P.Q.M. 
 
    1) dichiara l'originario difetto di interesse o  il  sopravvenuto
difetto di interesse in ordine ai  motivi  di  appello  con.  cui  si
censurano, in relazione al d.l. n. 203/2005: 
        l'art.  11-novies  comma  1,  lett.  b)  in  relazione   alla
introduzione del comma 10-ter nell'art. 10, legge n. 537/1993; 
        l'art. 11-decies, comma 1; 
        l'art. 11-decies, comma 2; 
        l'art. 11-terdecies; 
        gli   artt.    11-sexies,    11-septies,    11-octies,    11-
undecies,11-duodecies; 
    2) respinge le censure relative alla sussistenza di un  aiuto  di
Stato in relazione all'art. 11- novies, d.l. n. 203/2005; 
    3) respinge l'appello incidentale; 
    4)  visti  gli  artt.  134  della  Costituzione;  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1,  lett.
a); 11-novies, comma 1, lett. b), quanto all'introduzione,  nell'art.
10 legge  n.  537/1993  del  comma  10-bis  e  del  comma  10-quater;
11-novies, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti  dalla
legge di conversione 2 dicembre  2005,  n.  248,  per  contrasto  con
l'art. 77, comma 2, Cost., e, in subordine,  per  contrasto  con  gli
artt. 3 e 41 Cost.; 
    5) sospende il giudizio e ordina l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    6) ordina che a cura della segreteria della sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
    7) ordina che a cura della segreteria della Sezione  copia  della
presente ordinanza e della nota della Commissione europea 30 novembre
2012 sia trasmessa al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  quale
segnalazione della sussistenza di  un  aiuto  illegale  di  Stato  in
relazione all'art. 11-decies, d.l. n. 203/2005; 
    8) riserva alla decisione definitiva ogni  ulteriore  statuizione
in rito, in merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  12
febbraio 2013. 
 
                       Il presidente: Maruotti 
 
 
                                             L'estensore: De Nictolis