P.Q.M. 
 
    Visti gli art. 134 Cost.  e  23  e  ss.  della  legge  n.  87/53,
dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le   seguenti
questioni di legittimita' costituzionale: 
        1) la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4
della  legge  n.  164  del   1982,   nella   formulazione   anteriore
all'abrogazione intervenuta per effetto dell'art. 36 del d.lgs n. 150
del  2011,  nella  parte  in  cui  dispone   che   la   sentenza   di
rettificazione  di  attribuzione  di   sesso   provoca   l'automatica
cessazione degli effetti civili  conseguenti  alla  trascrizione  del
matrimonio celebrato con rito religioso senza la  necessita'  di  una
domanda e di una pronuncia giudiziale, con riferimento  ai  parametri
costituzionali degli artt. 2 e 29 Cost.,  e,  in  qualita'  di  norme
interposte, ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 117 Cost.,  degli
artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; 
        2) la questione di legittimita' costituzionale degli artt.  2
e 4 della  legge  n.  164  del  1982  con  riferimento  al  parametro
costituzionale dell'art. 24 Cost., nella parte in  cui  prevedono  la
notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso
all'altro coniuge, senza riconoscere a  quest'ultimo  il  diritto  di
opporsi allo scioglimento  del  vincolo  coniugale  nel  giudizio  in
questione, ne' di esercitare il medesimo potere  in  altro  giudizio,
essendo esclusa la necessita' di una pronuncia giurisdizionale  dalla
produzione ex lege dell'effetto solutorio in virtu' del passaggio  in
giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso; 
        3) la questione di legittimita' costituzionale degli artt.  2
e 4 della legge n. 164 del 1982 con riferimento  all'art.  24  Cost.,
negli stessi termini di cui sub 2), in relazione al  coniuge  che  ha
ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso; 
        4) la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4
della  legge  n.  164  del  1982   con   riferimento   al   parametro
costituzionale dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita'  di
regime giuridico tra l'ipotesi di scioglimento  automatico,  operante
ex lege, del vincolo coniugale previsto da tale  norma  in  relazione
all'art. 3, quarto comma, lettera g) della legge n. 898  del  1970  e
successive modificazioni e le altre ipotesi indicate in detto art. 3,
sub. 1, lettere a), b), c) e sub 2 lettera d). 
    Dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni,  alla
Corte costituzionale e sospende il giudizio. 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  alle  parti  in
causa, al Pubblico  Ministero  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Dispone che in caso di diffusione  siano  omesse  le  generalita'
delle parti. 
    Cosi' deciso in  Roma  nella  camera  di  consiglio  della  prima
sezione civile del 12 febbraio 2013. 
 
                       Il Presidente: Luccioli