolamenti attuativi),  e  integri  un  aiuto  di
Stato  illegale,  la  previsione  dell'art.  11-decies  del  d.l.  n.
203/2005, sotto il profilo che  prevede  una  riduzione  dei  diritti
aeroportuali nella misura del 75% compensata  da  una  riduzione  del
canone concessorio del 75%, cosi' facendosi fronte alla riduzione dei
diritti aeroportuali a carica del bilancio statale  (art.  12;  comma
1-bis, del d.l. n. 203/2005), con vantaggio per i vettori aerei e con
maggiore vantaggio per i vettori aerei nazionali, e  segnatamente  la
societa' Alitalia quale maggior vettore aereo nazionale,  atteso  che
la misura incentiva solo il settore del trasporto aereo e  non  altre
forme di trasporto e relativi operatori economia; 
        se osti alla corretta applicazione  del  diritto  dell'Unione
Europea, e segnatamente della disciplina degli aiuti di Stato  (artt.
107 e ss., TFUE, e regolamenti attuativi),  e  integri  un  aiuto  di
Stato illegale alla  luce  del  diritto  dell'Unione,  la  previsione
11-novies del d.l. n. 203/2005  sotto  il  profilo  che  prevede  una
riduzione  delle  tariffe  aeroportuali  per  i   voli   notturni   e
l'abolizione dell'adeguamento periodico delle  tariffe  al  tasso  di
inflazione,  misura  che  non  grava  sullo  Stato  ma  sui   gestori
aeroportuali. 
    13. Per le ragioni che precedono, la Sezione  ordina  alle  parti
gli  adempimenti  sopra  indicati  e  dispone  che,  a   cura   della
Segreteria, seguano gli incombenti indicati nel dispositivo. 
    La definizione del secondo  grado  del  giudizio  viene  rinviata
all'udienza del 27 novembre 2012. 
    Fermo restando che le osservazioni poste a  base  della  presente
ordinanza non implicano  nessuna  statuizione  definitiva,  dovendosi
intendere solo strumentali ad acquisire  gli  elementi  necessari  ai
fini della decisione, la Sezione si riserva ogni statuizione in rito,
in merito e in ordine alle spese, con la sentenza definitiva.» 
    11. Le parti hanno provveduto,  per  l'udienza  del  27  novembre
2012, ai richiesti adempimenti istruttori come segue: 
        la societa' appellante in data 26 luglio 2012  ha  depositato
una memoria e  documentazione,  nonche',  in  data  5  ottobre  2012,
controdeduzioni in relazione alla produzione documentale dell'ENAC  e
a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
        il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in  data  8
agosto 2012 ha depositato deduzioni e documentazione; 
        l'ENAC in data  2  agosto  2012  ha  depositato  deduzioni  e
documentazione. 
    11.1. La  Commissione  europea,  con  nota  del  19  luglio  2012
pervenuta il 3 agosto 2012, ha comunicato che la Commissione  non  ha
casi  pendenti  aventi  ad  oggetto  le  disposizioni  normative   in
contestazione nei presenti giudizi. 
    Con la stessa nota la Commissione  ha  informato  che  «adottera'
ogni  iniziativa  al  fine  di  rispondere  alla  seconda   richiesta
formulata in base alla sezione 3.2. della citata Comunicazione  entro
il termine indicato di quattro mesi dal ricevimento della stessa» (la
richiesta risulta registrata dai servizi della Commissione in data 27
giugno 2012). 
    11.2.  Peraltro  il  parere  della  Commissione  europea  non  e'
pervenuto in tempo utile per l'udienza del 27 novembre 2012. 
    La causa e' stata pertanto rinviata all'udienza  del  29  gennaio
2013 e poi ulteriormente differita all'udienza del 12 febbraio 2013. 
    Il parere della Commissione europea, datato 30 novembre 2012,  e'
poi pervenuto in data 12 dicembre 2012. 
    11.3. La  causa  e'  passata  in  decisione  all'udienza  del  12
febbraio 2013. 
    12. Il Collegio  rileva  anzitutto  che  l'atto  di  riassunzione
dell'appello nei  confronti  di  Alitalia  e'  stato  tempestivamente
notificato e depositato, e che esso  contiene,  ad  abundantiam  (non
essendo cio' imposto dall'art. 80, comma  3,  c.p.a.),  l'istanza  di
fissazione della nuova udienza di merito trattazione del giudizio. 
    L'atto di riassunzione risulta notificato sia  nel  domicilio  di
Alitalia eletto  per  il  giudizio,  presso  l'avv.  Mole',  sia  nel
domicilio reale dell'Amministratore straordinario. 
    13. In ogni caso e'  avvenuta  la  costituzione  in  giudizio  di
Alitalia in persona dell'Amministratore straordinario, per  l'udienza
del 27 novembre 2012, costituzione accompagnata da istanza di  rinvio
per articolare difese. 
    14. Proseguendo nell'ordine logico delle questioni  va  esaminata
l'eccezione  di  improcedibilita'  dell'appello  incidentale  per  la
mancata costituzione  dell'appellante  incidentale  a  seguito  della
interruzione e riassunzione del processo. 
    14.1. L'eccezione e' infondata. 
    Si deve infatti ritenere che la riassunzione fatta da  una  delle
parti (nella specie l'appellante principale) rimette in vita l'intero
processo, anche  quanto  alle  domande  delle  altre  parti:  nessuna
disposizione richiede che debbano esservi ulteriori atti di  impulso,
dopo la riassunzione della causa ad iniziativa di una delle parti. 
    Pertanto,  il   difetto   di   costituzione   dell'amministratore
straordinario di Alitalia, dopo la notifica della  riassunzione,  non
rende improcedibile l'appello incidentale di Alitalia. 
    15. L'appello incidentale e' stato proposto in  via  subordinata,
per il caso di ritenuta fondatezza dell'appello principale,  ma  esso
sottopone  una  questione   rilevabile   d'ufficio,   inerente   alla
legittimazione attiva, e pertanto  nell'ordine  logico  va  esaminato
prima dell'appello principale. 
    15.1. Si assume che la societa' ricorrente in primo grado  e  ora
appellante non avrebbe dimostrato la propria legittimazione attiva, e
in  particolare  la  propria  qualita'  di   societa'   di   gestione
aeroportuale totale. 
    Invero, solo in caso di gestione totale, e non anche di  gestione
parziale e di gestione precaria, spetterebbe al gestore  aeroportuale
l'incasso dei diritti aeroportuali, e dunque potrebbe  profilarsi  la
legittimazione processuale a  contestare  le  nuove  misure  di  tali
diritti. 
    15.2. Il Tar ha disatteso tale eccezione, argomentando nel  senso
che  era  onere  di  Alitalia  fornire  la  prova  del   difetto   di
legittimazione attiva. 
    Alitalia contesta  tale  capo  di  sentenza,  osservando  che  la
mancanza di legittimazione attiva e'  rilevabile  d'ufficio,  sicche'
non vi era onere della prova a carico di Alitalia. 
    15.3. Ritiene la Sezione che l'appello incidentale va disatteso. 
    Sebbene, infatti, le questioni inerenti la legittimazione  attiva
possano essere rilevate ed  esaminate  d'ufficio,  con  quel  che  ne
consegue in ordine ai profili probatori, tuttavia negli atti di causa
vi e' la prova  che  la  societa'  appellante  sia  una  societa'  di
gestione aeroportuale totale. 
    Infatti la nota ENAC 15 settembre 2006, n. 60600, fa menzione  di
una verifica dell'ENAC relativa a  tutti  gli  aeroporti  a  gestione
totale, e in essa si include tra le societa' di gestione aeroportuale
totale anche la odierna appellante. 
    Inoltre a seguito di una disposta istruttoria l'ENAC ha  ribadito
che l'appellante e' un gestore aeroportuale  in  regime  di  gestione
totale. 
    16. Superate le  questioni  relative  alla  legittimazione  delle
parti  e  alla  tempestivita'  della  riassunzione,  la  materia  del
contendere  deve  essere  delimitata   alla   luce   della   parziale
dichiarazione  di  sopravvenuto  difetto  di   interesse   presentata
dall'appellante, quanto alle censure di incostituzionalita'  relative
al  mancato  coinvolgimento  delle  Regioni   nel   procedimento   di
definizione dei nuovi meccanismi di regolazione tariffaria (essendosi
sul punto gia' pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n.
51  del  2008),  e  in  relazione  alle   censure   inerenti   l'art.
11-terdedes, d.l. n. 203/2005, e agli atti applicativi in  parte  qua
(royalties sul carburante). 
    In relazione a tali censure va dichiarato il sopravvenuto difetto
di interesse. 
    17. Inoltre occorre verificare d'ufficio il perdurante  interesse
alla contestazione delle altre disposizioni  impugnate  del  d.l.  n.
203/2005 e relativi atti applicativi. 
    17.1. Il Collegio ha anzitutto  sottoposto  alle  parti,  con  la
citata ordinanza  istruttoria,  la  questione  della  verifica  della
procedibilita' dell'appello, quanto alle censure  che  riguardano  la
disciplina  «a  regime»  introdotta  dall'art.  11-novies,  comma  1,
lettera a), d.l. n. 203/2005 conv. in legge n. 248/2005. 
    17.2. In particolare,  la  lett.  a)  dell'ordinanza  istruttoria
chiedeva: 
        «a) chiarisca  l'appellante  se  e  quale  e'  il  perdurante
interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. a), del  d.l.
n. 203/2005, che fissa i requisiti a regime di  determinazione  delle
tariffe aeroportuali, se e' vero che la previsione non ha mai trovato
applicazione, e che il sopravvenuto art. 76, comma  1,  del  d.l.  n.
1/2012 detta un nuovo procedimento di determinazione  delle  tariffe,
ancorche' richiamando i principi del citato art. 11-novies». 
    17.3. E' opportuno  ricordare  che  l'art.  11-novies,  comma  1,
lettera a), dettava una  nuova  disciplina  «a  regime»  dei  diritti
aeroportuali e che la  successiva  lett.  b)  e  il  comma  2,  hanno
introdotto una disciplina in parte a regime in  parte  immediatamente
operativa («Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
          «10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e' determinata per i  singoli  aeroporti,  sulla
base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene  altresi'
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra  tre  e
cinque anni, la variazione massima annuale  applicabile  ai  medesimi
diritti  aeroportuali.  La  variazione  e'  determinata  prendendo  a
riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di
recupero della produttivita' assegnato al  gestore  aeroportuale,  la
remunerazione del capitale  investito,  gli  ammortamenti  dei  nuovi
investimenti realizzati con capitale proprio o di credito,  che  sono
stabiliti in contratti di programma stipulati  tra  l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e il  gestore  aeroportuale,  approvati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  iniziale  dei
diritti e  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita'  assegnato
vengono determinati tenendo conto: 
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato  da  societa'
di revisione contabile, che consenta l'individuazione  dei  ricavi  e
dei  costi  di  competenza  afferenti   a   ciascuno   dei   servizi,
regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di  attivita'
commerciali, offerti sul redime aeroportuale; 
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; 
c) delle esigenze di  recupero  dei  costi,  in  base  a  criteri  di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; 
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; 
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine  conseguito
dal gestore aeroportuale in relazione  allo  svolgimento  nell'ambito
del redime aeroportuale di attivita' non regolamentato; 
        b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
          «10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei
diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o  partenza  nelle
ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. 
          10-ter. il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
definire norme semplificative, rispetto a quelle  previste  al  comma
10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli  aeroporti
aventi un traffico inferiore a 600.000  unita'  di  carico,  ciascuna
equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta. 
          10-quater. La metodologia di cui al  comma  10  si  applica
anche per la  determinazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di
sicurezza previsti dall'articolo 5, comma  3,  del  decreto-legge  18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio 1992, n. 217, nonche' per la determinazione della  tassa  di
imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via  aerea  in  base  al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117». 
    2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e' abrogato»). 
    17.4. La stessa parte appellante, nella  memoria  depositata  per
l'udienza del 29 maggio 2012, ha evidenziato che tale disposizione di
fatto non ha sinora trovato applicazione, in relazione al  suo  comma
1, lettera a), in quanto i meccanismi  di  definizione  tariffaria  a
regime non sono diventati  operativi  nei  confronti  della  societa'
appellante (pag. 5 memoria). 
    Nel frattempo il legislatore ha dettato una nuova disciplina  dei
diritti aeroportuali, negli  artt.  da  71  a  82,  d.l.  n.  1/2012,
convertito in legge n. 14/2012 (recanti recepimento  della  direttiva
2009/12/CE). 
    Peraltro, l'art. 11-novies, comma  1,  d.l.  n.  203/2005,  lungi
dall'essere stato abrogato, viene espressamente richiamato  dall'art.
76,  comma  1,  d.l.  n.  1/2012,  a  tenore  del  quale   «Al   fine
dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,  l'Autorita'
di vigilanza,  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri  di  cui
all'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
predispone specifici modelli  tariffari,  calibrati  sulla  base  del
traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di
assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1». 
    17.5. Peraltro, nella memoria depositata  per  l'udienza  del  27
novembre 2012, a seguito della citata  ordinanza  istruttoria,  parte
appellante sostiene di avere un perdurante interesse a tale  censura,
perche' - sebbene essa non  abbia  ancora  stipulato  con  l'ENAC  il
contratto di programma - tuttavia la previsione in commento e'  stata
il riferimento normativo principale in base  al  quale  l'ENAC  e  le
altre amministrazioni competenti  hanno  definito,  nel  corso  degli
anni, il contenuto dei contratti di programma  sinora  stipulati  con
altre concessionarie della gestione aeroportuale totale (aeroporti di
Pisa, Bari, Brindisi, Bologna). 
    Vi sarebbe percio' l'interesse dell'appellante a contestare  tale
disposizione, che viene ritenuta da essa frutto  di  una  scelta  del
legislatore palesemente sbilanciata  a  favore  della  «compagnia  di
bandiera» (in particolare il meccanismo previsto dall'art. 10,  comma
10,  n.  537/1993,  come  modificato  dal  citato   art.   11-novies,
dell'abbattimento   dei    diritti    aeroportuali    nella    misura
corrispondente al 50% del margine commerciale conseguito dal  gestore
aeroportuale in relazione allo  svolgimento  nell'ambito  del  sedime
aeroportuale di attivita' non regolamentate, c.d. single till), anche
se non e' stato ancora stipulato il contratto  di  programma,  attesa
anche la previsione transitoria di cui all'art. 22, d.l.  n.  5/2012,
conv. in legge n. 35/2012, sopravvenuto nel  corso  del  giudizio  di
appello. 
    17.6. Il Collegio condivide  le  deduzioni  sul  punto  di  parte
appellante e ritiene che perduri l'interesse a contestare  il  citato
art. 11-novies, comma 1, lett. a), d.l. n. 203/2005. 
    E' vero che tale disciplina non ha sinora avuto applicazione  nei
confronti dell'appellante. 
    E' tuttavia vero che e' in corso il procedimento per  la  stipula
del contratto di programma e che ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.l.
n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012, sopravvenuto nel corso  del
giudizio di appello: «il recepimento della  direttiva  2009/12/CE  in
materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo articoli da 71 a  82,
del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  fa  comunque  salvo  il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
modelli tariffari». 
    Pertanto l'art. 76, comma 1, d.l. n.  1/2012,  che  a  sua  volta
richiama i criteri di cui al citato art. 11-novies d.l. n.  203/2005,
facendoli propri, non e' direttamente  e  immediatamente  applicabile
allo  stipulando  contratto  di  programma,  che  restera'   regolato
direttamente dal citato art. 11-novies. 
    Cio'  comporta  che  restano  attuali  le  censure  relative   al
procedimento di conversione in legge del  d.l.  n.  203/2005,  quanto
all'art. 11-novies, comma 1, lett. a). 
    18. Con la lett. b) dell'ordinanza istruttoria si chiedeva: 
        «b) chiarisca l'appellante se e quale e'  il  suo  perdurante
interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. b), del  d.l.
n. 203/2005 quanto, alla introduzione dei commi  10-ter  e  10-quater
nell'art. della legge n. 537/1993». 
    18.1. Parte appellante, a seguito della ordinanza istruttoria, ha
dedotto: 
        di non avere interesse a contestare il comma 10-ter dell'art.
10, legge n. 537/1993; 
        di avere interesse a contestare il comma 10-quater  dell'art.
10, legge n. 537/1993, perche' esso estende  anche  ai  corrispettivi
per i servizi di sicurezza e per la  determinazione  della  tassa  di
imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea la metodologia
di determinazione a regime  dei  diritti  aeroportuali  prevista  dal
comma 10  dell'art.  10,  legge  n.  537/1993  ivi  compreso  il  non
condiviso meccanismo del single till. 
    18.2. Pertanto va dichiarato il difetto di interesse a contestare
l'art. 11-novies, comma 1, lettera b) in relazione alla  introduzione
del  commi  10-ter  nell'art.  10,  legge  n.  537/1993,  mentre   va
dichiarato il perdurante interesse  a  contestare  l'art.  11-novies,
comma 1,  lettera  b),  in  relazione  alla  introduzione  del  comma
10-quater nell'art. 10, legge n. 537/1993. 
    19. Con la lett. c) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        «c) chiariscano le parti se la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art 10, comma 10-bis,  della  legge  n.  537/1993
(introdotto dall'art 11-novies,  comma  1,  lett.  b),  del  d.l.  n.
203/2005), e dunque la soppressione «della maggiorazione del  50  per
cento dei diritti  aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o
partenza nelle ore notturne, di cui alla  legge  5  maggio  1976,  n.
324», e quale e' la misura della minore entrata subita». 
    19.1. Dalla eseguita istruttoria risulta  che  la  previsione  e'
stata applicata con immediatezza  e  ha  leso  l'interesse  di  parte
appellante, che non ha percepito maggiorazioni  per  l'approdo  e  la
partenza nelle ore notturne. 
    Pertanto perdura l'interesse a contestare l'art. 11-novies, comma
1,  lettera  b),  quanto  all'introduzione  nell'art.  10,  legge  n.
537/1993, del comma 10-bis, a  tenore  del  quale  «E'  soppressa  la
maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei
casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui  alla  legge  5
maggio 1976, n. 324». 
    19.2. Parte appellante ha dedotto e documentato  di  aver  subito
tale soppressione ed  ha  fornito  prospetti  di  calcolo  del  danno
subito, quantificato o in € 4.071.949 (pari al  differenziale  tra  i
diritti di approdo e partenza applicati nel periodo di riferimento  e
l'ammontare  dei  medesimi  diritti  maggiorati  del  50%),  o  in  €
4.696.921,64, se si calcola il tasso di inflazione cumulato. 
    19.3. Il Ministero delle infrastrutture e  trasporti  ha  dedotto
che la parte appellante ha subito la soppressione della maggiorazione
del 50% dei diritti aeroportuali in caso di  approdo  e  di  partenza
nelle ore notturne. 
    19.4. L'ENAC ha confermato tale circostanza esplicando, peraltro,
in dettaglio, le ragioni della disposizione soppressiva, come segue: 
        nei mesi anteriori la legge n. 248/2005  si  era  aperta  una
diatriba tra vettori aerei e societa' di gestione aeroportuale; 
        in particolare  l'IBAR,  associazione  rappresentativa  delle
Compagnie aeree nazionali  e  estere  operanti  in  Italia,  riteneva
illegittima l'applicazione di tale maggiorazione in quanto  correlata
esclusivamente   all'utilizzazione   notturna   degli   impianti   di
illuminazione  pista,  in  alcuni  casi  gestiti  dalle  societa'  di
gestione aeroportuale, in altri casi direttamente dall'ENAV; 
        l'ufficio  legislativo   del   Ministero   infrastrutture   e
trasporti - con nota 24 maggio 2005, n. 9678/506/1 - ha ritenuto  che
la  maggiorazione  in  parola  non  trovasse  giustificazione  e  non
derivasse dall'utilizzo degli impianti luminosi di pista, aggiungendo
che l'incompleta adozione di un sistema di contabilita' analitica  da
parte dei gestori aeroportuali non consentisse di individuare i costi
effettivi dell'imbarco e sbarco in ore notturne; 
        in  tale  contesto  la  legge  n.  248/2005  ha  previsto  la
integrale soppressione di tale maggiorazione. 
    Aggiunge l'ENAC che i gestori  aeroportuali,  tra  cui  l'odierna
appellante,  avrebbero  di  fatto  mantenuto  la   maggiorazione   in
questione sotto diversa denominazione. Pertanto l'ENAC, con  nota  22
giugno 2010, n. 0066086 - ha invitato le societa' che ancora  non  si
erano adeguate «a sospendere con immediatezza qualunque  fatturazione
che reintroduca surrettiziamente la maggiorazione  notturna  abrogata
dal 2006». 
    Per l'effetto l'appellante ha provveduto a  stornare  ai  vettori
aerei gli importi fatturati «a  copertura  dei  costi  sostenuti  per
l'operativita' notturna delle infrastrutture aeroportuali». 
    L'ENAC  ha  inoltre  dichiarato  di  non  essere  in   grado   di
quantificare  la  misura  della  minor  entrata  subita  dal  gestore
aeroportuale,  e  che  comunque  non  sarebbero  ipotizzabili   stime
attendibili di tale dato. 
    20. Con la lett. d) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        «chiariscano le parti se, e per quali anni, a  decorrere  dal
2005, e fino al d.m. 21 luglio 2008, la parte appellante ha subito la
non applicazione dell'adeguamento delle tariffe aeroportuali al tasso
di inflazione, ai sensi dell'art 11-novies,  comma  2,  del  d.l.  n.
203/2005, e qual e' la misura della minore entrata subita». 
    20.1. Ad avviso del collegio perdura l'interesse a contestare  il
comma 2, dell'art. 11-novies (a tenore del quale  «2.  Il  comma  190
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  abrogato»),
che sussiste per gli anni 2006, 2007 e 2008. 
    20.2.  Tale  previsione  ha  abrogato   con   effetto   immediato
l'adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione. 
    Tale meccanismo di adeguamento e'  stato  reintrodotto  dall'art.
21-bis, d.l. 31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito  in  legge  28
febbraio 2008, n. 31 (per il quale «fino all'emanazione  dei  decreti
di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, come da ultimo sostituito dal comma  1  dell'articolo  11-novies
del  decreto  legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro
il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con  proprio
decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali»). 
    Tale previsione e' stata attuata con il d.m. 21 luglio 2008 e con
successivi decreti, che  hanno  adeguato  i  diritti  aeroportuali  -
decurtati del valore del 75% del canone concessorio  -  al  tasso  di
inflazione programmato nel DPEF, a partire dall'anno 2008. 
    E'  evidente  che  il  meccanismo  di  adeguamento  al  tasso  di
inflazione  e'  stato  si'  reintrodotto,   ma   con   soluzione   di
continuita',  sicche'  non  vi  e'  stato  adeguamento  al  tasso  di
inflazione per gli anni 2006, 2007,  2008.  Pertanto  l'interesse  al
ricorso perdura limitatamente a tale periodo temporale. 
    20.3. La disposta istruttoria conferma tale conclusione. 
    A  seguito  della  disposta  istruttoria,  parte  appellante   ha
chiarito di aver subito il mancato adeguamento delle tariffe al tasso
di inflazione,  fino  all'art.  21-bis,  d.l.  n.  248/2007,  che  ha
reintrodotto l'adeguamento, e relativi decreti attuativi. 
    Aggiunge, per incidens, l'appellante che nemmeno i d.m. attuativi
del d.l. n. 248/2007 avrebbero riconosciuto il  corretto  adeguamento
al tasso di inflazione, in  quanto  non  si  e'  tenuto  conto  della
inflazione maturata negli  anni  precedenti  e  non  riconosciuta  al
gestore aeroportuale, vale a dire che non  si  e'  tenuto  conto  del
tasso di inflazione cumulato. 
    Quanto alla quantificazione della minore entrata subita,  osserva
l'appellante che l'ultimo adeguamento inflattivo risale al 2000 (d.m.
14 novembre  2000),  sicche'  il  tasso  di  inflazione  cumulato  da
applicarsi ai diritti aeroportuali nel 2006 sarebbe  pari  al  10,21%
nel 2006, al 12,41% nel 2007 e al 14,32% nel 2008. 
    Per quantificare la minore entrata, l'appellante deduce  di  aver
applicato il tasso di  inflazione  programmato  cumulato  ai  diritti
aeroportuali di approdo e di  partenza,  sosta  e  ricovero,  imbarco
passeggeri, dal 1° gennaio 2006 al 19 novembre 2008 (data di  entrata
in vigore del  d.m.  21  luglio  2008  che  ha  nuovamente  anche  se
parzialmente   adeguato   i   diritti   aeroportuali   all'inflazione
programmata). Il differenziale  tra  quanto  percepito  e  quanto  si
sarebbe  dovuto  percepire  ammonterebbe  a   € 4.689.014,14,   oltre
interessi e rivalutazione monetaria. 
    20.4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha confermato
che: 
        dal 2005 e  fino  al  d.m.  21  luglio  2008,  n.  79,  parte
appellante non ha ricevuto l'adeguamento dei diritti aeroportuali  al
tasso di inflazione; 
        l'ultimo aggiornamento era stato effettuato con  il  d.m.  14
novembre 2000. 
    20.5. L'ENAC conferma le circostanze, e  in  particolare  che  il
mancato adeguamento inflattivo riguarda gli anni  2006,  2007,  2008,
spiegando tuttavia la ragione dell'intervento normativo abrogativo in
base alla considerazione che l'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
sarebbe anacronistico attesa la finalita' legislativa di  incentivare
i  gestori  aeroportuali  ad  adottare  un  sistema  di  contabilita'
analitica. 
    L'ENAC ha fornito una stima approssimativa dei mancati  introiti,
non disponendo dei dati per  effettuare  il  calcolo  in  termini  di
traffico, in base alla quale l'appellante SAGAT  avrebbe  subito  per
gli anni 2006, 2007, 2008  un  mancato  introito  rispettivamente  di
€ 423.016, 733.817, 958.789. 
    21. Con la lett. e) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        «chiariscano le  parti  se  la  parte  appellante  ha  subito
l'applicazione dell'art. 11-decies, comma 2, del  d.l.  n.  203/2005,
quanto alla decurtazione del 10% per mancata adozione del sistema  di
contabilita' analitica e quantifichino la minore entrata  che  ne  e'
derivata». 
    21.1. Parte appellante ha chiarito di aver adottato un sistema di
contabilita' analitica e di non aver pertanto subito la  decurtazione
in questione. 
    21.2.  La  circostanza  e'   confermata   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti e dall'ENAC. 
    21.3. Si deve percio' affermare che la parte  appellante  non  ha
interesse a contestare la previsione in commento, dalla quale non  ha
ricevuto alcun danno. 
    22. Con la lett. f) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        «chiarisca la parte appellante  quale  e'  il  danno  che  le
deriva dall'applicazione dell'art. 11-decies  del  d.l.  n.  203/2005
quanto alla decurtazione dei diritti aeroportuali  nella  misura  del
75%, sembrando dal sistema normativo - ad un primo esame -  che  tale
decurtazione trova una compensazione nella  corrispondente  riduzione
del 75% del canone concessorio». 
    22.1. Parte appellante a seguito di tale istruttoria  ha  dedotto
che, «essendo decorsi diversi anni  dalla  proposizione  del  ricorso
introduttivo, si ritiene di poter affermare che la  decurtazione  dei
diritti aeroportuali nella misura del 75% del canone concessorio  non
ha  arrecato  all'odierna   ricorrente   alcun   danno,   in   quanto
effettivamente  compensata  dalla  riduzione   del   canone   versato
all'ENAC». Sotto tale profilo si rivela contraddittorio quanto invece
affermato  dalla  parte  appellante  nella  memoria  depositata   per
l'udienza 12 febbraio 2013, in cui afferma che la circostanza che non
ha subito danno non farebbe venir meno il suo interesse a ottenere la
declaratoria di illegittimita' di una legge che  sarebbe  palesemente
un aiuto di Stato a favore di Alitalia. 
    22.2. Si deve  pertanto  affermare  il  sopravvenuto  difetto  di
interesse a contestare l'art. 11-decies, comma 1. 
    Questo comporta l'assorbimento della questione nel merito, che ha
formato oggetto di quesito del Collegio alla Commissione. 
    A tale quesito  la  Commissione  ha  risposto  (con  la  nota  30
novembre 2012 pervenuta il 12 dicembre 2012) che, «sulla  base  degli
elementi  a  sua  disposizione,  quali  richiamati   nella   presente
risposta,  la  Commissione  ritiene  che  le  disposizioni  dell'art.
11-decies possono configurarsi quali aiuti di Stato in  favore  delle
compagnie aeree che  hanno  utilizzato  gli  aeroporti  italiani  nel
periodo di vigenza della norma. Tuttavia  la  Commissione  sottolinea
nuovamente che la Corte di giustizia  e'  l'autorita'  competente  ad
interpretare in ultima istanza le disposizione dei trattati ai  sensi
dell'art. 267 TFUE». 
    La circostanza che l'art. 11-decies configura, verosimilmente, ad
avviso della Commissione europea, un non consentito  aiuto  di  Stato
(tuttavia  non  risulta  che  la  Commissione  abbia  contestato   la
circostanza allo Stato  italiano),  non  e'  rilevante  nel  presente
giudizio, che non e' una giurisdizione di diritto  oggettivo,  e  nel
quale il Collegio non puo'  sindacare  la  portata  del  citato  art.
11-decies in difetto di un interesse concreto e  attuale  in  capo  a
parte appellante. 
    Tuttavia, stante il ragionevole dubbio che  una  disposizione  di
legge statale configuri un aiuto di Stato  illegittimo,  il  Collegio
ritiene doveroso fare una segnalazione  al  Governo,  per  quanto  di
competenza, con trasmissione della presente decisione e della nota 30
novembre 2012 della Commissione europea. 
    23. Con la lett. g) dell'ordinanza istruttoria e' stato chiesto: 
        «chiarisca la parte appellante quale e' il pregiudizio che le
deriva   dall'applicazione   degli   artt.   11-sexies,   11-septies,
11-octies,  11-undecies,  11-duodecies  del  d.l.  n.  203/2005,  che
vengono  contestati,  non  avendo  le  pasti  formulato   sul   punto
specifiche deduzioni». 
    23.1. Parte  appellante  ha  dedotto  di  non  aver  interesse  a
contestare tali disposizioni. 
    23.2. Si deve  pertanto  affermare  il  difetto  di  interesse  a
contestare gli artt. 11-sexies, 11-septies,  11-octies,  11-undecies,
11-duodecies del d.l. n. 203/2005. 
  Sul difetto parziale di interesse 
    24.  In  conclusione  va  affermato  il  difetto   originario   o
sopravvenuto dell'appellante a contestare, in relazione  al  d.l.  n.
203/2005: 
        l'art.  11-novies  comma  1,  lett.  b)  in  relazione   alla
introduzione del comma 10-ter nell'art. 10, legge n. 537/1993; 
        l'art. 11-decies, comma 1; 
        l'art. 11-decies, comma 2; 
        l'art. 11-terdecies; 
        gli                                                     artt.
11-sexies,11-septies,11-octies,11-undecies,11-duodecies. 
    Perdura invece l'interesse a contestare: 
        l'art. 11-novies, comma 1, lett. a); 
        l'art.  11-novies,  comma  1,  lett.  b)  in  relazione  alla
introduzione del comma 10-bis nell'art. 10, legge n. 537/1993; 
        l'art.  11-novies.  comma  1,  lett.  b)  in  relazione  alla
introduzione del comma 10-quater nell'art. 10, legge n. 537/1993; 
        l'art. 11-novies, comma 2. 
  25. Sull'aiuto di Stato 
    25.1. Si e' gia' esposto che difetta l'interesse  dell'appellante
a contestare l'art. 11-decies, d.l. n. 203/2005 e  che  pertanto  non
rileva che, ad avviso della Commissione europea (nota del 30  ottobre
2012), esso sembra configurare un  non  consentito  aiuto  di  Stato,
fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza del  Governo  e
del Parlamento. 
    25.2. Residua la questione se configuri un  aiuto  (illegale)  di
Stato l'art, 11-novies, d.l. n. 203/2005. 
    A tal fine  sembra  irrilevante  la  qualificazione  dei  diritti
aeroportuali in  termini  di  tassa  o  di  corrispettivo,  questione
peraltro risolta dall'evoluzione del  quadro  normativo  nel  secondo
senso (art. 39-bis, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge
29 novembre 2007, n. 222; Cass., sez. un., 10 gennaio 2008, n.  379),
attesa la nozione lata di  aiuto  di  Stato  che  puo'  avvenire  con
molteplici modalita', ivi compresi  sgravi  fiscali  e  riduzioni  di
costi e corrispettivi. 
    25.3. Invero, ai sensi  dell'art.  107  TFUE  (ex  art.  87  TCE,
applicabile  ratione  temporis),  «Salvo  deroghe   contemplate   dai
trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura  in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi  dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto  qualsiasi  forma  che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino  di
falsare la concorrenza». 
    La  nozione  di   aiuto   comprende   pertanto   ogni   vantaggio
economicamente apprezzabile attribuito ad  un'impresa  attraverso  un
intervento  pubblico,  vantaggio  che  altrimenti  non   si   sarebbe
realizzato. 
    Sicche' rientrano nella nozione non solo le  sovvenzioni  palesi,
ma anche una riduzione di costi, un'agevolazione fiscale, una tariffa
preferenziale, etc. 
    Cinque sono gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato: 
        in primo luogo deve trattarsi di  intervento  dello  Stato  o
effettuato mediante risorse statali; 
        in secondo luogo tale intervento deve  poter  incidere  sugli
scambi tra Stati membri; 
        in  terzo  luogo  deve  concedere   un   vantaggio   al   suo
beneficiario; 
        in quarto luogo deve  falsare  o  minacciare  di  falsare  la
concorrenza (C. giust. CE 24 luglio 2003, in C-280/00, Altmark, punto
75); 
        in quinto luogo, la misura deve essere selettiva,  nel  senso
che favorisce solo alcune imprese o produzioni e non costituisce  una
misura di carattere e portata generali (C. giust. CE, 29 giugno 1999,
in C-256/97, DMT; C. giust. CE,  13  febbraio  2003,  in  C-409/2000,
Spagna c. Commissione; C. giust. CE 1° dicembre  1998,  in  C-200/97,
Ecotrade). 
    La forma  dell'aiuto  e'  indifferente,  potendo  l'atto  che  lo
dispone  assumere  sia  la  veste  di  una  legge  che  di  un   atto
amministrativo  o  di  un  atto  privatistico   o   non   costituente
espressione di un pubblico potere. 
    25.4. La Sezione ha gia' sottoposto alla Commissione europea  una
richiesta di parere, in relazione all'art.  11-novies  citato,  cosi'
formulata:  «se  osti  alla   corretta   applicazione   del   diritto
comunitario, e segnatamente della disciplina  degli  aiuti  di  Stato
(artt. 107 e ss., TFUE, e regolamenti attuativi), e integri un  aiuto
di  Stato  illegale,  la  previsione  dell'art.  11-novies,  d.l.  n.
203/2005 sotto il profilo che prevede  una  riduzione  delle  tariffe
aeroportuali per i  voli  notturni  e  l'abolizione  dell'adeguamento
delle tariffe al tasso di inflazione,  misura  che  non  grava  sullo
Stato ma sui gestori aeroportuali». 
    25.5. La Commissione  europea,  con  la  nota  30  novembre  2012
pervenuta in data 12  dicembre  2012,  ha  osservato  che,  ferma  la
competenza ultima della C. giust. UE,  l'art.  10-novies  non  sembra
configurare un aiuto di Stato in quanto: 
        a) la misura non sembra selettiva, non  sembrando  attribuire
un vantaggio ai vettori aerei; a tal fine occorrerebbe verificare che
la  misura  di   eliminazione   della   maggiorazione   dei   diritti
aeroportuali per i voli notturni abbia comportato una diminuzione dei
diritti  aeroportuali  tale  da  non  consentire  ai  gestori   degli
aeroporti di coprire i loro costi, e  tale  circostanza  non  risulta
allo stato provata; per converso la  semplice  constatazione  che  e'
stata abolita la maggiorazione dei diritti aeroportuali  per  i  voli
notturni non comprova di per se' un vantaggio selettivo per i vettori
aerei, non essendo provato che i voli  notturni  comportano  maggiori
costi di quelli diurni; 
        b)  ove  anche  fosse   provato   un   vantaggio   selettivo,
occorrerebbe la ulteriore prova che sia stato attribuito con  risorse
statali; infatti la legge ha fissato il  prezzo  di  una  transazione
commerciale (i diritti aeroportuali per  i  voli  notturni),  ma  non
risultano senz'altro utilizzate risorse pubbliche; atteso che  alcuni
aeroporti sono in mano  pubblica,  andrebbe  accertato  se  qualsiasi
ipotetico vantaggio peri vettori  avviene  con  risorse  pubbliche  o
invece e' frutto di una disciplina generale che si applica a tutti  i
gestori aeroportuali e non dipende dal controllo pubblico  effettuato
sugli aeroporti in mano pubblica; lo Stato qui fissa il prezzo di  un
dato servizio (il diritto aeroportuale per il volo notturno), ma  non
impone un obbligo di acquisto o di investimento. 
    25.6. Alla luce di tale risposta, a cui parte appellante  non  ha
adeguatamente replicato, il Collegio ritiene che l'art. 11-novies non
configuri un aiuto di Stato in quanto: 
        non vi e' prova della  selettivita'  della  misura,  che  non
avvantaggia necessariamente i  vettori  aerei,  sia  perche'  non  e'
provato il maggior costo del volo notturno e  del  relativo  approdo,
sia perche' la  misura  avvantaggia  in  definitiva  gli  utenti  del
servizio aereo; 
        non vi e' prova che la  misura  sia  finanziata  con  risorse
statali; se e' vero che alcuni aeroporti sono in mano di  societa'  a
partecipazione pubblica, e' anche vero che la misura in esame  e'  di
carattere  generale  e  si  impone  indifferenziatamente  a   gestori
aeroportuali  sia  pubblici  che   privati;   la   misura   prescinde
dall'esercizio di un potere pubblico su una societa' pubblica, e  non
comporta un trasferimento di risorse pubbliche. 
    26. Sulla pregiudiziale costituzionale 
    26.1. Passando all'esame  dell'appello  principale,  il  Collegio
ritiene  pregiudiziale,  nell'ordine  logico  delle   questioni,   la
prospettata questione di illegittimita'  costituzionale  degli  artt.
11-novies, comma 1, lett. a); 11-novies, comma 1,  lett.  b),  quanto
all'introduzione, nell'art. 10 legge n. 537/1993 del comma  10-bis  e
del comma 10-quater, 11-novies, comma 2, d.l. 30 settembre  2005,  n.
203, introdotti dalla legge di conversione 2 dicembre 2005,  n.  248,
per contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost. 
    26.2. Sebbene la questione sia  stata  prospettata  solo  con  la
seconda memoria difensiva depositata  per  l'udienza  del  29  maggio
2012, la  stessa  e'  ammissibile  perche'  si  tratta  di  questione
rilevabile d'ufficio. 
    26.3. L'art. 11-novies, d.l. n. 203/2005, nella parte oggetto  di
incidente di costituzionalita', dispone: 
        «Alla legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito
dal seguente: 
          «10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e' determinata per i  singoli  aeroporti,  sulla
:base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene  altresi'
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra  tre  e
cinque anni, la variazione massima annuale  applicabile  ai  medesimi
diritti  aeroportuali.  La  variazione  e'  determinata  prendendo  a
riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di
recupero della produttivita' assegnato al  gestore  aeroportuale,  la
remunerazione del capitale  investito,  gli  ammortamenti  dei  nuovi
investimenti realizzati con capitale proprio o di credito,  che  sono
stabiliti in contratti di programma stipulati  tra  l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e il  gestore  aeroportuale,  approvati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  iniziale  dei
diritti e  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita'  assegnato
vengono determinati tenendo conto: 
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato  da  societa'
di revisione contabile, che consenta l'individuazione  dei  ricavi  e
dei  costi  di  competenza   afferenti   a   ciascuno   dei   sevizi,
regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di  attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; 
c) delle esigenze di  recupero  dei  costi,  in  base  a  criteri  di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; 
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; 
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine  conseguito
dal gestore aeroportuale in relazione  allo  svolgimento  nell'ambito
del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate»; 
        b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
          «10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei
diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o  partenza  nelle
ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. 
          (...) Omissis 
          10-quater. La metodologia di cui al  comma  10  si  applica
anche per la  determinazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di
sicurezza previsti dall'articolo 5, comma  3,  del  decreto-legge  18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio 1992, n. 217, nonche' per la determinazione della  tassa  di
imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via  aerea  in  base  al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117». 
    2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e' abrogato». 
    26.4. Si e'  gia'  osservato  che,  alla  luce  delle  risultanze
istruttorie, la parte  appellante  ha  interesse  a  contestare  tali
previsioni in quanto: 
        l'art. 11-novies, comma 1, lett. a) che fissa  i  criteri  di
determinazione dei diritti aeroportuali e'  ancora  applicabile  alla
parte, in quanto: 
          quadro normativo di riferimento dello  stipulato  contratto
di programma e la parte contesta tali criteri in  particolare  quanto
al meccanismo c.d. single till; 
          l'art. 11-novies, comma 1, lett. b),  nella  parte  in  cui
introduce nell'art.  10,  legge  n.  537/1993,  il  comma  10-bis,  e
sopprime la maggiorazione del 50 per cento dei  diritti  aeroportuali
applicata nei casi di approdo  o  partenza  nelle  ore  notturne,  ha
trovato applicazione ed ha leso  gli  interessi  economici  di  parte
appellante in misura consistente; 
          l'art. 11-novies, comma 1, lett. b),  nella  parte  in  cui
introduce nell'art.  10,  legge  n.  537/1993,  il  comma  10-quater;
estende anche ai corrispettivi per i servizi di sicurezza  e  per  la
determinazione  della  tassa  di  imbarco  e   sbarco   sulle   merci
trasportate per via aerea la metodologia di determinazione  a  regime
dei diritti aeroportuali prevista dal comma 10 dell'art. 10, legge n.
537/1993, ivi compreso il non condiviso meccanismo del  single  till,
sicche' la parte appellante ha interesse a contestarlo; 
          l'art. 11-novies, comma 2, che  ha  abrogato  l'adeguamento
delle  tariffe  aeroportuali  al  tasso  di  inflazione,   ha   avuto
applicazione all'appellante per gli anni 2006, 2007, 2008. 
    26.5.   La   rilevanza    della    prospettata    questione    di
costituzionalita' discende dal  fatto  che  la  caducazione  di  tali
disposizioni   comporterebbe   la   caducazione   dei   provvedimenti
impugnati, cosi' soddisfacendo l'interesse della parte appellante. 
    26.6. La non manifesta infondatezza della  prospettata  questione
si desume dalla giurisprudenza della Corte costituzionale  in  ordine
all'oggetto  e  ai  limiti  della  decretazione  d'urgenza   e   alla
congruenza di oggetto del d.l. e della legge di conversione. 
    26.7. Il d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, pubblicato nella  G.U.R.I.
del giorno successivo, recava «Misure urgenti per  il  raggiungimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  e  disposizioni  in  materia
aeroportuale» e dettava, negli artt. da 7 a 11, le  disposizioni  per
il settore aeroportuale (7. Razionalizzazione ed efficientamento  del
settore dei  gestori  aeroportuali;  8.  Competitivita'  del  sistema
aeroportuale; 9.  Sviluppo  delle  infrastrutture  aeroportuali;  10.
Sicurezza aeroportuale; 11. Royalties sui carburanti). 
    La 'motivazione' alla base di tali disposizioni era indicata  nel
preambolo, come  segue:  «Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed
urgenza di emanare  disposizioni  per  migliorare  il  controllo  del
traffico aereo, la sicurezza degli impianti e la competitivita' e  lo
sviluppo del sistema aeroportuale». 
    Il Ministero della giustizia, con  Comunicato  19  dicembre  2005
(Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294), rendeva  noto  che  il
decreto non e' stato convertito in  legge  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla sua pubblicazione e che  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 11 sono state recepite dagli  articoli  da  11-ter  a
11-terdecies, d.l. 30 settembre 2005, n. 203. 
    Invero, nel d.l. 30 settembre 2005 n.  203,  recante  «Misure  di
contrasto all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», la legge di conversione 2  dicembre  2005,
n. 248, ha introdotto gli artt. da 11-sexies a 11-terdecies. 
    In particolare la legge di conversione  introduce  gli  artt.  da
11-sexies a 11-terdecies che riproducono i citati artt. da  7  a  11,
d.l. n. 211/2005. Inoltre l'art. 11-sexiesdecies, del pari introdotto
dalla legge di conversione, dispone che le disposizioni di  cui  agli
articoli 11-sexies, 11-septies, 11-novies e  11-decies  del  presente
decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
    Le  ragioni  della  decretazione  d'urgenza  sono  indicate   nel
preambolo del d.l. come segue: 
        «ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare
disposizioni  per   un   piu'   incisivo   contrasto   del   fenomeno
dell'evasione  fiscale,  nonche'  alte  disposizioni   tributarie   e
finanziarie urgenti. 
    Le disposizioni in oggetto di ricorso sono state  introdotte  nel
corpo del d.l. n. 203 del 2005 per effetto di  emendamenti  approvati
in sede di conversione. 
    Esse non facevano  parte,  pertanto,  del  testo  originario  del
decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. 
    Va rilevato altresi' che le disposizioni  di  cui  sopra  esulano
dall'ambito del decreto legge come  descritto  nel  preambolo  e  nel
titolo dello stesso. 
    Si palesa l'estraneita' delle disposizioni in questione  rispetto
all'originario decreto legge. 
    Ne' si puo' ritenere che la disciplina dei  diritti  aeroportuali
rientri nella materia «tributaria e finanziaria», dovendosi escludere
la natura tributaria  dei  diritti  aeroportuali,  che  costituiscono
piuttosto corrispettivi per un servizio erogato (art. 39-bis, d.l. 1°
ottobre 2007 n. 159, convertito in legge 29 novembre  2007,  n.  222;
Cass,, sez. un., 10 gennaio 2008, n. 379). 
    26.8. La Corte costituzionale ha individuato, tra gli indici alla
stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno  la  carenza
del  requisito  della  straordinarieta'  del  caso  di  necessita'  e
d'urgenza di  provvedere»,  la  «evidente  estraneita'»  della  norma
censurata rispetto alla materia disciplinata  da  altre  disposizioni
del decreto-legge in cui e' inserita (sentenza n. 171  del  2007;  in
conformita', le sentenze n. 128 del 2008 e n. 22 del 2012). 
    La  consolidata  giurisprudenza  sopra  richiamata   collega   il
riconoscimento  dell'esistenza  dei  presupposti  fattuali,  di   cui
all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca  coerenza  delle
norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e
materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. 
    La  urgente  necessita'  del  provvedere  puo'   riguardare   una
pluralita'  di  norme  accomunate   dalla   natura   unitaria   delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento  di  fronteggiare
situazioni  straordinarie  complesse  e  variegate,  che   richiedono
interventi oggettivamente  eterogenei,  afferenti  quindi  a  materie
diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi  urgenti
a situazioni straordinarie venutesi a determinare. 
    Da quanto ora esposto, si trae la  conclusione  che  la  semplice
immissione  di  una  disposizione  nel  corpo  di  un   decreto-legge
oggettivamente o teleologicamente unitario non  vale  a  trasmettere,
per cio' solo, alla stessa il  carattere  di  urgenza  proprio  delle
altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto  o  di
finalita'. 
    Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti  per
l'esercizio senza delega della  potesta'  legislativa  da  parte  del
Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso  come
insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. 
    L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto  o  alla  finalita'
del decreto spezza il  legame  logico-giuridico  tra  la  valutazione
fatta dal Governo dell'urgenza del  provvedere  ed  «i  provvedimenti
provvisori con forza di legge»,  di  cui  alla  norma  costituzionale
citata. 
    Il presupposto del «caso» straordinario di necessita'  e  urgenza
inerisce sempre e soltanto al  provvedimento  inteso  come  un  tutto
unitario, atto normativo fornito di  intrinseca  coerenza,  anche  se
articolato e differenziato al suo interno. 
    La  scomposizione  atomistica  della  condizione   di   validita'
indicata dalla Costituzione si pone in contrasto  con  il  necessario
legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso»  che  lo
ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie  di
norme assemblate soltanto da mera casualita' temporale. 
    L'art.  15,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri) - la' dove prevede che il  contenuto  del
decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo  e  corrispondente  al
titolo» - pur non avendo, in se' e per se', rango  costituzionale,  e
non potendo quindi  assurgere  a  parametro  di  legittimita'  in  un
giudizio davanti alla Corte cost., costituisce  esplicitazione  della
ratio implicita  nel  secondo  comma  dell'art.  77  Cost.  (comunque
desumibile dai lavori della Assemblea Costituente), il  quale  impone
il collegamento dell'intero decreto-legge al  caso  straordinario  di
necessita'  e  urgenza,  che  ha  indotto  il  Governo  ad  avvalersi
dell'eccezionale potere di esercitare la funzione  legislativa  senza
la previa delegazione da parte del Parlamento. 
    Risulta in contrasto con l'art. 77  Cost.  la  commistione  e  la
sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e  finalita'
eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. 
    La necessaria  omogeneita'  del  decreto-legge,  la  cui  interna
coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato
dal Governo e rimesso alle valutazioni  del  Parlamento  sul  singolo
caso straordinario di necessita' e  urgenza,  deve  essere  osservata
dalla legge di conversione. 
    Il principio della  sostanziale  omogeneita'  delle  disposizioni
contenute  nella  legge  di  conversione  di  un   decreto-legge   e'
significativamente  recepito   dall'art.   96-bis,   comma   7,   del
regolamento della Camera dei deputati, che  dispone:  «Il  Presidente
dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi  che
non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». 
    Sulla medesima linea si colloca la lettera  inviata  il  7  marzo
2011 dal  Presidente  del  Senato  ai  Presidenti  delle  Commissioni
parlamentari, nonche', per conoscenza, al Ministro per i rapporti con
il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo
particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge,
la  norma   dell'art.   97,   comma   1,   del   regolamento,   sulla
improponibilita'   di   emendamenti   estranei   all'oggetto    della
discussione», ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta
per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta,  dalla
circolare  sull'istruttoria  legislativa  nelle  Commissioni  del  10
gennaio 1997. 
    Peraltro, il suddetto  principio  della  sostanziale  omogeneita'
delle norme contenute nella legge di conversione di un  decreto-legge
e' stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale  il
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74 Cost., ha rinviato
alle Camere il disegno di legge di conversione del  decreto-legge  25
gennaio 2002, n. 4 (Disposizioni urgenti finalizzate  a  superare  lo
stato di crisi  per  il  settore  zootecnico,  per  la  pesca  e  per
l'agricoltura), e  ribadito  nella  lettera  del  22  febbraio  2011,
inviata dal Capo  dello  Stato  ai  Presidenti  delle  Camere  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del  procedimento  di
conversione del decreto-legge oggetto degli odierni giudizi. 
    Si deve ritenere che l'esclusione della possibilita' di  inserire
nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del  tutto
estranei all'oggetto  e  alle  finalita'  del  testo  originario  non
risponda soltanto ad esigenze di  buona  tecnica  normativa,  ma  sia
imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un
nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,  formato  dal
Governo ed emanato  dal  Presidente  della  Repubblica,  e  legge  di
conversione,  caratterizzata  da  un  procedimento  di   approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario. 
    Innanzitutto,  il   disegno   di   legge   di   conversione   del
decreto-legge appartiene alla competenza riservata del  Governo,  che
deve presentarlo alle Camere  «il  giorno  stesso»  della  emanazione
dell'atto normativo urgente. 
    Anche i  tempi  del  procedimento  sono  particolarmente  rapidi,
giacche' le Camere, anche se sciolte, sono convocate appositamente  e
si riuniscono entro cinque giorni.  In  coerenza  con  la  necessaria
accelerazione del procedimento, i regolamenti delle Camere  prevedono
norme specifiche, mirate a consentire la conversione in  legge  entro
il termine costituzionale di sessanta giorni. 
    Il Parlamento e' chiamato a convertire, o non, in legge un  atto,
unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate  urgenti
dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per  la
finalita' che si intende perseguire. 
    In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con
quello della legge di conversione. 
    Non si puo' tuttavia  escludere  che  le  Camere,  nell'esercizio
della  propria  ordinaria  potesta'  legislativa,  possano  apportare
emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a  modificare  la
disciplina normativa in esso  contenuta,  a  seguito  di  valutazioni
parlamentari difformi nel  merito  della  disciplina,  rispetto  agli
stessi oggetti o in vista delle medesime finalita'. 
    Il testo  puo'  anche  essere  emendato  per  esigenze  meramente
tecniche o formali. 
    Cio'  che  esorbita  invece  dalla  sequenza   tipica   profilata
dall'art. 77, secondo comma, Cost., e' l'alterazione dell'omogeneita'
di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario,
ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica. 
    In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione  dell'ordinaria
funzione legislativa puo' certamente essere effettuato,  per  ragioni
di' economia procedimentale,  a  patto  di  non  spezzare  il  legame
essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. 
    Se tale legame viene  interrotto,  la  violazione  dell'art.  77,
secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza  dei  presupposti  di
necessita' e urgenza per le norme eterogenee aggiunte,  che,  proprio
per  essere  estranee  e  inserite   successivamente,   non   possono
collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del  2010),
ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che  la
Costituzione gli attribuisce, con speciali  modalita'  di  procedura,
allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. 
    La Costituzione italiana disciplina, nelle loro grandi  linee,  i
diversi  procedimenti  legislativi  e  pone  limiti  e   regole,   da
specificarsi nei regolamenti parlamentari. 
    Il rispetto delle norme costituzionali, che impongono tali limiti
e regole, e' una condizione della legittimita'  costituzionale  degli
atti approvati, come la Corte  costituzionale  ha  gia'  affermato  a
partire dalla sentenza n. 9 del 1959, nella  quale  ha  stabilito  la
propria «competenza di controllare se il processo  formativo  di  una
legge si e' compiuto in  conformita'  alle  norme  con  le  quali  la
Costituzione direttamente regola tale procedimento». 
    26.9. I principi affermati dalla Corte costituzionale n.  22  del
2012 devono ritenersi estensibili al caso specifico, in  cui  la  non
omogeneita' tra d.l. e legge di conversione e'  di  certo  desumibile
dalle disposizioni introdotte, in sede di conversione in  legge,  per
di piu' mediante un maxiemendamento governativo su cui e' stata posta
la fiducia. 
    Infatti quali che  siano  le  modifiche  introdotte  in  sede  di
conversione in legge, e la loro provenienza, si tratta pur sempre  di
modifiche non presenti nel d.l. originario e introdotte solo  con  la
legge di conversione, che pertanto devono  rispettare  l'oggetto  del
d.l. e condividerne i presupposti di necessita' e urgenza. 
    Diversamente, si determina una alterazione delle dinamiche e  dei
processi democratici di formazione delle leggi, atteso che: 
        l'art. 77, secondo comma, Cost. gia' di per se' comporta  che
il decreto legge delimita il proprio oggetto, attivando un meccanismo
di produzione normativa il cui oggetto non  puo'  ad  libitum  essere
esteso dal Parlamento in sede di conversione; 
        la   sostanziale    alterazione    (rispetto    al    disegno
costituzionale)  del  procedimento   di   formazione   delle   leggi,
conseguente   all'inserimento   nella   legge   di   conversione   di
disposizioni  del  tutto  estranee  all'oggetto  del  decreto  legge,
risulta ancora piu' evidente quando cio' si verifichi sulla  base  di
un maxiemendamento governativo dal  contenuto  eterogeneo,  approvato
con un voto di fiducia e in assenza del dibattito  che,  nel  sistema
parlamentare, di regola consente la produzione  ponderata  di  regole
costituenti espressione di scelte democratiche. 
    26.10. In conclusione, si deve ritenere sussistente un dubbio  di
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1,  lett.  a);  comma  1,
lett. b), quanto all'introduzione, nell'art. 10 legge n. 537/1993 del
comma 10-bis e del comma  10-quater,  11-novies,  comma  2,  d.l.  30
settembre 2005, n. 203,  introdotti  dalla  legge  di  conversione  2
dicembre 2005, n. 248, per contrasto con l'art.  77,  secondo  comma,
Cost. sotto il duplice profilo che: 
        tali disposizioni, inserite nel  corso  del  procedimento  di
conversione del d.l., sono del tutto estranee  alla  materia  e  alle
finalita' del medesimo; 
        tali  disposizioni  sono  state  inserite  in  virtu'  di  un
maxiemendamento governativo su cui e' stata posta la fiducia, sicche'
da un lato e' del tutto mancata, da parte del Governo, la motivazione
sulla  necessita'  e   urgenza,   con   assunzione   della   relativa
responsabilita', in sede di varo del decreto legge, e la verifica del
Presidente della Repubblica  sul  rispetto  dei  limiti  sanciti  dal
richiamato art. 77,  e  dall'altro  lato  e'  del  tutto  mancato  il
dibattito parlamentare su tali previsioni. 
    26.11. In subordine, e' rilevante, per le ragioni gia' esposte, e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1, lett.  a);  11-novies,
comma 1, lett. b), quanto all'introduzione,  nell'art.  10  legge  n.
537/1993 del comma 10-bis e del comma 10-quater, 11-novies, comma  2,
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti dalla legge di conversione
2 dicembre 2005, n. 248  in  relazione  agli  artt.  3,  e  41  Cost.
(principio di uguaglianza e tutela della concorrenza) nella parte  in
cui decurtano i diritti aeroportuali  (meccanismo  del  single  till,
abolizione  della  maggiorazione  per   voli   notturni,   abolizione
dell'adeguamento al tasso  di  inflazione)  mediante  una  iniziativa
legislativa unilaterale che e' avulsa da una adeguata  istruttoria  e
considerazione degli effettivi costi dei gestori aeroportuali. 
    Un  esame  comparatistico  ha  evidenziato  infatti   che   nella
maggioranza  degli  aeroporti  europei  la  fissazione  dei   diritti
aeroportuali  e'  frutto  di  un  accordo  tra  gestori   e   vettori
aeroportuali e che in molti aeroporti europei vige, in vario modo, la
maggiorazione dei diritti aeroportuali per voli notturni. 
    Pertanto, sebbene il conditor iurs comunitario non impedisse agli
Stati  membri,  all'epoca  del  varo  del  d.l.   n.   203/2005,   la
possibilita' di emanare disposizioni legislative  in  materia  (prima
della direttiva 2009/12 che demanda agli Stati di fissare  un  quadro
regolatorio finalizzato all'adozione di atti di  self  regulation  da
parte degli interessati, recepita in Italia con gli artt. 71-82, d.l.
n. 1/2012),  l'intervento  legislativo  deve  comunque  ispirarsi  ai
canoni costituzionali di eguaglianza, tutela della concorrenza, e  al
principio dell'equa remunerazione dei costi. 
  27. Conclusioni 
    In  conclusione,  l'appello  va  in  parte  respinto,  in   parte
dichiarato improcedibile; per le residue  questioni  il  giudizio  va
sospeso nelle more dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ogni ulteriore questione, ivi comprese la ulteriore pregiudiziale
comunitaria  sollecitata  da  parte  appellante,  e'  riservata  alla
decisione definitiva, all'esito dell'incidente di costituzionalita'. 
    Pertanto, parzialmente e  non  definitivamente  pronunciando,  il
Collegio: 
        1)  dichiara  l'originario  difetto   di   interesse   o   il
sopravvenuto difetto di interesse in ordine ai motivi di appello  con
cui si censurano, in relazione al d.l. n. 203/2005: 
          l'art. 11-novies  comma  1,  lett.  b)  in  relazione  alla
introduzione del comma 10-ter nell'art. 10, legge n. 537/1993; 
          l'art. 11-decies, comma 1; 
          l'art. 11-decies, comma 2; 
          l'art. 11-terdecies; 
          gli  artt.   11-sexies,11-septies,11-octies,   11-undecies,
11-duodecies; 
        2) respinge le censure relative alla sussistenza di un  aiuto
di Stato in relazione all'art. 11-novies, d.l. n. 203/2005; 
        3) respinge l'appello incidentale; 
        4) visti gli artt. 134  della  Costituzione;  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1,  lett.
a); 11-novies, comma 1, lett. b), quanto all'introduzione,  nell'art.
10 legge  n.  537/1993  del  comma  10-bis  e  del  comma  10-quater,
11-novies, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti  dalla
legge di conversione 2 dicembre  2005,  n.  248,  per  contrasto  con
l'art. 77, comma 2, Cost., e, in subordine,  per  contrasto  con  gli
artt. 3 e 41 Cost.; 
        5) sospende il giudizio  e  ordina  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        6) ordina che  a  cura  della  segreteria  della  sezione  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle
Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
        7) ordina che a cura della  segreteria  della  Sezione  copia
della presente ordinanza e della nota della  Commissione  europea  30
novembre 2012 sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei  Ministri
quale  segnalazione  della  possibilita'  della  sussistenza  di   un
illegale aiuto di Stato in  relazione  all'art.  11-decies,  d.l.  n.
203/2005; 
        8)  riserva  alla   decisione   definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.