IL TRIBUNALE 
 
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   procedimento
sull'istanza, proposta dal Curatore del  fallimento  in  epigrafe,  a
mezzo della quale e' stata avanzata al sottoscritto Giudice  delegato
domanda volta a disporre l'anticipazione da parte  dell'erario  delle
spese necessarie per la  bonifica  dell'area  nella  quale  sorge  il
dimesso stabilimento industriale acquisito all'attivo fallimentare. 
    1. Su istanza del Curatore del fallimento della S.r.l.  "Fabbrica
loggese Laterizi" il sottoscritto Giudice  delegato  ha  nominato  un
consulente tecnico al quale ha conferito l'incarico di  provvedere  -
tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 27 marzo  1992,  n.
257, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, alla direttiva n.
87/217/CEE in data 19 marzo 1987 e  al  decreto  del  Ministro  della
sanita' in data 6 settembre 1994: 
        a) alla misurazione e verifica dei livelli di  concentrazione
di fibre di amianto nelle aree in cui sono ubicati  gli  stabilimenti
appresi al fallimento; 
        b)  alla  individuazione   delle   specifiche   esigenze   di
intervento ai fini della rimozione dei rischio di rilascio  di  fibre
di amianto nell'ambiente; 
        c)    alla    indicazione    delle    specifiche     esigenze
metodologico-operative cui attenersi nella eventuale fase di bonifica
anche al fine di contenere le spese dell'intervento. 
    2. Il consulente tecnico ha determinato i costi da sostenere,  ai
fini della realizzazione dell'opera di bonifica ambientale,  in  euro
258.290,06. 
    3. Con successiva istanza, depositata in cancelleria in  data  25
maggio 2010, il Curatore del fallimento, stante l'assoluta assenza dl
disponibilita'  finanziarie  in  capo  alla  curatela,   ha   chiesto
l'adozione di provvedimento ex art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia. 
    4. La norma su indicata stabilisce quanto segue: 
        art.  146  "1.  Nella  procedura  fallimentare,  che  e'   la
procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se
tra i beni compresi nel fallimento non vi  e'  denaro  per  gli  atti
richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate  a  debito,  altre
sono anticipate dall'erario. 
    2. Sono spese prenotate a debito: 
        a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo  59,  lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.
131; 
        b)  l'imposta  ipotecaria  e  l'imposta  catastale  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n. 347; 
        c) il contributo unificato; 
        d) i diritti di copia. 
    3. Sono spese anticipate dall'erario: 
        a) le spese di spedizione o l'indennita' di  trasferta  degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; 
        b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati
e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del  processo
fuori dalla sede in cui si svolge; 
        c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; 
        d)  le  spese  per   gli   strumenti   di   pubblicita'   dei
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria". 
    5. E' del tutto evidente che tra le ipotesi di  anticipazione  da
parte dell'erario non puo' farsi rientrare  la  spesa  relativa  alla
rimozione di situazioni di pericolo  a  carico  della  collettivita',
ancorche' si tratti di intervento previsto dalla legge anche a carico
dell'organo gestorio della procedura fallimentare. 
    6. Appare opportuno dar conto del fatto che  i  beni  appresi  al
fallimento di cui in epigrafe (pochi giorni dopo che il  sottoscritto
giudice, subentrato al precedente Giudice delegato, ne aveva disposto
per la prima volta la vendita)  sono  stati  sottoposti  a  sequestro
preventivo e lo stesso Curatore sottoposto a procedimento penale. 
    Nell'ambito  del  suddetto   procedimento   la   S.C.   (sentenza
pronunciata dalla III Sezione penale  in  data  12  giugno  2008,  n.
37282) ha statuito che "nel caso di specie, il giudice cautelare, con
motivazione  incensurabile  in  questa  sede,  ha  ritenuto  che   lo
spossessamento dell'impresa per effetto del fallimento era inidoneo a
scongiurare la protrazione o la reiterazione del  reato,  considerato
che l'abbandono di rifiuti pericolosi continuava ad accrescersi anche
in costanza  di  fallimento,  per  il  perdurante  sfaldamento  delle
coperture di eternit, che erano in stato di abbandono ormai da  oltre
vent'anni. Le considerazioni di opportunita' svolte su  questo  punto
dal difensore della curatela fallimentare,  sebbene  plausibili,  non
possono trovare ingresso in questa sede". 
    Il Giudice di legittimita' ha, inoltre, ritenuto inammissibili le
considerazioni critiche avanzate  dal  Curatore  osservando  che  "le
censure svolte sul punto ... soprattutto  laddove  lamentano  che  la
misura tende piuttosto  a  costringere  la  curatela  fallimentare  a
prendere iniziative di risanamento ambientale che oltrepassano le sue
capacita' economiche, esulano dai limiti del ricorso  per  cassazione
contro te misure cautelari reali, che l'art.  325  cod.  proc.  pen.,
comma 1, restringe alla violazione di legge,  escludendo  i  vizi  di
motivazione". 
    7.  Sulla  scorta  delle  esposte  circostanze  di  fatto  si  e'
determinata una oggettiva situazione di stallo in quanto: 
        a) i beni  del  fallimento  risultano  sottoposti  a  vincolo
penale; 
        b) le numerose ordinanze di vendita disposte dal sottoscritto
Giudice non sono andate a buon fine; 
        c) la Curatela non e' in grado di  effettuare  le  neccesarie
opere di risanamento ambientale perche' priva di fondi; 
        d)  il  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia non consente di  porre
a carico dell'erario le spese della pur necessaria bonifica. 
    8. A giudizio del sottoscritto Giudice  la  disposizione  di  cui
all'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia  si  pone  in  netto  contrasto  con  il  canone  di  rango
costituzionale  della  "ragionevolezza"  (sotto  il   profilo   della
intrinseca incoerenza, contraddittorieta' ed illogicita' rispetto  al
vigente ordinamento) laddove non prevede - in relazione a  situazioni
che richiedono da parte della curatela fallimentare il compimento  di
atti di gestione e di manutenzione dei beni appresi all'attivo  della
procedura e soprattutto in relazione ad  interventi  necessitati,  se
non  imposti,  da  altre  norme  dell'ordinamento  (si   pensi   alle
fattispecie incriminatrici di natura omissiva riconducibili al  reato
di cui all'art. 674 cod. pen., e al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256,
comma 2) - la possibilita' di porre a  carico  dell'erario  le  spese
necessarie. 
    8.1. Da cio' consegue che la decisione sull'istanza del  Curatore
va  sospesa  e  gli  atti  trasmessi   alla   Corte   costituzionale,
trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata. 
    Non puo', invero, negarsi che la questione sia rilevante ai  fini
della  decisione  in  quanto  la  possibilita'  per  il  Curatore  di
procedere  alla  bonifica  dei  sito  presuppone   un   provvedimento
giudiziale  che  disponga  l'anticipazione  delle  spese   da   parte
dell'erario. 
    Ne'  puo',  d'altra  parte,  sostenersi  che  la  questione   sia
manifestamente  infondata   ove   si   tenga   conto   della   palese
contraddittorieta'  delle  norme  vigenti  che  impongono  un  dovere
giuridico a carico di un organo pubblico, quale e'  senza  dubbio  la
curatela fallimentare, senza prevedere che il  relativo  adempimento,
ove economicamente oneroso, sia effettuato mediante l'istituto  della
"anticipazione" da parte dell'erario.