P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 1,  legge  n.  1/1948,  23,  legge  n.
87/1953. 
    Ritenuta !a rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146 del D.P.R.  30
maggio  2002,  n.  115,  recante  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia  di  spese  di  giustizia,  in
quanto contrastante con il canone della ragionevolezza,  nella  parte
in cui, non prevede - in relazione a  situazioni  che  richiedono  da
parte della curatela fallimentare il compimento dl atti di gestione e
di  manutenzione  dei  beni  appresi  all'attivo  della  procedura  e
soprattutto in relazione ad interventi necessitati, se  non  imposti,
da altre norme, dell'ordinamento (p.e.: fattispecie incriminatrici di
natura omissiva riconducibili ai reati di cui all'art. 674 cod. pen.,
e al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2) - la possibilita'  di
porre a carico dell'erario le spese necessarie. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
cancelleria, al  Curatore,  al  pubblico  ministero  in  sede  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  dei
due rami del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Cosenza, addi' 31 maggio 2010. 
 
                     Il Giudice delegato: Greco