P.Q.M. Visti gli art. 134 Cost. e 23 e ss. della legge n. 87/53, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 1) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 164 del 1982, nella formulazione anteriore all'abrogazione intervenuta per effetto dell'art. 36 del d.lgs n. 150 del 2011, nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l'automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessita' di una domanda e di una pronuncia giudiziale, con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualita' di norme interposte, ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 117 Cost., degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; 2) la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell'art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all'altro coniuge, senza riconoscere a quest'ultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione, ne' di esercitare il medesimo potere in altro giudizio, essendo esclusa la necessita' di una pronuncia giurisdizionale dalla produzione ex lege dell'effetto solutorio in virtu' del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso; 3) la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 con riferimento all'art. 24 Cost., negli stessi termini di cui sub 2), in relazione al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso; 4) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita' di regime giuridico tra l'ipotesi di scioglimento automatico, operante ex lege, del vincolo coniugale previsto da tale norma in relazione all'art. 3, quarto comma, lettera g) della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni e le altre ipotesi indicate in detto art. 3, sub. 1, lettere a), b), c) e sub 2 lettera d). Dispone l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalita' delle parti. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12 febbraio 2013. Il Presidente: Luccioli