P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953. Ritenuta !a rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in quanto contrastante con il canone della ragionevolezza, nella parte in cui, non prevede - in relazione a situazioni che richiedono da parte della curatela fallimentare il compimento dl atti di gestione e di manutenzione dei beni appresi all'attivo della procedura e soprattutto in relazione ad interventi necessitati, se non imposti, da altre norme, dell'ordinamento (p.e.: fattispecie incriminatrici di natura omissiva riconducibili ai reati di cui all'art. 674 cod. pen., e al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2) - la possibilita' di porre a carico dell'erario le spese necessarie. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Curatore, al pubblico ministero in sede ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Cosenza, addi' 31 maggio 2010. Il Giudice delegato: Greco